01/01/2015
Autore: FISCO OGGI - Paola Pullella Lucano
ora l’altezza determina l’esenzione
Cambia l’Imu sui terreni agricoli:
ora l’altezza determina l’esenzione
I proprietari delle aree non più esonerate dal pagamento dovranno versare l’imposta municipale propria, per il 2014, in un’unica soluzione, entro martedì 16 dicembre
IMU
Ridisegnati i confini dell’esenzione Imu per i terreni agricoli. Con il decreto interministeriale del 28 novembre, in vetrina sul sito del dipartimento delle Finanze prima di essere pubblicato ufficialmente in Gazzetta, mantengono l’agevolazione solo quelli appartenenti a Comuni situati a un’altitudine pari o superiore a 601 metri. Più in basso, l’esenzione dipende dal titolare.
Il provvedimento, ispirato dalle ultime indicazioni sull’imposta municipale unica fornite dall’articolo 22, comma 2, del Dl 66/2014 – che ha rinnovato l’articolo 4, comma 5-bis, del Dl 16/2012 – da un lato, fa discendere l’esonero dalla “quota”, dall’altro salvaguarda i terreni agricoli posseduti, o anche tenuti in comodato oppure in affitto, da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola. Questi ultimi “appezzamenti” godono dell’esenzione, pure se ricadenti nel territorio di Comuni ubicati a un’altitudine compresa fra 281 e 600 metri.
Niente Imu, infine, per “i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile”, a prescindere dal fatto che ricadano o meno in zone montane o collinari.
Per quanto riguarda le prime due disposizioni, quelle che mettono i paletti all’esenzione sulla base dell’altitudine del territorio di appartenenza, il decreto rimanda all’Elenco dei comuni italiani pubblicato sul sito dell’Istat. Una lista dettagliatissima, da cui gli interessati possono ricavare le giuste informazioni nelle colonne L (con i nomi dei comuni) e P (con l’altitudine, in metri, degli stessi comuni) e, quindi capire se, dal 2014, devono versare l’Imu sul proprio terreno anche quando situato in quota.
L’ultimo intervento normativo stabilisce, dunque, ai fini Imu, tre nuove categorie di terreni agricoli: quelli sempre esenti, quelli esonerati solo a certe condizioni e, naturalmente, i nuovi imponibili ricavati per esclusione. È possibile, infatti che, in precedenza, alcuni terreni godessero dell’agevolazione perché compresi negli elenchi della circolare 9/1993, a cui rimandava la prima normativa Imu e che, ora, perde validità.
Termini di pagamento
I proprietari delle aree non più esentate dovranno versare l’imposta municipale propria per il 2014, in un’unica soluzione, entro martedì 16 dicembre.
Dalle nuove disposizioni, che riguardano tutto il territorio nazionale, con l’esclusione dei comuni appartenenti alla provincia di Bolzano (questi pagano l’Imi, un’imposta istituita con la legge provinciale 3/2014), è previsto un incremento di gettito di circa 350 milioni di euro all’anno.
Paola Pullella Lucano