ASSEGNO UNICO DAL 2022

Tutto pronto per l’Assegno unico e universale (Auu). La domanda, con validità annuale da rinnovare ogni anno, dovrà essere presentata in modalità telematica all'Inps ovvero presso gli istituti di patronato, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Erogazioni a partire da marzo 2022 tramite bonifico sul conto corrente dei genitori.
Approvato, lo scorso 23 dicembre, il decreto legislativo che istituisce il beneficio dal Consiglio dei ministri in via definitiva su proposta del ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del ministro dell’Economia e delle Finanze, in attuazione della delega conferita dalla legge n. 46/2021. Da ieri, 28 dicembre 2021, online sul sito dell’Inps il servizio “Simulazione importo assegno mensile” che consente di calcolare l’importo mensile “indicativo” della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico.

L’iter normativo
L’origine del provvedimento è nella legge n. 46/2021, che ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, i decreti attuativi per riordinare e potenziare gli aiuti economici alle famiglie con figli a carico, attraverso l'assegno unico e universale. In attesa delle misure di attuazione, il Dl n. 79/2021 ha introdotto, a partire dal 1° luglio 2021, l’Assegno temporaneo per figli minori. Con l’istituzione del nuovo Assegno unico e universale viene introdotto il beneficio economico mensile per i nuclei familiari secondo la condizione economica, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee).

Categorie di beneficiari
L’assegno unico spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito. L’assegno, erogato tramite bonifico sul conto corrente dei genitori, è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico, e fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di alcune condizioni, e decorre già dal settimo mese di gravidanza.

Istanze con o senza Isee
Potranno essere inviate a partire dal 1° gennaio 2022. La domanda prevede l’autocertificazione della composizione del nucleo familiare e dei figli, il luogo di residenza, l’Iban di uno o di entrambi i genitori. Il richiedente potrà allegare anche l’Isee, necessario però solo per ricevere l’assegno pieno in relazione alla situazione economica della famiglia. L’Isee potrà essere richiesto a partire dal 1° gennaio 2022 e una volta ottenuto si potranno trasmettere le domande per l’assegno unico.
In assenza dell’indicatore economico familiare si potrà presentare l’istanza per l’ottenimento dell’importo minimo dell’Auu, sempre a partire dal 1° gennaio 2022.
Resta salva la possibilità di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica per l’ottenimento dell’Isee, in data successiva alla presentazione della domanda di Auu. In tal caso l’importo spettante verrà comunque ricalcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell’Isee.
Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo.

L’Auu sostituisce i precedenti sostegni
Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari. In sostanza perderanno efficacia gli assegni temporanei per i figli minori (Dl 79/2021), le detrazioni per i minori a carico (articolo 12, commi 1, lettera c) e 1-bis del Tuir) e per i soli nuclei con figli e orfani, l’assegno per il nucleo familiare (articolo 2 del Dl n. 69/1988). Questi aiuti quindi verranno sostituiti dall’Auu.
Fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022) saranno però prorogate le misure attualmente vigenti (assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni).

Importi base e maggiorazioni
Le famiglie con un Isee inferiore a 15mila euro, possono ricevere per ogni figlio minore 175 euro mensili, importo che diminuisce con l’aumentare dell’Isee, fino ad arrivare a 50 euro mensili a figlio per Isee pari o superiori a 40mila euro. Poi ci cono le maggiorazioni da corrispondere:

  • ogni figlio successivo al secondo
  • alle famiglie numerose
  • ai figli con disabilità
  • alle madri di età inferiore ai 21 anni
  • ai nuclei familiari con due percettori di reddito.

Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con Isee inferiore a 25mila euro.
L’assegno spetta, in misura ridotta, per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una di queste condizioni:

  1. il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea
  2. svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui
  3. sia disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
  4. svolga il servizio civile universale.

Per ciascun figlio con disabilità, spetta senza limiti di età.
Altre novità introdotte nel testo approvato a seguito delle osservazioni delle Camere, i trattamenti per i figli disabili maggiorenni. Per i figli disabili tra 18 e 21 anni, la maggiorazione prevista è stata incrementata da 50 euro mensili a 80 euro mensili. È previsto che i genitori di figli disabili con più di 21 anni, pur percependo l’assegno, potranno continuare a fruire della detrazione fiscale per figli a carico.

L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia, sia residente e domiciliato in Italia, sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Per i percettori di reddito di cittadinanza, l’assegno è corrisposto d’ufficio.

Il calcolo
Nell’attesa di presentare la domanda dal 1° gennaio 2022, sul portale dell’Inps è stato pubblicato il servizio “Simulazione importo assegno mensile”, liberamente accessibile, che permette agli interessati di simulare l’importo mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico.
Per calcolare l’importo dell’assegno teoricamente spettante, occorre inserire alcune informazioni:

  • composizione del nucleo familiare (il numero di figli, l’età anagrafica e lo stato di disabilità)
  • importo presunto Isee in corso di validità per l’annualità 2022 (per i soggetti minorenni rileva l’indicatore minorenne anche orrente, per i maggiorenni, invece, occorre far riferimento all’ Isee ordinario anche corrente)
  • maggiorazione “transitoria”: per ottenere il calcolo della componente fiscale eventualmente spettante per coloro che sono in possesso di Isee fino a 25mila euro, in sostituzione delle detrazioni fiscali, è necessario provvedere all’inserimento del reddito complessivo Irpef di ciascun genitore.

Il risultato del simulatore dell’assegno unico è solamente indicativo, dal momento che per ottenere la prestazione occorre presentare relativa domanda e attendere l’esito dell’istruttoria svolta dall’Inps che verifica le autodichiarazioni rese sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell’Istituto.

 

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Archivio

L’assegno temporaneo è una prestazione transitoria, prevista dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, destinata alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

La misura, finalizzata a dare un sostegno immediato alla genitorialità e alla natalità, è stata adottata in attesa dell’attuazione dell’assegno unico e universale che dovrà riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli.

L’assegno spetta ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF):

  • lavoratori autonomi;
  • disoccupati;
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • titolari di pensione da lavoro autonomo;
  • nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.

Quanto spetta

L’assegno viene erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE ).

In particolare:

  • l’importo mensile spettante al nucleo familiare è differente a seconda che nel nucleo siano presenti uno o due figli minori oppure almeno tre figli minori. In quest’ultimo caso l’importo è maggiorato del 30%;
  • l’importo spetta in misura piena per ISEE fino a 7.000 (167,5 euro per ciascun figlio, che diventano 217,8 in caso di nuclei numerosi) per decrescere fino alla soglia massima di 50.000 euro di ISEE .

Gli importi dell’assegno sono inoltre maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità presente nel nucleo, così come classificata ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).

Esempi:

  • nucleo familiare composto da due figli minori, con ISEE fino a 7.000 euro, l’importo spettante sarà pari a 335 euro (167,5 x 2);
  • nucleo familiare composto da tre figli minori, di cui uno disabile, con ISEE pari a 15.000 euro, l’importo spettante complessivamente è pari a 376,7 euro [(108,9 x 3) + 50].

Nel caso in cui il nucleo familiare risulti già titolare di Reddito di Cittadinanza, l’assegno temporaneo viene calcolato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di Cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare.

L’assegno temporaneo è pagato mensilmente dall’INPS sulla base della domanda presentata, con le seguenti modalità:

  • accredito su conto corrente;
  • bonifico domiciliato presso l’ufficio postale;
  • carta di pagamento con IBAN ;
  • libretto postale intestato al richiedente.

Il pagamento è effettuato al genitore richiedente che convive con il minore. Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge 54/2006, l’assegno può essere diviso al 50% tra i due genitori (salvo accordo tra gli stessi per il pagamento dell’intero importo al genitore richiedente che convive col minore). A tal fine l’altro genitore dovrà procedere al completamento della domanda per indicare l’opzione scelta.

REQUISITI

Il richiedente l’assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE ) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 ( ISEE minorenni).

L’assegno è compatibile con le attuali misure assistenziali a sostegno della famiglia e col Reddito di Cittadinanza.

Come fare domanda

La domanda può essere presentata a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021

Per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021. In caso di presentazione successiva, la prestazione sarà riconosciuta a partire dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.

Non potranno essere accolte domande per le quali la Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU ) non è stata presentata e dunque non è possibile rinvenire un ISEE attestato, ovvero l’ ISEE è scaduto o ancora delle DSU nelle quali non è presente il minore per il quale l’assegno è richiesto. Nel caso in cui l’ ISEE che rechi le cc.dd. omissioni e/o difformità del patrimonio mobiliare o del reddito, la domanda di assegno temporaneo non potrà essere istruita e dovrà procedersi alla regolarizzazione (presentando idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dell’ ISEE ; presentando una nuova DSU , comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; rettificando la DSU , con effetto retroattivo, qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale).

In via transitoria, per le domande di assegno presentate entro il 30 settembre sarà possibile presentare la DSU anche successivamente alla domanda, purché entro la stessa data del 30 settembre.

In caso di variazione del nucleo familiare dell’assegno dovrà essere presentata una DSU aggiornata entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ISEE aggiornata la prestazione decade d’ufficio, pertanto è necessario presentare una nuova domanda di assegno temporaneo il cui importo terrà conto della nuova composizione del nucleo.

I beneficiari di Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare domanda, la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall’INPS sulla carta di pagamento RdC.

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