02/01/2015
Autore: impresaclic -il giornale delle partite iva
LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’
Partite iva 2014 – 2015. Come sfruttare il regime dei minimi
Pubblicato 4 dicembre 2014,
partite iva Cosa potrebbe cambiare nel nuovo regime dei minimi 2015. Il passaggio al regime forfettario. Il coefficiente redditività. Le soglie di reddito. Le norme attuali e i consigli
LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’
L’imposta sostitutiva per autonomi e mini-imprese di artigiani e commercianti sale dall’attuale 5% al 15%, ma la platea è più ampia, stimata da Renzi in circa 900mila unità. In nuovo regime sarà infatti applicabile ad una fascia di ricavi tendenzialmente più vasta (15.000-40.000 euro a seconda dei settori), non avrà limiti di età (quello al 5% era fino a 35 anni) e di applicazione temporale (ad oggi il regime agevolato è fruibile per 5 anni). Lo sconto stimato è tra gli 800 e i 1.000 euro. La manovra prevede una speciale clausola di salvaguardia per le partite Iva che aderiranno al nuovo regime dei minimi: se le regole finora in vigore fossero più vantaggiose di quelle che scatteranno nel 2015, il contribuente potrà restare nel vecchio sistema.
La nuova Legge di Stabilità 2015 dovrebbe introdurre, con l’articolo 9, il nuovo regime dei minimi che diventa regime agevolato autonomi cd. regime forfetario. Si dovrà comunque attendere l’emanazione del decreto attuativo di concerto con l’Agenzia delle Entrate e INPS. I cambiamenti sono tanti. In ogni caso coloro che rientrano nei requisiti del vecchio regime dei minimi, quindi che non hanno terminato i 5 anni di applicazione o non hanno raggiunto i 35 anni di età, possono continuare ad applicare l’imposta sostitutiva al 5% sempre se rispettano il limite dei ricavi fino a 30.000 euro o possono decidere di passare al regime forfetario con una riduzione dell’aliquota sostitutiva di un terzo quindi al 10%. Coloro che invece oggi non hanno i requisiti per entrare nel regime dei minimi o aprono una nuova impresa, accedono direttamente al nuovo regime agevolato autonomi con aliquota al 15%. In altre parole, chi oggi è un minimo non può rientrare nel nuovo forfetario e chi invece era escluso nel 2015 rientra nel regime forfetario, nuovo regime dei minimi.
Il regime transitorio, quindi il passaggio dai minimi al nuovo regime autonomi cd. forfetario, è previsto dai commi 33, 34 e 35 che dispongono, per coloro i quali al 31 dicembre 2014 si trovino nel regime dei minimi, la possibilità di effettuare il passaggio automatico al regime forfetario se possiedono determinati requisiti: rispettino il limite di ricavi/compensi, cioè non abbiano effettuato spese per collaboratori sopra i 5.000 euro lordi, non abbiano avuto spese per l’acquisto di beni strumentali sopra ai 20.000 euro e che l’attività non rappresenti la mera prosecuzione rispetto ad un’eventuale precedente attività lavorativa di lavoro dipendente o autonomo. Per il passaggio al regime forfetario 2015 lo Stato riconosce a questi contribuenti un’agevolazione che consiste nella riduzione di un terzo dell’aliquota sostituiva per gli anni residuali rispetto ai 3 anni di regime agevolato che spettano ai soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative produttive o di vantaggio. Altrimenti i nuovi minimi possono continuare ad applicare l’imposta del 5% fino al completamento dei 5 anni o fino al 35° anno di età.
La permanenza nel regime dei minimi 2015 è legata alle soglie di ricavi e compensi fissate dal Ddl di Stabilità 2015. Per i professionisti il limite è fino a 15.000 euro. Per le attività di alloggio e ristorazione la soglia è pari a 40.000 euro. Per le industrie alimentari la soglia è a 35.000 euro. Per il commercio all’ingrosso e al dettaglio a 40.000 euro. Per il commercio ambulante e altri prodotti a 20.000 euro. Per le costruzioni a15.000 euro. Per gli intermediari del commercio a 15.000. Per le attività professionali, scientifiche, sanitarie, istruzione a 15.000 euro. Per altre attività economiche a 20.000 euro. Nel nuovo regime dei minimi cd. forfetario il reddito viene quindi calcolato non sulla differenza tra ricavi e costi come avviene adesso per i minimi ma forfettariamente, ossia, applicando un coefficiente di redditività sul reddito complessivo dato dalla somma di ricavi/ compensi + uscite con la sola possibilità di deduzione dei contributi previdenziali versati nell’anno di imposta. Sul reddito così calcolato si applica poi l’aliquota del 15% per IRPEF e addizionali regionali e comunali e IRAP. Se i ricavi e i compensi superano le soglie elencate, il contribuente fuoriesce dal regime agevolato. Quindi, la sostanziale differenza rispetto al vecchio regime è che fino al 2014 si poteva entrare nel regime dei minimi nel rispetto di requisiti molto rigidi in merito a limite di età e ricavi a 30.000 euro, nel 2015 invece tutti possono entrare nel regime agevolato autonomi a patto che non vengano superati i limiti dei ricavi, che, a seconda dell’attività svolta, variano dai 15.000 euro ai 40.000 euro.
Per i contribuenti che rientrano nel nuovo regime forfetario, il coefficiente di redditività è una percentuale variabile dal 40 all’86% a seconda del tipo di attività svolta, che si applica al reddito imponibile, sul quale poi calcolare l’imposta sostitutiva del 15 per cento. Se si tratta di una nuova impresa, per il primo anno e per i successivi due, l’aliquota è invece al 10%. Per le industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) il coefficiente redditività è il 40%. Per il commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 è il 40%. Per il commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 è il 40%. Per il commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 è il 54%. Per le costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) è il 86%. Per gli intermediari del commercio 46.1 è il 62%. Per le attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) è il 40%. Per le attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) il limite soglia compensi ricavi è di 15.000 euro e il coefficiente redditività è il 78%. Per le altre attività economiche è il 67%.
In seguito alla conferma del regime autonomi, o a eventuali modifiche, con i decreti attuativi, ogni contribuente potrà verificare la propria situazione e i termini di fattibilità e convenienza per l’introduzione del regime forfetario.
Attenzione. LA NORMATIVA IN VIGORE FINO ALL’APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI STABILITà.
IL VECCHIO REGIME DEI MINIMI: Il vecchio regime dei minimi è stato modificato nel 2013 dall’attuazione del disposto normativo contenuto nel Dl 98/2011. Mediante la modifica del regime dei minimi, si è voluto così perseguire due obiettivi: a) eliminare il ricorso e la permanenza a tempo indeterminato nel regime fiscale agevolato (prevedendo un limite temporale massimo, al termine del quale il contribuente deve essere inquadrato a regime ordinario); b) offrire un’ opportunità a chi, nonostante il timore della crisi, continua a rincorrere il sogno dell’imprenditoria (offrendo sensibili riduzioni dell’imposizione fiscale ed importanti semplificazioni di gestione contabile). Ecco I CONSIGLI UTILI per sfruttare appieno questo regime….
Aprire la partita iva nel 2014 sfruttando il nuovo regime dei minimi
Nell’eventualità in cui un nuovo imprenditore o lavoratore autonomo, intenda beneficiare del regime dei minimi, questo dovrà specificarlo nel momento in cui compila l’istanza per l’attribuzione del numero della partita iva. Nella particolare fattispecie, dovrà barrare l’apposita casella, presente nel quadro B del modulo AA9/11, ponendo particolare attenzione alla dichiarazione dei ricavi presunti nel caso in cui la nuova attività non abbia inizio nel mese di gennaio 2013. Uno dei requisiti fondamentali richiesti per usufruire del regime fiscale agevolato, infatti, è proprio il rispetto della soglia massima di reddito annuo conseguito; soglia che non potrà superare il limite di 30.000 euro. Se un contribuente avvia il nuovo progetto imprenditoriale in corso d’anno, però, il fatturato presunto dichiarato, dovrà essere rapportato ai mesi di effettiva attività.
Esempio: poniamo il caso in cui, un soggetto apra la partita Iva ad ottobre 2014 In questo caso, il reddito presunto da indicare per il primo anno di attività, dovrà essere pari a 7.500 euro (30.000euro/12mesi=2.500 euro*3mesi di effettivo lavoro= 7.500).
Oltre al rispetto del limite reddituale e all’inquadramento come ditta individuale, il contribuente che intende usufruire del nuovo regime dei minimi, dovrà rispettare i seguenti requisiti:
– non deve acquistare, prendere in locazione o in appalto, beni strumentali per un valore complessivo maggiore di 15mila euro (a tal fine è bene precisare che, l’importo pagato per l’acquisto dei beni strumentali utilizzati esclusivamente per svolgere l’attività imprenditoriale, deve essere considerato al 100% , comprensivo d’Iva, mentre la spesa effettuata per acquistare i beni ad uso promiscuo, per esempio l’autovettura, deve essere conteggiata al 50%);
- non deve sostenere costi per l’impiego di personale dipendente o per l’instaurazione di rapporti di collaborazione (compresi i Co.co.pro.) ;
- non deve avere esercitato, nei 3 anni antecedenti l’apertura, attività artistica, professionale e d’impresa, anche se svolta in forma associata o familiare. Sono esclusi ivece i soci che si sono limitati a conferire esclusivamente il capitale senza prestare il proprio lavoro all’interno della società;
- non deve effettuare operazioni riferite a cessioni all’esportazione o operazioni similari; servizi collegati agli scambi esteri ovvero operazioni di scambio con la Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino;
- la nuova attività non deve essere una mera prosecuzione di una precedente, svolta in qualità di lavoratore dipendente o autonomo (fatto salvo il periodo di praticantato svolto per l’iscrizione in appositi albi professionali).
Chi non può applicare il nuovo regime dei minimi
Noon possono accedervi tutti coloro che:
-non sono residenti nel Territorio Nazionale;
-intendono avviare attività che rientrano in Regimi Iva Speciali (settore agricolo, settore dell’editoria, agenzie di viaggi, agriturismo, vendita di Sali e tabacchi ecc);
-partecipano a Società di Persone o ad associazioni di artisti e professionisti o ancora a srl a ristretta base proprietaria, che hanno scelto il regime di trasparenza;
-eseguono in modo prevalente, cessioni totali o parziali di fabbricati e terreni edificabili, oppure cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
-erogano compensi a terzi sotto forma di utili da partecipazione;
-Conseguono dei redditi annui eccedenti il tetto massimo dei 30.000 euro.
In che casi si possono perdere i beneficii del regime dei minimi
La legge prevede la perdita di diritto ad usufruire del regime agevolato nel momento in cui viene a mancare anche uno solo dei requisiti sopra descritti.
;Al verificarsi di uno di questi eventi, quindi, il contribuente perderà il diritto ad usufruire del regime fiscale agevolato. Più precisamente, la perdita del beneficio produrrà i suoi effetti dall’anno successivo a quello in cui i suddetti eventi hanno trovato realizzazione. L’unica eccezione è prevista nel caso in cui il contribuente consegua redditi o compensi annui per un importo complessivo superiore ai 45.000 euro. In tale frangente infatti, l’uscita dal regime dei minimi è previsto nel medesimo anno in cui il maggiore reddito o compenso è conseguito.
I vantaggi della scelta del regime dei minimi
Nonostante le restrittive limitazioni imposte dal Legislatore, il Regime dei Minimi è pur sempre un regime particolarmente agevolato e, chi ha la fortuna di rispettare tutte le condizioni poste dal Governo per accedervi, potrà iniziare la sua attività beneficiando di agevolazioni fiscali davvero vantaggiose. Basti pensare che, chi rientra nel regime dei minimi:
- non dovrà tenere e registrare le scritture contabili relative all’Iva e alle imposte dirette;
- non dovrà effettuare le liquidazioni iva periodiche;
- non sarà soggetto al versamento dell’Irap;
- non sarà soggetto agli studi di settore;
- non dovrà presentare la dichiarazione annuale iva.
- Non dovrà applicare la ritenuta d’acconto.
Gli obblighi contabili
Chi opera nel regime dei minimi dovrà adempiere ai seguenti obblighi contabili:
emettere, numerare in modo progressivo (adeguandosi alle recenti modifiche apportate e chiarite dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.1/E) e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- certificare i corrispettivi;
- pagare l’iva sulle transazioni commerciali intracomunitarie e in tutti gli altri casi in cui l’imposta sia dovuta, effettuando il versamento entro il 16° giorno del mese successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate.
Per quanto tempo può essere applicato il regime dei minimi?
Il regime dei minimi potrà essere applicato per un periodo massimo di 5 anni.
Tuttavia, se allo scadere del quinquennio il contribuente non avrà ancora spento la trentacinquesima candelina, il diritto alla permanenza nel regime dei minimi potrà essere prorogato fino al compimento del 35° anno di età.
La gestione dell’Iva
Un aspetto importante del nuovo regime fiscale dei minimi è legato alla gestione dell’Iva.
In riferimento a questo argomento, è bene precisare che, l’Iva sugli acquisti è totalmente indetraibile e pertanto, per il contribuente inserito nel regime dei minimi, rappresenta un mero costo.
Per quanto concerne invece, le fatture di vendita, gli importi fatturati sono esenti dall’applicazione dell’Iva e non sono soggetti all’applicazione della ritenuta d’acconto.
In ogni fattura emessa quindi, dovranno essere riportate le seguenti diciture:
“Operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011 n.98 e successive modificazioni.”
“Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori autonomi in mobilità ex art.27 c. 1 e 2, DL n.98/2011”;
“Non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 27 del D.L.98 del 06/07/2011. Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate N.185820/2011″