05/02/2015
Autore: FISCO OGGI - Paola Pullella Lucano
è questione di efficacia gestionale
Per consentire ai contribuenti interessati dalla nuova modalità di adeguarsi gradualmente, fino al 31 marzo continueranno a essere accettati anche i versamenti effettuati con F23
Il bollo virtuale si paga con F24: |è questione di efficacia gestionale
Multitasking, versatile, attraverso di esso è possibile pagare e compensare numerosi tributi: è l’F24. Le sue caratteristiche lo collocano fra gli strumenti che accompagnano la semplificazione degli adempimenti e, dal prossimo 20 febbraio, sostituisce l’F23 nel versamento del bollo virtuale. L’avvicendamento è sancito con provvedimento del 3 febbraio 2015.
Il turnover tra i due modelli era, in sostanza, già scritto nella norma (articolo 17, comma 2, lettera h-ter, Dlgs 241/1997) che prevedeva la progressiva estensione delle modalità di versamento unitario e compensazione previste per i pagamenti dei tributi e delle altre somme, individuate dallo stesso comma, ad altre entrate, da determinare con decreto ministeriale. Il Dm dell’8 novembre 2011, nel consegnare all’F24 l’imposta di bollo, con i relativi accessori, interessi e sanzioni, ha passato il testimone all’Agenzia delle Entrate, affinché definisse con proprio provvedimento le modalità attuative della disposizione.
Queste le basi normative del documento di oggi che, in un’ottica di razionalizzazione dei processi amministrativi relativi ai tributi indiretti, individua l’F24 come unico modello in grado di traghettare gli adempimenti fiscali verso la semplificazione. Quindi, perché non includere anche l’imposta di bollo virtuale?
Come in occasione di ogni cambiamento, per consentire ai contribuenti interessati dalle nuove regole di adeguarsi gradualmente, fino al 31 marzo 2015 continueranno a essere accettati anche i pagamenti effettuati con il modello F23.
Per completare l’operazione, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, con risoluzione n. 12/E, gli opportuni codici tributo che potranno essere utilizzati anche per il modello "F24 Enti pubbblici":
"2505" (rata)
"2506" (acconto)
"2507" (sanzioni)
"2508" (interessi).
In particolare, in caso di versamento rateale (codice "2505"), nel campo "rateazione/regione/prov./mese di rif.to" dell’F24 ovvero nel campo "riferimento A" dell’F24 Enti pubblici deve essere riportato il numero della rata in pagamento seguito dal numero complessivo delle rate bimestrali (ad esempio, se si paga la prima di sei rate bimestrali, occorrerà indicare 0106).
Paola Pullella Lucano