Fatture nei confronti della pubblica amministrazione:

novità al 2015


A decorrere dal 1°/1/2015, ai sensi del nuovo art.17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, l’IVA emessa sulle fatture emesse per cessioni di beni e per prestazioni di servizi (escluse quelle assoggettate a ritenute a titolo di imposta sul reddito) va versata direttamente dall’ente pubblico. La regola si applica sulle sole operazioni per le quali l’IVA è esigibile dal 1°/1/2015, comprese quelle ad “esigibilità differita” emesse fino al 31.12.2014 ed incassate dal 1°.1.2015.

La norma si applica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti:

a) dello Stato, degli organi dello Stato ancorchè dotati di personalità giuridica;

b) degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

c) delle C.C.I.A.A.;

d) degli istituti universitari;

e) delle aziende sanitarie locali e degli enti ospedalieri;

f) degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;

g) degli enti pubblici di assistenza e beneficienza;

h) degli enti pubblici di previdenza;

a condizione che agiscano in veste pubblica, cioè nella veste istituzionale per la quale sono debitori di IVA.

In pratica, il fornitore emette la fattura applicando l’IVA e indicando che l’IVA va versata ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Il cedente o prestatore annota la fattura nelle scritture e, contestualmente, con apposita evidenza, l’IVA va riportata in diminuzione di quanto è dovuto nella liquidazione periodica e in diminuzione del totale del credito vantato nei confronti dell’ente pubblico.

L’ente pubblico, a sua volta, esegue il pagamento della fattura al netto dell’IVA che deve essere versata secondo regole ancora da definire. Il mancato o ritardato versamento dell’IVA è punito con la sanzione del 30% e le somme dovute sono riscosse con l’atto di recupero di cui all’art. 1, comma 421, della L. 30.12.2004, n. 311.

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