08/02/2015
Autore: FISCO OGGI
La "white list", o lista bianca, comprende gli Stati e territori collaborativi. In questa categoria, come indicato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013, rientrano "quelli inclusi nella lista di cui all’articolo 168-bis, comma 1, del TUIR, nonché quelli che prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito, uno specifico accordo internazionale o con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa" (vedasi provvedimento del direttore Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013 pag. 3).
L’elenco completo degli Stati
Con decreto del ministero delle Finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, ripetutamente modificato negli anni, a seguito di inserimenti di nuovi Stati ed eliminazione di altri già esistenti, è stato approvato l’elenco degli Stati, cosiddetta "white list", con cui risulta attuabile lo scambio di informazioni.
Trattamento fiscale di interessi, premi percepiti da chi risiede in Paesi white list
Il decreto legislativo 239/96, che ha modificato il regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, all’articolo 6 stabilisce che non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni.