03/11/2014
Autore: FISCO OGGI
Due sono i livelli di imposizione di cui uno gestito dall’Agenzia delle Entrate e l’altro direttamente dagli enti locali bandiera
La struttura fiscale si presenta con un peso relativamente elevato di imposte dirette (al 15,8 % del PIL) che rappresenta il quinto più alto rapporto tra gli Stati membri dell’Unione europea. Le imposte dirette rappresentano la principale fonte di ricavi (43,9% del totale delle imposte), più elevata delle imposte indirette (37,7%) e nettamente superiore ai contributi sociali (18,5%), la quota più bassa nell’Ue dopo Danimarca, Svezia, Irlanda e Malta. L’imposta sul reddito delle società è passata dal 2,9% del PIL al 3,9 % tra il 2002 e il 2006, ed è progressivamente scesa fino ad arrivare al 3,1% del PIL nel 2011. Il valore 2011 del 3,1%, è superiore alla media Ue a 27 (2,5%). Le imposte dirette diverse dalle imposte sul reddito e personali erano il 2,7% del PIL nel 2011, in calo rispetto al picco del 4% del 2008 ma in linea con i livelli storici (rispetto a una media Ue a 27 dell’ 1,2%). La tassazione degli immobili nel Regno Unito è la più alta in Europa come percentuale del PIL (4,1% nel 2011). Il Regno Unito è un Paese fortemente centralizzato in termini di riscossione delle imposte con il 94,3% gestito dal governo centrale (Fonte: Eurostat 2013).
I caratteri distintivi del sistema fiscale
Il sistema di tassazione nel Regno Unito prevede un doppio livello di imposizione: un primo livello gestito dal governo centrale (attraverso le attività dell’HM Revenue and Custom - HMRC) e un secondo livello gestito dagli enti locali. A livello centrale le entrate sono costituite principalmente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, la National Insurance, l’imposta sul reddito delle società e l’imposta sul valore aggiunto, mentre a livello locale le entrate provengono principalmente da tasse e oneri locali e dalla c.d. Council Tax (sostanzialmente una tassa locale sulle proprietà immobiliari).
La tassazione sul reddito delle persone fisiche
La income tax si applica sul reddito complessivo evidenziato dalle persone fisiche sulla base del c.d. world-wide principle. Tale imposta si applica a differenti tipologie reddituali quali, ad esempio, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi da pensioni, dividendi, redditi da locazione, redditi percepiti dai trust, capital gains. Godono invece dell’esenzione i redditi derivanti da assegni di mantenimento ai figli; da interessi su rimborsi fiscali; le indennità di maternità, le pensioni alle vedove di guerra, le pensioni di invalidità per i disabili.
Il periodo di imposta nel Regno Unito, ai fini della determinazione della income tax, va dal 6 aprile di ogni anno al 5 aprile dell’anno successivo.
L’imposta è soggetta ad aliquote progressive, per scaglioni di reddito, da un minimo del 20% fino a un massimo del 40%. Per ogni categoria reddituale vanno applicate delle specifiche regole di determinazione del reddito complessivo, considerando, come base di partenza, i compensi lordi percepiti a cui andranno applicate le deduzioni personali concessi per legge.
Inoltre, tutti coloro che risultano fiscalmente residenti nel Regno Unito hanno diritto, per ogni anno di imposta, ad una c.d. Personal Allowance che consiste in una detrazione di imposta sul reddito personale dipendente sia dal livello di reddito complessivo dichiarato sia dall’età. Per il 2014 le aliquote delle persone fisiche e della Personal Allowance sono le seguenti.
La tassazione sul reddito delle persone giuridiche
L’imposta sulle società è una tassa che grava sugli utili delle società di capitali (ossia gli enti dotati di “piena” personalità giuridica ai sensi del Company Act), delle stabili organizzazioni di società non residenti nel Regno Unito (per la quota di utili attribuibile ad esse), delle società cooperative, nonché sui profitti generati da enti di beneficienza o da altri enti non dotati di personalità giuridica. Sono inoltre imponibili, ai fini dell’applicazione della corporate tax, i capital gains nonché ogni profitto scaturente dall’attività di negoziazione ed investimento (ad eccezione dei dividendi). Per le società, l’esercizio fiscale va dal 1° aprile di ogni anno al 31 marzo dell’anno successivo. Qualora, come accade sovente, è possibile che il periodo contabile di una società non coincida con l’esercizio fiscale. In questo caso, considerato che il contribuente è tenuto a pagare l’imposta entro nove mesi dalla fine del periodo contabile mentre la dichiarazione dei redditi va presentata entro dodici mesi dalla stessa data, sarà necessario ripartire gli utili d’esercizio tra i due esercizi fiscali di riferimento.
Ad esempio, se il periodo contabile della società va dal 1 luglio 2010 al 30 giugno 2011:
i primi nove mesi (274 giorni) saranno di competenza del periodo fiscale 2010/2011 e la società dovrà quindi pagare l’imposta sui 274/365 del reddito imponibile, al tasso previsto per l’anno di imposta 2010/2011;
i restanti tre mesi (91 giorni) saranno di competenza del periodo fiscale 2011/2012 con la conseguenza che ai 91/365 del reddito imponibile sarà applicabile l’aliquota prevista per l’anno di imposta 2011/2012.
Per il 2014 l’aliquota ordinaria della corporate tax inglese è pari al 21% (per profitti superiori a £ 1,500,000). È inoltre prevista l’applicazione di un’aliquota ridotta pari al 20% per le piccole imprese (con profitti non superiori a £ 300,000). Le società che rilevano utili superiori alla soglia minima prevista per le small companies (£ 300,000) ma inferiori alla soglia minima prevista per l’applicazione dell’aliquota ordinaria (£ 1,500,000), hanno diritto di scomputare dall’imposta, calcolata mediante l’applicazione dell’aliquota ordinaria, un tasso marginale di riduzione denominato Marginal Rate Relief, dipendente dalla tipologia di attività esercitata, dal periodo contabile e dal reddito imponibile dichiarato.
Per il 2014 le aliquote per le persone giuridiche sono le seguenti.
Imposta sul valore aggiunto
L’imposta sul valore aggiunto è stata introdotta nel Regno Unito nel 1973 a seguito dell’ingresso del Paese nella Comunità europea. Per la vendita di beni e le prestazione di servizi viene applicata dal primo gennaio 2011 l’aliquota ordinaria IVA, confermata anche per il 2014, è del 20%, ma sono previste aliquote ridotte o agevolate pari a:
0% - ad es. sui servizi pubblicitari per enti di beneficenza, cessioni di beni in occasione di eventi di beneficenza, servizi per la costruzione di infrastrutture per i disabili, cessione di attrezzature per le persone non vedenti o ipovedenti, prodotti per l’infanzia, prodotti editoriali (libri e giornali);
5% - ad es. sull’acquisto di ausili per la mobilità degli anziani, acquisto di materiale per il risparmio energetico da installare in edifici residenziali, prodotti medicali per smettere di fumare (cerotti alla nicotina), servizi energetici (elettricità, gas o combustibili) per uso domestico o residenziale.
Altre tipologie di operazioni sono “esenti” ai fini dell’applicazione dell’imposta come ad esempio le operazioni riguardanti servizi finanziari, le locazione di terreni e fabbricati, i servizi di istruzione ed educazione, i servizi medici, i servizi di sepoltura, i servizi postali forniti dalla Royal Mail.
Dal punto di vista procedurale, il sistema si basa sull’istituto della rivalsa dell’Iva relativa agli acquisti che si contrappone all’imposta dovuta sulle operazioni attive compiute, mentre per i soggetti passivi l’obbligo di registrazione ai fini Iva scatta quando il volume di affari, conseguito nei 12 mesi precedenti e relativo alle operazioni imponibili effettuate all’interno del Regno Unito, supera il limite delle 73mila sterline. Qualora il contribuente ritenga che il superamento del suddetto limite sia una circostanza del tutto eccezionale e temporanea, lo stesso potrà richiedere una deroga all’obbligo di registrazione ai fini Iva attraverso la presentazione di un’apposita istanza all’HMRC dove andrà indicato e motivato in dettaglio il carattere di eccezionalità e temporaneità delle operazioni compiute.
Le aliquote Iva vigenti sono le seguenti.
Rissossione delle imposte, dichiarazioni e versamenti
La riscossione delle imposte può avvenire in differenti modi, a seconda della tipologia di reddito percepito ovvero a seconda che il dichiarante sia un lavoratore dipendente, un lavoratore autonomo o appartenga a nessuna di queste due prime categorie. I diversi modi di riscossione delle imposte possono essere le seguenti:
PAYE (Pay As You Earn) – in questo caso il lavoratore dipendente riceve i propri compensi, periodicamente, al netto delle ritenute d’acconto prelevate dal datore di lavoro, mentre il saldo definitivo, a credito o a debito, sarà da determinarsi annualmente in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi. Lo stesso criterio viene applicato per i redditi da pensione;
Autodichiarazione (Self assessment) – questa modalità, prevista principalmente per i lavoratori autonomi o nel caso di operazioni fiscali complesse, comporta la compilazione e l’invio all’HMRC (anche in formato elettronico) della propria dichiarazione dei redditi;
Capitale: Londra
Lingua ufficiale: inglese
Moneta: sterlina inglese (GBP)
Forma istituzionale: monarchia costituzionale
Principali trattati sottoscritti con l’Italia
Convenzione tra la Repubblica Italiana e il Regno Unito per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Pallanza il 21 ottobre 1988 e ratificata con legge n. 329 del 5 novembre 1990 ed entrata in vigore il 31 dicembre 1990.
Il sistema tributario prevede la possibilità di firma di accordi bilaterali contro la doppia imposizione, al fine di evitare che i soggetti economici siano incisi doppiamente dall’imposta in entrambi i Paesi.
Fonti informative utilizzate
HM Treasury
HM Government
HM Revenue and Custom
Istituto Nazionale per il Commercio Estero
Taxation trend in European Union - EUROSTAT ed. 2013
aggiornamento: novembre 2014 (per aliquote a cura di G. Di Muro)
Antonino Giuseppe Graci