11/02/2015
Autore: FISCO OGGI
Sostituzione portoncino d’ingresso dell’ appartamento. Per fruire della detrazione del 50%, è necessario il provvedimento edilizio abilitativo?
La detrazione del 50% per le ristrutturazioni di abitazioni e pertinenze (articolo 16-bis del Tuir) si applica a tutti gli interventi manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, con esclusione delle opere di manutenzione ordinaria, che invece sono detraibili se eseguite su parti condominiali del fabbricato. I documenti che i contribuenti devono conservare e presentare, a richiesta degli uffici, per fruire della detrazione sono stati individuati con provvedimento 2 novembre 2011; tra questi, le abilitazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare. Può accadere, però, che per uno stesso intervento sia richiesto un provvedimento abilitativo diverso, sulla base di quanto stabilito dal regolamento edilizio del comune in cui si trova l’immobile. Ciò non incide sull’applicabilità del beneficio fiscale. Infatti, qualora la normativa edilizia applicabile non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi agevolati dalle leggi fiscali, va prodotta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui bisogna indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi effettuati rientrano tra quelli agevolabili, anche se non necessitano di alcun titolo abilitativo (circolare 19/E del 2012).