12/02/2015
Autore: FISCO OGGI - Antonio Iazzetta
per il saldo dell’imposta sul Tfr
Va versata la differenza tra l’importo complessivamente dovuto e quanto pagato con l’acconto di dicembre. Si utilizza il modello F24, con possibilità di compensare eventuali crediti
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Si avvicina la scadenza per pagare, senza sanzioni, il saldo dell’imposta sostitutiva dell’Irpef sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti che si sono determinate nel corso del 2014. L’appuntamento in cassa è fissato per lunedì 16 febbraio.
Sulle rivalutazioni dei fondi per il Tfr si paga un’imposta sostitutiva dell’Irpef dell’11% (per le rivalutazioni decorrenti dall’1 gennaio 2015, l’aliquota di tassazione è passata al 17%). A versarla, utilizzando il modello F24, è il datore di lavoro o l’ente pensionistico, che vi deve provvedere in due round: un acconto entro il 16 dicembre e il saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo. Il codice da usare per il saldo è “1713” (per l’acconto, invece, va indicato il “1712”).
L’imposta sostitutiva può essere compensata utilizzando eventuali crediti maturati per altre imposte o contributi. Per il versamento è possibile usufruire anche del credito che deriva dal prelievo anticipato sui trattamenti di fine rapporto (articolo 3 della legge 662/1996). Questo credito può essere utilizzato fino a compensazione dell’imposta dovuta e l’importo compensato non concorre alla determinazione del limite annuo massimo di compensazione.
Il fondo Tfr accantonato alla fine di ogni anno (tranne le quote maturate nello stesso anno) deve essere rivalutato in base a un apposito coefficiente, composto da un tasso fisso (1,50%) e da uno variabile, pari al 75% dell’aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Su tale incremento, deve essere calcolata (e versata) l’imposta sostitutiva.
La rivalutazione, oltre che alla fine di ciascuno anno, va effettuata al momento della cessazione del rapporto di lavoro; in tale ipotesi, l’indice Istat da prendere in considerazione è quello risultante nel mese in cui è avvenuta l’interruzione del rapporto di lavoro.
L’imposta non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare e non hanno il Tfr perché destinato integralmente al fondo pensione.
Antonio Iazzetta