Disabili: acquisto seconda auto

Il beneficio dell’Iva agevolata al 4% sull’acquisto di un’autovettura e la detrazione Irpef, pari al 19% del costo sostenuto, su una spesa massima di 18.075,99 euro, spettano una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio, decorrente dalla data di acquisto. Trascorso quel periodo, non c’è alcun motivo ostativo all’acquisto agevolato di un nuovo veicolo, senza necessità di cedere il primo. Limitazioni esistono, invece, per acquisti effettuati entro il quadriennio: in questo caso, infatti, le agevolazioni spettano solo se il veicolo acquistato in precedenza viene cancellato dal Pubblico registro automobilistico, perché destinato alla demolizione, o in caso di furto (in tale ipotesi, al netto dell’eventuale rimborso assicurativo).
Infine, per quanto riguarda l’esenzione dal pagamento del bollo auto, la stessa, se il disabile possiede più veicoli, spetta per uno solo di essi.

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