Riforma delle Pensioni: lavoratore

Dal 2012 vengono introdotte importanti novità che riguardano le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del settore privato e le lavoratrici e i lavoratori autonomi.
Dal prossimo anno saranno a disposizione di questi lavoratori solo due tipi di pensione, la pensione di vecchiaia e quella anticipata.
Altra novità riguarda l’età pensionabile. Le differenze fra uomini e donne nel settore privato e quelle fra lavoratori dipendenti e autonomi saranno progressivamente eliminate, con meccanismi che porteranno alla completa equiparazione a partire dal 1° gennaio 2018.
Ulteriori innovazioni sono previste per il calcolo della pensione. Le quote di anzianità contributiva maturate dopo il 1° gennaio 2012 saranno tutte calcolate con il sistema contributivo, con effetti differenti a seconda delle diverse situazioni contributive.
Una importante novità riguarda inoltre i lavoratori autonomi, per i quali aumentano le aliquote contributive dell’1,3% nel 2012 e dello 0.45% per gli anni successivi, fino a raggiungere il livello del 24%.

PENSIONE DI VECCHIAIA 
Per avere diritto alla pensione di vecchiaia occorre aver maturato una determinata età (la c.d. età pensionabile) ed un’anzianità contributiva di almeno 20 anni.


ETÀ PENSIONABILE
L’età pensionabile delle lavoratrici, attualmente più bassa di quella degli uomini nel settore privato sia per i lavoratori dipendenti, sia per quelli autonomi, verrà elevata secondo un meccanismo progressivo che partirà il 1° gennaio 2012 per arrivare nel 2018 alla completa equiparazione.
L’età pensionabile continua poi ad aumentare per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita.
Eccezioni sono previste per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2012 abbiano almeno 20 anni di contribuzione e 60 anni di età, che potranno andare in pensione a 64 anni.


Inoltre, sono soggetti alla vecchia disciplina della pensione di vecchiaia anche i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (chi svolge lavori c.d. usuranti).

PENSIONE ANTICIPATA
La pensione anticipata, prestazione che è indipendente dall’età del richiedente, è concessa a chi ha un’anzianità contributiva di almeno 42 anni e 1 mese (uomini) o 41 anni e 1 mese (donne). I requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per il 2013 e per il 2014.
A questa anzianità occorre poi aggiungere l’ulteriore aumento determinato dall’adeguamento alla speranza di vita.
Eccezioni sono previste per i lavoratori che entro il 31 dicembre 2012 avrebbero maturato i requisiti previsti dalla normativa precedente per la pensione di anzianità, che potranno avere la pensione anticipata a 64 anni.


Anche i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavori c.d. usuranti) sono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina.

CALCOLO DELLA PENSIONE
Le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 verranno calcolate per tutti i lavoratori e le lavoratrici con il sistema di calcolo contributivo.
Il sistema contributivo è un sistema di calcolo della pensione che si basa su tutti i contributi versati durante l’intera vita assicurativa.
Si distingue dal sistema di calcolo retributivo, che si basa sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa.
Fino al 1995 le pensioni erano interamente calcolate con il sistema retributivo. La legge di riforma del 1995 ha introdotto il sistema contributivo, creando 3 differenti situazioni:

1.chi aveva almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 aveva la pensione interamente calcolata con il sistema retributivo;
2.chi aveva meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 aveva la pensione calcolata applicando il criterio del pro-rata: per le anzianità maturate fino al dicembre 1995 si applicava il sistema retributivo e per le anzianità maturate successivamente si applicava il sistema contributivo;
3.chi iniziava a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 aveva la pensione interamente liquidata con il sistema di calcolo contributivo.
L’estensione del sistema di calcolo contributivo dal gennaio 2012 ha effetti sul calcolo delle prestazioni rientranti nel primo caso, quello cioè di coloro che avevano 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, che avranno la pensione calcolata secondo il criterio del pro-rata, con applicazione del sistema retributivo alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011, e del sistema contributivo alle anzianità maturate successivamente.
Nulla cambia, invece, per coloro che sono compresi nelle altre due situazioni.

Anzianità contribuiva maturata al
31 dicembre 1995 Anzianità contributiva maturata fino al
31 dicembre 1995 Anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1996
al 31 dicembre 2011 Anzianità contributiva maturata dal
1° gennaio 2012
18 anni o più Calcolo Retributivo Calcolo Retributivo Calcolo Contributivo
meno di 18 Calcolo Retributivo Calcolo Contributivo Calcolo Contributivo
nessuna anzianità contributiva Calcolo Contributivo Calcolo Contributivo

PENSIONE CONTRIBUTIVA
Chi ha la contribuzione interamente versata nel sistema contributivo, quindi ha cominciato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996, ed ha un’anzianità contributiva effettiva di almeno 20 anni potrà avere la pensione anticipata al compimento dei 63 anni a condizione che l’anzianità contributiva maturata sia di almeno 20 anni, e la pensione non sia inferiore di 2,8 volte all’ammontare dell’assegno sociale stabilito per quell’anno.
Anche in questo caso occorre aggiungere all’età iniziale di 63 anni l’ulteriore aumento determinato dall’adeguamento alla speranza di vita, secondo lo schema riportato.

Lavoratori contribuenti dopo il 1° gennaio 1996
1° gennaio 2012 63 anni
1° gennaio 2013 63 anni e 3 mesi
1° gennaio 2014 63 anni e 3 mesi
1° gennaio 2015 63 anni e 6 mesi
1° gennaio 2016 63 anni e 7 mesi
1° gennaio 2017 63 anni e 7 mesi
1° gennaio 2018 63 anni e 7 mesi
 

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