La legge di bilancio 2020 ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, introdotte in via sperimentale con la legge 28 giugno 2012, n. 92, vengano applicate anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenute nel 2020.
Con il messaggio 21 febbraio 2020, n. 679 l’Istituto comunica che la durata del congedo obbligatorio per il 2020 è stata aumentata a sette giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
È stata prorogata anche per quest’anno, inoltre, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
Il messaggio fornisce chiarimenti in merito alla modalità di presentazione della domanda, all’ambito di applicazione e alla modalità di accesso per tutti i settori interessati.
Per quanto riguarda le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2019, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a cinque soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi del 2020.
Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alle istruzioni fornite con la circolare INPS 14 marzo 2013, n. 40.