21/05/2020
Autore: Fisco Oggi
Il sistema di riscossione accentrata e di trasmissione dei compensi riguarda esclusivamente le attività svolte presso strutture sanitarie private da professionisti indipendenti
I compensi riscossi dalla struttura sanitaria privata, relativi alle prestazioni di medici che operano attraverso una società tra professionisti (Stp), non rientrano tra quelli che la stessa struttura è tenuta a trasmettere annualmente al Fisco. Questi, infatti, costituiscono reddito d’impresa e non di lavoro autonomo.
È, in sintesi, il contenuto della risposta n. 136/E del 20 maggio 2020, con la quale l’Agenzia delle entrate approva le considerazioni della contribuente, una struttura sanitaria privata tenuta a incassare, registrare e inviare i dati dei compensi dei medici lavoratori autonomi che prestano attività all’interno della propria sede (articolo 1, commi da 38 a 42, legge n. 296/2006). La stessa ha chiesto all’amministrazione un parere in merito al fatto che ritiene inapplicabili, ai compensi dei professionisti “soci”, le descritte disposizioni della finanziaria per il 2007.
L’Agenzia argomenta la risposta ripercorrendo quelle norme e quella prassi che, lette all’unisono, portano dritte alla conclusione.
Rievoca i commi da 38 a 42 dell’articolo 1 della finanziaria per il 2007 che hanno introdotto, dal 1° marzo di quell’anno, l'obbligo della riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito di strutture sanitarie private e scandito i singoli adempimenti, tra cui l’invio telematico al Fisco dei dati relativi ai compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente.
Richiama l’articolo 10, comma 3, della legge n. 183/2011, che ha dato il via libera alla costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari del codice civile, vale a dire società di persone, società di capitali e cooperative.
Infine, l’Agenzia ricorda che, con la risposta n. 128/2018 (vedi articolo “I contribuenti interpellano, l’Agenzia fornisce risposte”), ha chiarito che queste società, per le quali è prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico, producono reddito d’impresa in quanto non costituiscono un genere autonomo e “Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle S.T.P. non assume alcuna rilevanza, pertanto, l'esercizio dell'attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria”.
Tanto premesso, va da sé che alle Stp si applicano le previsioni per effetto delle quali il reddito complessivo è considerato reddito d'impresa, così come stabiliscono gli articoli 6, comma 3, e 81 del Tuir, e non i commi da 38 a 42 dell’articolo 1 della finanziaria per il 2007.
Per concludere, con l’occasione l’Agenzia rammenta che l’ultimo Bilancio (commi 679 e 680, legge n. 160/2019) per consentire ai contribuenti la detrazione delle spese sanitarie, ha disposto che il pagamento deve avvenire esclusivamente con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (articolo 23, Dlgs n.241/1997).