16/06/2020
Autore: FISCO OGGI
Introdotta l'opzione di trasformare alcune delle detrazioni più “popolari” in sconti in fattura o in crediti d’imposta cedibili a terzi, compresi gli istituti di credito, o compensabili tramite F24
Decollano fino al 110% le detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, realizzazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. La misura (articolo 119 del Dl n. 34/2020), di indubbia convenienza per chi effettua questo tipo di lavori e di stimolo per chi è ancora indeciso, punta al “rilancio” del settore dell’edilizia, ma ha anche finalità ben precise a tutela dell’ambiente e della sicurezza antisismica.
La maggiorazione agisce su detrazioni già esistenti, ma non è generalizzata ed è a tempo: riguarda infatti specifiche opere e solo le spese documentate sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione, in deroga alla regola ordinaria, può essere recuperata, dagli aventi diritto, in cinque, anziché dieci, quote annuali di pari importo o opzione per la trasformazione in credito d’imposta o sconto per l’importo corrispondente alla detrazione.
Ma vediamone i dettagli.
Super sconto per “cappotti” e riscaldamento centralizzato
Si apre, al comma 1, lett. a), con l’ecobonus già previsto dall’articolo 14 del Dl n. 63/2013, che diventa “maxi”, con aliquota del 110%, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio di incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, stiamo parlando del cosiddetto “cappotto termico”, che ripara dal freddo in inverno e dal caldo in estate. Il tetto massimo di spesa su cui calcolare il beneficio è di 60mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari presenti nel condominio. Per quanto riguarda i requisiti tecnici, i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi fissati dal decreto 11 ottobre 2017 del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Super agevolazione, alla lett. b), anche per la sostituzione, nelle parti comuni dei fabbricati, dell’esistente sistema di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno di classe A di prodotto, a pompa di calore, inclusi i meccanismi ibridi o geotermici, anche abbinati a impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di energia o con impianti di microcogenerazione. Più basso, in questo caso, l’ammontare della spesa su cui applicare la detrazione, che non può superare i 30mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. La detrazione è riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.
Detrazione del 110, alla lett. c), anche a chi sostituisce, negli edifici unifamiliari (purché abitazione principale), i vecchi impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore e aventi le caratteristiche tecniche già descritte per i condomini. La soglia massima di spesa è di 30mila euro e sono agevolabili anche i costi di smaltimento e bonifica dell’impianto.
Interventi a maggiorazione condizionata
Super aliquota del 110%, inoltre, per tutte le ipotesi di ecobonus già previste dall’articolo 14 del Dl n. 63/2013 e nei limiti di spesa per ognuna fissati dalla stessa norma, se abbinati ad almeno una delle opere previste dal comma 1 (ad esempio la detrazione per la sostituzione degli infissi nel singolo appartamento diventa maxi se il condominio ha installato un impianto di riscaldamento centralizzato con le caratteristiche descritte nel comma 1).
A “fine” lavori è richiesto per accedere al beneficio il rispetto di requisiti minimi e un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se ciò non fosse possibile, di una classe più alta certificata tramite Ape (attestato di prestazione energetica asseverato da tecnico abilitato) ante e post intervento (comma 3).
Impennata anche per il sismabonus
Svetta fino al 110% la detrazione (comma 4) per le misure antisismiche e messa in sicurezza statica degli edifici realizzate sugli immobili dal 1° luglio 2020 a 31 dicembre 2021, previste dai commi 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del Dl n. 63/2013. È prevista, inoltre, limitatamente agli interventi interessati dalla maggiorazione, una detrazione del 90%, anziché del 19%, a favore dei beneficiari che decidono di cedere la somma corrispondente al sismabonus a un’assicurazione con contestuale stipula di una polizza a copertura del rischio per eventi calamitosi. La maggiorazione non è applicabile alla zona sismica 4, ovvero a minor rischio sismico, secondo quanto definito nell’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003.
Risplende anche il fotovoltaico
Rilanciata al 110%, stabilisce il comma 5, la detrazione per l’installazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica su edifici (articolo 16-bis, comma 1, del Tuir), limitatamente per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 48mila euro e, in ogni caso, nel limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto. Il risparmio fiscale, anche in questo caso, va spalmato tra gli aventi diritto allo sconto d’imposta in cinque quote annuali di pari importo. La maxi aliquota prevista dal comma 5, non viaggia però da sola, è infatti applicabile soltanto se associata a uno degli interventi agevolati dei precedenti quattro commi (ovvero maxi-ecobonus o maxi-sismabonus). In ogni caso, nelle ipotesi previste dall’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del Dpr n. 380/2001, il limite di spesa è ridotto 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale. Stesso sconto, prevede il comma 6, per la contestuale o successiva installazione di sistemi di accumulo di energia integrati ai pannelli solari agevolati, negli stessi limiti agevolabili e con un tetto massimo di spesa paria 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo.
I super-bonus fotovoltaico non sono cumulabili con altre agevolazioni o incentivi pubblici e sono subordinati alla cessione in favore del Gse dell’energia non autoconsumata (comma 7).
Ad aliquota potenziata le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici
Più che raddoppiata la percentuale di sconto per l’installazione di infrastrutture negli edifici destinate alla ricarica dei veicoli elettrici. Anche in questo caso, il decreto “Rilancio” (comma 8), interviene su un incentivo già esistente (articolo 16-ter del Dl n. 63/2013), facendo lievitare al 110% la detrazione per l’acquisto e la posa in opera delle apposite colonnine. Il risparmio d’imposta va ripartito tra gli aventi diritto in cinque rate annuali. La maggiorazione può essere applicata soltanto se l’installazione delle colonnine è abbinata a uno degli interventi super agevolati finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica previsti dal comma 1.
I beneficiari dello sconto maggiorato
Le maxi-detrazioni previste dall’articolo 119 del decreto “Rilancio”, specifica il comma 9, riguardano gli interventi effettuati: dai condomini; dalle persone fisiche ma non nello svolgimento di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità (salvo l’eccezione prevista dal successivo comma 10 che esclude dalla super maggiorazione ecobonus gli edifici non adibiti ad abitazione principale, in pratica le villette seconde case); dagli Iacp (Istituti autonomi case popolari) e da altri enti similari, per le opere realizzate su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica; dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi effettuati su immobili di loro proprietà o assegnati in godimento ai propri soci.
Due possibili alternative alla maxi-detrazione
L’articolo 121 del Dl offre due strade alternative alla detrazione per usufruire delle agevolazioni previste dal precedente articolo 119 (e non solo). In particolare, prevede che l’importo corrispondente alla detrazione del 110% possa essere utilizzato, su opzione, come sconto in fattura sul prezzo anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi o trasformato in credito d’imposta da utilizzare in compensazione cedibile a terzi, compresi gli intermediari finanziari.
Il contribuente che opti per lo sconto o la cessione del credito deve richiedere il visto di conformità dei dati, che attesti l’esistenza dei presupposti per il diritto all’agevolazione, a un Caf o ad altro soggetto abilitato. Detti dati, poi, devono essere trasmessi esclusivamente per via telematica all’amministrazione finanziaria secondo le modalità fissate successivamente da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Definite, inoltre, le sanzioni pecuniarie da 2mila a 15mila euro nei confronti dei tecnici abilitati e dei professionisti (tenuti tra l’altro a stipulare un’assicurazione a garanzia degli eventuali danni arrecati al cliente e allo Stato) che rilasciano attestazioni e asseverazioni false sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione dei benefici, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato. Tra le spese detraibili per gli interventi super agevolati anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e asseverazioni e del visto di conformità (articolo 119, commi da 11 a 15).
“Rilancio” ad ampio raggio per la cessione delle detrazioni
Una delle novità più importanti introdotte dal decreto “Rilancio” è la possibilità di “monetizzare” alcune detrazioni senza aspettare la dichiarazione dei redditi. L’articolo 121, infatti, come anticipato, per determinati interventi agevolati, effettuati nel 2020 e 2021, in alternativa alla detrazione consente:
- di ottenere uno sconto in fattura anticipato dal fornitore, che a sua volta potrà recuperare la somma sotto forma di credito d’imposta, in compensazione tramite F24, oppure cedendo il credito ad altri soggetti compresi gli istituti bancari e altri intermediari finanziari
- di utilizzare l’agevolazione sotto forma di credito d’imposta, da portare in compensazione con F24 o cedibile a terzi, compresi, anche in questo caso, istituti bancari e altri intermediari finanziari.
L’opportunità non riguarda soltanto i maxi-ecobonus e sismabonus previsti dall’articolo 119, ma anche i lavori effettuati, nello stesso periodo, per il recupero del patrimonio edilizio, l’efficienza energetica, l’adozione di misure antisismiche, il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, l’installazione di impianti fotovoltaici, il montaggio di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Riguardo a questi ultimi interventi, potranno essere portate in compensazione anche le rate residue non fruite delle detrazioni spettanti per opere realizzate in anni precedenti. La compensazione dovrà essere applicata con la stessa ripartizione annuale prevista per le rispettive detrazioni. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate definirà le modalità attuative della norma e le regole operative per esercitare, in via telematica, l’opzione.