Superbonus ad ampio raggio
La guida dell’Agenzia chiarisce subito quali sono i lavori che consentono di beneficiare della nuova detrazione fiscale. Il
Superbonus può essere chiesto per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari. L’agevolazione spetta alle tipologie di spese, dette “trainanti”, per interventi:
- di isolamento termico delle superfici opache che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare
- di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria particolarmente performanti (a condensazione, a pompa di calore)
- antisismici (il cosiddetto sismabonus), inclusa la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo per scopi antisismici.
Nel caso dell’ecobonus, occorre migliorare il livello di efficienza energetica dell’edificio di almeno due classi o, se non è possibile, conseguire la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica Ape, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Il pacchetto degli interventi
Se realizzati congiuntamente ad almeno uno dei tre interventi “trainanti”, il Superbonus 110% si applica anche ad altri lavori “trainati”: non solo quelli di efficientamento energetico, rientranti nell’ecobonus, ma anche l'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
Sono esclusi, invece, dalla detrazione potenziata gli interventi su abitazioni di tipo signorile (A1), ville (A8), castelli (A9).
Attenzione a non perdere il beneficio: il limite massimo per accedere al Superbonus è di due unità immobiliari, nel caso di interventi di efficienza energetica realizzati in edifici unifamiliari o unità immobiliari di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti, con accesso autonomo (per esempio, le villette a schiera).
La platea dei beneficiari
La pubblicazione online definisce in modo chiaro chi può richiedere la maxi-detrazione. Innanzitutto i condomìni e le persone fisiche (al di fuori dell’attività di impresa, arti e professioni). In particolare, il proprietario e nudo proprietario dell’immobile, ma anche l’usufruttuario, l’inquilino o il comodatario, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile. Il manuale delle Entrate chiarisce che i soggetti Ires (titolari di reddito di impresa o professionale) possono accedere al Superbonus solo per la partecipazione alle spese per interventi “trainanti”, effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Possono, inoltre, beneficiare del Superbonus, purché sostengano le spese degli interventi, gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e gli enti aventi le stesse finalità sociali. In questo caso, eccezionalmente, il Superbonus si estende dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022.
Infine, sono ammessi al beneficio le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (per interventi realizzati su immobili posseduti e assegnati in godimento ai propri soci), le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, come pure le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, esclusivamente per lavori relativi agli spogliatoi.
Occhio al tetto di spesa
La guida fornisce, con l’aiuto di tabelle esplicative, una chiara fotografia di tutte le agevolazioni consentite e dei limiti di spesa agevolabili. Le schede sono molto dettagliate e consentono al lettore di districarsi tra i diversi sconti presenti. Il bonus per il “cappotto termico”, ricordiamo, va calcolato su un importo massimo di spesa non superiore a: 50mila euro per l’isolamento termico di edifici unifamiliari o di unità immobiliari funzionalmente indipendenti, che diventano 40mila per i condomìni fino a otto unità immobiliari, 30mila per quelli più numerosi (moltiplicato per il numero delle unità dell’edificio). Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati a pompa di calore per il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda, il limite massimo è di 20mila euro a unità immobiliare, per gli edifici fino a 8 unità, e diventa di 15mila euro, per edifici con più di 8 unità.
Sconto o cessione del credito: la scelta
Chi sostiene le spese, negli anni 2020 e 2021, per tutti gli interventi previsti dal Superbonus può scegliere, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione fiscale, uno sconto in fattura, pari all’importo massimo della spesa, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito di imposta. In alternativa, può cedere il credito di imposta, corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e intermediari finanziari. La cessione può avvenire anche durante i lavori, a due condizioni: che gli stati di avanzamento dei lavori non siano più di due, per ciascun intervento complessivo, e che il primo stato di avanzamento si riferisca ad almeno il 30% dello stesso intervento.
La scelta tra detrazione, cessione e sconto, riguarda anche le spese sostenute nel 2020 e 2021 per tutti gli interventi di ecobonus, ristrutturazione edilizia, bonus facciate, installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.
Adempimenti necessari
Il contribuente, per la fruizione dello sconto, deve ottenere:
• il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dai Caf
• un’attestazione o asseverazione che certifichi non solo il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
La guida si conclude con n. 7 casi pratici, che affrontano situazioni reali, e numerose Faq (n. 27), essenziali sul tema, che consentono al lettore di orientarsi e valutare al meglio i tipi di intervento da realizzare per poter beneficiare del Superbonus 110%.