28/11/2020
Autore: Fisco Oggi
Le linee guida che regolano gli ambiti applicativi e le caratteristiche della pet therapy sono state stabilite a livello nazione sulla base di un accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
Rientrano tra le ipotesi di esenzione previste per le attività socio-sanitarie svolte nei confronti di determinati soggetti disagiati le prestazioni di terapia assistita con animali rese da un’associazione autorizzata, che per caratteristiche e statuto è qualificabile come un ente con finalità di assistenza sociale e che possiede i requisiti fissati dalle linee guida stabilite in materia. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 560 del 28 novembre 2020.
L’associazione da cui arriva il quesito è una struttura sanitaria privata semplice autorizzata, da una Ass del Friuli Occidentale, “all'erogazione delle attività di Ippoterapia per disabilità fisiche e psichiche” rientranti tra le “Terapie assistite con gli animali"(TAA). I pazienti sono in possesso di un certificato medico che attesta la necessità delle cure di ippoterapia.
L’istante fa presente di svolgere anche altre prestazioni complementari.
Le attività terapeutiche e assistite con gli animali (pet therapy) sono state oggetto di regolamentazione sia a livello regionale che nazionale. In particolare, il Friuli Venezia Giulia ha emanato una legge regionale e una delibera con la quale sono state approvate le linee guida per gli Interventi assistiti con gli animali (IAA). L’associazione, a seguito di tali provvedimento, ha modificato il suo statuto per adeguarlo alle indicazioni della Regione.
A livello nazionale, nell'ambito della Conferenza permanente Governo-Regioni, il 25 marzo 2015, è stato sottoscritto un accordo, tra il Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che fissa le “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”, e obbliga gli enti territoriali ad adottare le norme contenute nell’accordo stesso.
Il documento definisce tra l’altro, gli ambiti di intervento degli IAA e stabilisce di quali figure professionali deve dotarsi un’equipe per esercitare la pet therapy. Il ministero della Salute ha stabilito, inoltre, che le figure professionali interessate, sanitarie e non, dovevano acquisire la specifica idoneità richiesta dall’accordo entro il 25 marzo 2018.
Riguardo a quest’ultimo requisito l’associazione precisa di disporre delle figure professionali sanitarie riabilitative richieste (equipe multidisciplinari per gli IAA).
Alla luce di ciò l’istante chiede se alle prestazioni di terapia assistita con gli animali (e non, quindi, alle attività complementari) possa essere applicato il regime di esenzione da Iva previsto dall'articolo 10, comma 1, n. 18 e n. 27-ter, del Dpr n. 633/1972 trattandosi di prestazioni sanitarie di riabilitazione e cura alle persone nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza.
I documenti a cui fa rifermento l’Agenzia delle entrate per definire la vicenda sono gli stessi presi in considerazione dall’associazione: la delibera e la legge regionale con le quali il Friuli Venezia Giulia ha giocato d’anticipo sulla materia, e l’accordo Governo-Regioni-Province autonome del 25 marzo 2015 da cui sono scaturite le linee guida nazionali.
Dall’accordo emerge che, tra gli IAA, la terapia assistita con gli animali è qualificata come “intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura dei disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva emotiva e relazionale, rivolta a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. L'intervento è personalizzato sul paziente e richiede apposita prescrizione medica. La riabilitazione equestre è una TAA che prevede l'impiego del cavallo”.
Precedentemente, il Friuli Venezia Giulia, con la delibera del 1° ottobre 2015, definiva e approvava la terapia assistita e l'attività assistita con gli animali (AAA) riconoscendone il valore terapeutico e riabilitativo.
I collaboratori dell’associazione hanno ottenuto l’idoneità dall'Istituto zooprofilattico delle Venezie (IZV) necessaria per entrare nell'equipe multidisciplinare che si occupa degli interventi assistiti con gli animali. In breve, l’istante attualmente dispone delle figure professionali sanitarie riabilitative indicate nell'accordo e nelle relative linee guida.
Inoltre l’interpellante è un’associazione senza scopo di lucro, attiva come “struttura sanitaria privata semplice" e dalle notizie fornite, sembra configurarsi come “ente avente finalità di assistenza sociale”. L’Agenzia ricorda, a proposito di quest’ultima definizione che, secondo l’articolo 3-septies del Dlgs n. 502/1992, sono attività socio-assistenziali a rilevanza sanitaria “le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione”.
Il tipo di attività svolta, le finalità previste dallo statuto, le terapie utilizzate per assistere e curare le persone disabili, soprattutto attraverso la terapia assistita con gli animali, con lo scopo di migliorare il loro benessere fisico-psichico e favorirne l’inclusione sociale, portano l’Agenzia delle entrate a ritenere che alle prestazioni di ippoterapia praticata dall’istante con personale sanitario qualificato possa applicarsi l’esenzione d’imposta prevista dall’articolo 10, comma 1, numero 27-ter, del decreto Iva, in quanto prestazioni socio- sanitarie.
Il documento di prassi evidenzia che per usufruire dell’esenzione occorre soddisfare contemporaneamente i requisiti oggettivi richiesti dalla disposizione, ossia il tipo di prestazione e il luogo (assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunità e simili) e i requisiti soggettivi del personale che svolge l’attività e di chi riceve la prestazione.
L’Agenzia, esaminati i dati presenti nell’interpello, ritiene che l'associazione potrà emettere fattura in esenzione Iva per le sole prestazioni di terapia assistita con animali rese nei confronti delle persone indicati nell’articolo 10, comma 1, n. 27-ter del decreto Iva, purché munite di prescrizione medica dalla quale risulta la necessità della prestazione sanitaria funzionale alla tutela della salute.