Scade lunedì 31 ottobre il termine di presentazione telematica del 770/2022, il modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare all’Agenzia delle entrate i dati fiscali delle ritenute operate nell’anno 2021, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, nonché il riepilogo dei crediti e altri dati contributivi e assicurativi richiesti.
Il modello è utilizzato anche da intermediari e da altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, secondo le specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2021 o operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate e i crediti d’imposta utilizzati. Infine, è redatto dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e che gestiscono portali telematici, nel caso in cui applicano una ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.
Il “770/2022” è disponibile sul sito dell’Agenzia insieme alle istruzioni e ai software di compilazione e controllo.
L’invio è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso - nei diversi termini previsti dall’articolo 4 del Dpr n. 322/1998 (16 marzo 2022 ovvero il 31 ottobre 2022) - la Certificazione unica e, se richiesta, la Certificazione degli utili.
Modalità di trasmissione
Il modello può essere inoltrato solo ed esclusivamente per via telematica:
- direttamente dal sostituto d’imposta
- tramite un intermediario abilitato (ex articolo 3, comma 3, Dpr n. 322/1998)
- attraverso soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato)
- e, in caso di gruppi societari, tramite una compagine facente parte del gruppo.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate e la prova della presentazione è rappresentata dalla comunicazione telematica attestante l’avvenuto ricevimento dei dati. Il servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Sono considerate “validamente presentate” anche le dichiarazioni inoltrate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni (articolo 13, comma 1, lett. c) del Dlgs. n. 472/1997.
Nel caso in cui siano scaduti i termini di presentazione e la dichiarazione sia stata validamente presentata, il sostituto d’imposta può rettificarla o integrarla presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato, barrando la casella “Dichiarazione integrativa”.
Occhio alle novità
Nei quadri ST e SV sono stati previste apposite codifiche per l’indicazione degli importi sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19: in particolare, il quadro ST accoglie i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive, nonché i relativi versamenti; il quadro SV ospita le trattenute delle addizionali comunali all’Irpef, anche per assistenza fiscale, e i relativi versamenti. Se i sostituti di imposta, essendone legittimati, non abbiano effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020 alle usuali scadenze previste dalla legge e abbiano proseguito nei versamenti anche nell’anno 2021, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito del Covid-19, dovranno procedere alla compilazione dei campi 15 e 16, dedicati alla sospensione per emergenza sanitaria.
Ricordiamo, poi, la corretta compilazione dell’elenco dei percipienti del quadro SK (“Comunicazione degli utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti nonché altri dati delle società fiduciarie”). Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2021 all’articolo 27, comma 3, del Dpr n. 600/1973, l’esenzione dalla ritenuta già prevista per gli utili da partecipazione in Oicr residenti in Italia è estesa anche ai dividendi corrisposti dalle società italiane a Oicr conformi alla direttiva 2009/65/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a Oicr, non conformi alla citata direttiva 2009/65/Ce, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati Ue e negli Stati See, che consentono un adeguato scambio di informazioni.
L’argomento è stato oggetto di specifica trattazione da parte dell’Agenzia che con la risposta nr. 327/2021 ha chiarito che per i dividendi corrisposti dal 1° gennaio 2021 dalle società italiane a Oicr istituiti negli Stati Ue e negli Stati See che consentono un adeguato scambio di informazioni, non occorre rilasciare la Cupe/2022 e pertanto i sostituti d’imposta e gli intermediari tenuti alla presentazione del modello 770/2022 dovranno indicare detti utili soltanto nel quadro SI del modello 770/2022 e non nel quadro SK (vedi articolo “Fondi di investimento Ue, niente Cupe e quadro SK”).