17/11/2025
Autore: Fisco Oggi
L’Agenzia delle entrate conferma che la detrazione possa essere applicata per le spese sostenute dal marito anche se la Cilas è intestata alla moglie comproprietaria dell’immobile
Il coniuge convivente della usufruttuaria e comproprietaria di un fabbricato danneggiato dal terremoto può accedere, in presenza dei requisiti richiesti, al Superbonus con percentuale del 110% per lavori sostenuti nel 2025 anche se la Cilas è intestata alla moglie comproprietaria dell’immobile. È uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia con la risoluzione n. 66 del 13 novembre 2025. Il documento di prassi precisa anche che è possibile beneficiare del Superbonus con aliquota del 110%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, indipendentemente dall’assegnazione dei contributi previsti per la ricostruzione post-sisma e dalla circostanza che gli stessi siano stati effettivamente riscossi. Il diritto ai contributi e la relativa eventuale rinuncia sono funzionali, chiarisce la risoluzione, esclusivamente al raddoppio dei limiti di spesa quale misura “compensativa” alla rinuncia ai contributi prevista dal solo comma 4-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020), norma di riferimento per il Superbonus.
Il quesito concreto affrontato nel documento di prassi è proposto dal coniuge convivente dell’usufruttuaria e comproprietaria di un’abitazione che, a seguito del terremoto del 13 giugno 2013, è stata dichiarata parzialmente inagibile. La scheda AeDES (esito C) e la relativa ordinanza sindacale hanno certificato il nesso di causalità tra inagibilità ed evento calamitoso. L’immobile non è “prima casa”.
Il contribuente precisa che non è mai stato possibile richiedere e beneficiare dei contributi pubblici previsti dal Dl 189/2016 per la ricostruzione post-sisma e che, al contrario, tramite un tecnico incaricato, è stata inviata una Pec di rinuncia ai contributi pubblici, per poter usufruire, invece, del Superbonus sisma del 110 per cento.
I proprietari, tuttavia, hanno intenzione di riparare i danni provocati dal terremoto, migliorando la classe sismica dell’abitazione, ed effettuare lavori finalizzati anche alla messa in sicurezza statica e antisismica dell’edificio. Sono interventi per i quali è possibile beneficiare della detrazione del 110% prevista dai commi 8ter e 4quater dell'articolo 119 del Dl 34/n. 2020 (Superbonus).
Il contribuente chiede, nello specifico, se, nel rispetto delle condizioni, può usufruire della detrazione maggiorata in base al comma 8-ter richiamato, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
Vuol sapere, inoltre, se la detrazione spetti nella misura del 110% anche se la comunicazione di inizio lavori (Cilas) è intestata al coniuge.
La risposta dell’Agenzia è positiva per entrambi quesiti.
Il documento di prassi definisce innanzitutto il quadro normativo che disciplina il Superbonus previsto dall’articolo 119 del Dl n. 34/2020 e ricorda che, a determinate condizioni, il maxi sconto d’imposta continua a essere applicato per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, per gli interventi di ristrutturazione degli immobili danneggiati da eventi sismici secondo le indicazione del comma 8-ter dello stesso articolo che, a sua volta, fa riferimento ai precedenti commi 1ter, 4ter e 4quater, che disciplinano il calcolo della detrazione per interventi di efficientamento energetico e di quella per interventi antisismici.
L’Agenzia è intervenuta ripetutamente per chiarire ambiti e modalità applicative dell’agevolazione in questione.
In particolare, per quanto riguarda le ipotesi trattate dall’articolo 8-ter, è stato precisato che per accedere al beneficio è necessario che l’immobile sia di natura residenziale e che il danno sia stato causato da un evento sismico, come certificato da una scheda tecnica (AeDES) con esito B, C o E. Altro requisito essenziale, è che l’immobile si trovi in un Comune in stato d’emergenza dichiarato. Non è necessario che sia una “prima casa”.
Per quanto riguarda le spese ammesse al 110%, la risoluzione conferma, in sostanza, quanto già affermato in precedenti documenti di prassi e cioè che il Superbonus si applica solo alle spese effettivamente rimaste a carico del contribuente e, quindi, non coperte da contributi pubblici. Inoltre, precisa ancora l’Amministrazione, non è obbligatorio aver ricevuto o aver rinunciato a eventuali contributi, tranne nel caso in cui si voglia accedere al raddoppio dei limiti di spesa (comma 4-ter).
In definitiva, per l’Amministrazione, è possibile usufruire della detrazione del 110% per i costi sostenuti fino al 31 dicembre 2025, secondo le previsioni del comma 8-ter, indipendentemente dall’effettivo diritto all’assegnazione dei contributi previsti per la ricostruzione e dal fatto che gli stessi siano stati in concreto erogati. L’eventuale rinuncia, continua l’Agenzia, a detti contributi, è funzionale soltanto all’eventuale raddoppio dei limiti di spesa quale misura “compensativa” alla rinuncia alla riscossione di tali sovvenzioni prevista dal solo comma 4-ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio.
Per quanto riguarda la Cilas intestata al convivente, l’Agenzia richiama la circolare n. 17/2023, che, in merito alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ha precisato che “ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all'esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione”. Tali chiarimenti, come specificato nella stessa circolare “devono intendersi riferiti, in via generale e laddove compatibili, anche al Superbonus”.
In conclusione, l’Agenzia ritiene che il richiedente possa beneficiare del Superbonus del 110% con riferimento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi agevolabili sull’immobile danneggiato dal terremoto del 2013 in qualità di coniuge convivente della usufruttuaria e comproprietaria del fabbricato. È inoltre irrilevante, ai fini dell’agevolazione, che la Cilas sia intestata al familiare.