28/10/2013
Autore: FISCO OGGI
prima rata 2013, addio per sempre
Imposta municipale sugli immobili:
prima rata 2013, addio per sempre
Per abitazioni principali, alloggi popolari, cooperative a proprietà indivisa, terreni agricoli e fabbricati rurali, sancita giuridicamente l’abolizione della tranche di giugno
Il "decreto Imu" 102/2013 è legge. Con l’approvazione definitiva del provvedimento da parte del Senato, viene confermata la cancellazione del versamento della prima tranche dell’Imu per il 2013 in relazione agli immobili per i quali il decreto legge 54/2013 aveva inizialmente disposto la sospensione fino a metà settembre. A beneficiarne, oltre all’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico): gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp), dalle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (Ater) o da altro ente di edilizia residenziale pubblica avente le stesse finalità degli Iacp; gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci; i terreni agricoli; i fabbricati rurali.
La legge di conversione del "decreto Imu" prevede anche ulteriori misure in relazione all’imposta municipale sugli immobili. In particolare:
•sono esentati dalla seconda rata dell’Imu per l’anno 2013 e dal pagamento dell’imposta, a decorrere dall’1 gennaio 2014, i "beni merce", ossia i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a che permane tale status e sempre che gli stessi non siano locati
•per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, spetta la detrazione d’imposta nella stessa misura prevista per l’abitazione principale
•sono esenti dall’Imu, a decorrere dal 2014, gli immobili destinati alla ricerca scientifica
•sono equiparati all’abitazione principale, dall’1 luglio 2013, gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, utilizzati come abitazione principale, nonché, dal 2014, gli alloggi sociali
•per il riconoscimento come abitazione principale dell’unica casa posseduta dagli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia, non sono richieste le condizioni di dimora abituale e di residenza anagrafica. L’immobile, però, non deve appartenere ad una delle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e non dev’essere concesso in locazione
•i Comuni, limitatamente alla seconda rata dell’Imu 2013, potranno equiparare all’abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze (escluse le abitazioni di pregio) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, quindi figli o genitori, che le utilizzano come abitazione principale
•i Comuni potranno deliberare in materia di Imu 2013, per stabilire aliquote, detrazioni e regolamento, fino al 30 novembre prossimo. Le decisioni assunte andranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente entro il 9 dicembre; in caso contrario, varranno le regole adottate per l’anno scorso.
Il decreto, infine, contiene l’interpretazione autentica dell’articolo 13, comma 14-bis, del Dl 201/2011 ("salva Italia"): le domande di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità degli immobili (ai fini Ici e Imu), nonché l’inserimento negli atti catastali della relativa annotazione, hanno valenza retroattiva, producendo effetti a decorrere dal quinto anno antecedente alla presentazione della domanda.
Sonia Angeli
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