28/10/2013
Autore: FISCO OGGI
Il contratto con cui viene ceduta l’azienda sconta l’imposta di registro con aliquota al 3% nell’ipotesi in cui nel compendio aziendale non figurino immobili. Viceversa, nell’ipotesi che del complesso aziendale ceduto facciano parte sia beni mobili sia beni immobili, si applicheranno le diverse aliquote previste per gli atti traslativi della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento (articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986), mentre per gli altri beni si applicherà, come detto, l’aliquota del 3% (articoli 2 e 9 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986). Questo, sempre che nell’atto di cessione siano indicati in maniera distinta il corrispettivo dei beni mobili e quello dei beni immobili. In caso contrario, l’imposta di registro verrà calcolata come se si trattasse di un trasferimento di soli beni immobili, con l’aliquota più elevata (articolo 23 del Dpr 131/1986).