28/10/2013
Autore: FISCO OGGI
La nozione di pertinenza è definita in termini molto precisi dalla normativa che ha istituito l’imposta municipale sugli immobili. È opportuno differenziare il concetto di pertinenzialità a seconda che si riferisca o meno all’abitazione principale. In tale ultima ipotesi, infatti, la nozione è più circostanziata e restrittiva. Nello specifico, per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (posto auto o autorimessa) e C/7 (tettoia), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo (articolo 13, comma 2, Dl 201/2011). La norma prescrive quindi l’esistenza di ulteriori requisiti oltre a quelli indicati dall’articolo 817 del codice civile (bene destinato durevolmente a servizio o a ornamento di un altro bene, per volontà del proprietario della cosa principale). La definizione del rapporto di pertinenzialità delineato dall’articolo 817 cc trova invece esclusiva applicazione per gli immobili diversi dall’abitazione principale (circolare 38/E del 2005, paragrafo 7).