28/10/2013
Autore: INPS
Liquidazione anticipata ASpI
Il decreto ministeriale n. 73380 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attua le disposizioni di cui all’articolo 2 comma 19 della legge 28 giugno 2012 n. 92, il quale - in via sperimentale e nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 – prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI possa richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi del relativo trattamento non ancora percepiti, al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Con la circolare n. 145 del 9 ottobre 2013 si forniscono le istruzioni relative ad ambito di applicazione, domanda, documentazione e modalità di erogazione della prestazione.
Aliquote e prestazioni ASpI e mini ASpI
Il decreto n. 71253 del 25 gennaio 2013, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, consente l’attuazione delle norme introdotte dalla legge 92/2012, che hanno esteso la nuova assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) ad alcune tipologie di lavoratori, in precedenza esclusi dall’applicazione dell’assicurazione contro la disoccupazione, e disposto - a determinate condizioni - un allineamento graduale del contributo ASpI all’aliquota contributiva ordinaria dell’1,61% (1,31% + 0,30%) per gli anni dal 2013 al 2017. Il provvedimento interministeriale ha determinato per l’anno 2013 le misure delle indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI, da liquidare alla nuova platea di assicurati, in funzione dell’effettiva aliquota di contribuzione.
Con la circolare n. 144 dell’8 ottobre 2013, l’Inps fornisce le istruzioni attuative di quanto previsto dal decreto.