12/11/2013
Autore: FISCO OGGI
Le domande entro il 15 novembre
Canone Rai in 11 “piccole dosi”.
Le domande entro il 15 novembre
I contribuenti con reddito da pensione non superiore a 18mila euro annui possono chiedere al proprio ente previdenziale di dilazionare il versamento in più quote mensili
Scade venerdì prossimo la possibilità per scegliere di pagare l’abbonamento alla televisione pubblica in 11 rate. Per i pensionati in possesso del requisito reddituale, il 15 novembre rappresenta, infatti, la deadline per chiedere l’agevolazione al proprio ente previdenziale. Questo, ricevuta la domanda, provvederà a effettuare le trattenute mensili sui ratei di pensione in pagamento da gennaio a novembre 2014, permettendo all’interessato di frazionare la spesa senza aggravio di interessi.
La possibilità di pagare a rate e senza costi aggiuntivi il canone Rai, è stata introdotta dall’articolo 38, comma 8, del Dl 78/2010. Poi, con il provvedimento 29 settembre 2010 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono stati definiti i requisiti dei beneficiari, i termini per accedere al bonus e le modalità di versamento e certificazione da parte degli enti pensionistici.
Uno sguardo ai requisiti…
Innanzitutto, i destinatari dell’agevolazione devono essere titolari di trattamenti pensionistici, anche di natura assistenziale (come gli assegni sociali e di invalidità civile) non superiori a 18mila euro annui, i ratei devono essere corrisposti mensilmente e il pensionato deve essere anche l’intestatario dell’abbonamento.
Chi è titolare di due o più pensioni (sempre nel limite di 18mila euro complessivi) può decidere a quale ente presentare la domanda, tenendo conto che l’importo della pensione deve consentire il recupero dell’intero ammontare del canone. Il limite del reddito va riferito all’anno precedente a quello della richiesta e, per i neopensionati, la verifica del “tetto massimo” si fa rapportando all’intero anno la somma percepita nella mensilità in cui si presenta la domanda.
La richiesta vale per una annualità; pertanto, anche chi aveva presentato la domanda per il 2013 deve nuovamente proporla al proprio ente pensionistico entro il prossimo 15 novembre, riportando in calce il numero di abbonamento.
…e alle scadenze
Il provvedimento richiamato, oltre a fissare il termine per inviare la richiesta al 15 novembre, stabilisce pure che, dopo due mesi, entro il 15 gennaio, l’ente deve far sapere al pensionato se la sua domanda è stata accolta o respinta. A questo punto, l’interlocutore cambia; l’istituto di previdenza è tenuto, infatti, a comunicare on line all’Agenzia delle Entrate:
•entro il 20 gennaio, i dati anagrafici di coloro che hanno ottenuto il pagamento rateale
•ogni due mesi, le informazioni relative ai pensionati prima ammessi al beneficio e in seguito esclusi. In questi casi, l’ente, oltre a quantificare l’importo trattenuto e quello residuo, deve motivare la determinazione. Le prime eventuali “cessazioni” andranno quindi trasmesse entro febbraio
•nel termine del 31 dicembre, i dati dei contribuenti che hanno regolarmente saldato il conto del canone.
Gli ulteriori adempimenti a carico dell’ente previdenziale sono: “girare” le somme trattenute all’erario entro il 16 del mese successivo e certificare, nei confronti del pensionato, l’avvenuto pagamento dell’intero canone Rai.
Una situazione particolare
Se, per un qualsiasi motivo, la pensione non viene più erogata, l’ente comunica al contribuente o ai suoi eredi lo stato dell’arte, cioè il totale delle somme trattenute a titolo di pagamento del canone Rai e l’importo residuo da “onorare”.
Paola Pullella Lucano
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