21/11/2013
Autore: FISCO OGGI
L’appuntamento è per il 2 dicembre
Secondo acconto Irpef, e non solo.
L’appuntamento è per il 2 dicembre
In alcune situazioni, invece che il metodo storico, potrebbe risultare vantaggioso ricorrere a quello previsionale, facendo però attenzione a non sbagliare i calcoli
Scivola a lunedì 2 dicembre l’ultima data utile per il pagamento della seconda o unica rata degli acconti Irpef (e relative addizionali), Ires e Irap 2013: il termine ordinario del 30 novembre e il giorno successivo, infatti, coincidono quest’anno con un weekend.
Da rifare, inoltre, il calcolo dell’importo totale dovuto, visto che l’articolo 11 del Dl 76/2013 (ossia il “decreto lavoro”, in vigore dallo scorso 23 agosto) ha innalzato dal 99 al 100% l’anticipo dovuto per le persone fisiche e dal 100% al 101% quello relativo all’Ires, incrementi che hanno effetto anche ai fini dell’Irap.
La nuova percentuale è entrata a regime solo per l’Irpef, mentre per i soggetti Ires si tratta di un aumento “transitorio”, che interessa soltanto il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.
L’ammontare dell’acconto, quindi, va ricalcolato esclusivamente per la seconda o unica rata, perché le nuove percentuali sono state decise successivamente all’appuntamento della prima tranche, fissato al 17 giugno ovvero, per i contribuenti “interessati” dagli studi di settore, all’8 luglio.
Per capire se effettivamente c’è un anticipo da corrispondere e per stabilirne l’ammontare, occorre riprendere in mano il modello Unico 2013: è, infatti, l’imposta dovuta per il 2012 il punto di partenza per determinare l’acconto 2013 se si applica - come avviene di solito - il metodo storico.
Irpef, acconto a tutto tondo... sempreché sia dovuto
Le persone fisiche, quindi, quest’anno non dovranno fare nessun calcolo percentuale per determinare l’anticipo da corrispondere perché, come abbiamo visto, l’acconto 2013 è pari al 100% (e non più al 99%) dell’imposta netta 2012: di conseguenza, la somma da versare complessivamente è quella indicata al rigo RN33 di Unico PF 2013 (differenza).
Il conto, perciò, è presto fatto. Per sapere quanto portare in cassa entro il 2 dicembre, basta sottrarre all’importo del rigo RN33 quanto già versato in occasione della prima rata.
L’acconto Irpef è dovuto soltanto se il debito d’imposta è pari o superiore a 52 euro: va versato in un’unica soluzione – entro il 2 dicembre – se il suo ammontare è inferiore a 257,52 euro, in due round nel caso superi tale tetto, il primo dei quali - come ricordato - scadeva il 17 giugno o l’8 luglio.
Sale di un punto percentuale l’anticipo Ires
Più caro, dunque, l’acconto 2013 anche per imprese ed enti non commerciali. Il suo ammontare è, infatti, quest’anno, pari al 101% dell’imposta, contro il 100% dell’anticipo 2012. Il versamento interessa le società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare e gli Enc, mentre per i soggetti che hanno come riferimento periodi d’imposta diversi, l’appuntamento in cassa deve avvenire entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dell’esercizio.
Come per l’Irpef, pagamento in due step, salvo eccezioni: la rata diventa una, infatti, e coincide con la scadenza della seconda (2 dicembre), se l’importo dovuto non supera i 103 euro; nulla da versare, invece, se la somma è inferiore ai 21 euro.
Per determinare l’acconto, anche in questo caso, arriva in soccorso Unico 2013: le Sc dovranno calcolare il 101% della somma indicata nel rigo RN17 della loro dichiarazione dei redditi, per gli enti non commerciali la cifra è quella del rigo RN28.
Qualche precisazione sull’Irap
Le nuove regole in materia di Irpef e Ires si riflettono anche sull’imposta regionale le cui percentuali subiscono gli stessi incrementi e salgono al 100 e al 101%, rispettivamente, per le persone fisiche e le società.
L’acconto Irap 2013 va “ripescato” dal rigo IR21 del relativo modello di dichiarazione sempreché, naturalmente, sia dovuto, eventualità che si presenta, come per l’Irpef e l’Ires, quando la somma supera i 52 euro nel caso delle persone fisiche e società di persone, i 21 euro se a pagare sono società di capitali ed enti non commerciali.
Attenzione alle altre ipotesi di ricalcolo
Applicando il metodo storico, però, bisogna tener conto che l’evoluzione normativa ha imposto, per determinate situazioni, di ricalcolare l’acconto basato sull’imposta 2012 tenendo conto degli effetti di alcune specifiche disposizioni in vigore dall’anno in corso.
In particolare, l’anticipo va corretto considerando, tra l’altro:
•la riduzione della misura di deducibilità dei costi delle auto aziendali, che è scesa al 20%, e dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, abbassata al 70%
•l’ulteriore rivalutazione del 15% (per il triennio 2013/2015) dei redditi dominicale e agrario rispetto a quella già applicata, rispettivamente, dell’80 e del 70% (la maggiorazione è meno consistente, pari al 5%, per i terreni agricoli e quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola)
•la non rilevanza della franchigia di 6.700 euro prevista nel 2012 per i lavoratori “frontalieri”
•la non rilevanza, per i contribuenti non residenti, delle detrazioni per carichi di famiglia
•la non rilevanza di misure di favore conteggiate nel 2012 (reti di imprese e deduzione forfetaria per i benzinai).
Quando il metodo storico è meno conveniente
Tutti i ragionamenti fin qui fatti danno per scontato che si segua il metodo “storico”, abbinabile a una situazione reddituale praticamente sovrapponibile a quella dell’anno precedente.
In alcuni casi, però, potrebbe invece risultare vantaggioso ricorrere al calcolo “previsionale”, non basato sui numeri del passato. Si tratta di una procedura da prendere in considerazione se si stima un reddito imponibile inferiore a quello del 2012. I motivi possono essere molti, come la chiusura dell’attività oppure nuove detrazioni o maggiori oneri.
Se la scelta ricade sul metodo previsionale, occorre essere precisi, per non correre il rischio di stimare l’imponibile troppo al ribasso: gli errori di valutazione possono rivelarsi cari, versare un acconto in misura inferiore al dovuto porta con sé sanzioni e interessi.
Se l’errore c’è stato, meglio il ravvedimento, soprattutto se sprint
In aiuto del contribuente che intende mettersi in regola con i pagamenti carenti od omessi, il ravvedimento operoso offre tre chance:
•ravvedimento “sprint”, nei 14 giorni successivi alla scadenza. Riparare all’interno di tale intervallo di tempo, comporta una sanzione ridotta allo 0,2% per ogni giorno di ritardo
•ravvedimento “breve”, ovvero eseguito entro i 30 giorni successivi alla scadenza, ipotesi in cui la sanzione è pari al 3% dell’importo non versato (1/10 di quella ordinaria)
•ravvedimento “lungo”, se il tributo è corrisposto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione. In tal caso, la sanzione è del 3,75% (1/8 di quella ordinaria).
La seconda o unica rata dell’acconto può anche essere l’occasione per recuperare i crediti evidenziati nel modello Unico 2013, non chiesti a rimborso e non già compensati. Le somme che possono essere sottratte dall’acconto sono quelle indicate nella colonna 4 dei righi da RX1 e RX19 e nella colonna 5 dei righi da RX20 a RX26.
Occhio ai casi particolari
Non tutti sono però chiamati ad anticipare l’acconto delle imposte sui redditi.
Saltano l’acconto, per citare le ipotesi più comuni e diffuse, i contribuenti che percepiscono redditi per la prima volta nel 2013, coloro che non hanno presentato (per qualsiasi motivo) la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2012, i contribuenti incorsi in procedure di fallimento, gli eredi di contribuenti deceduti nei primi undici mesi del 2013.
Non devono invece ricalcolare l’anticipo le società diventate di comodo quest’anno per effetto della perdita sistemica negli anni 2010/2012. Il loro “transito” per ora non produce cambiamenti ai fini dell’acconto, gli effetti nel saldo da versare nel 2014.
Codici tributo, a ognuno il proprio
In cassa, quindi, con il modello F24, per il secondo (o unico) acconto. Va pagato in un’unica soluzione, senza possibilità di rateizzazione, opportunità concessa invece per la prima rata. I possessori di partita Iva hanno l’obbligo di effettuare il versamento on line, gli altri contribuenti possono anche consegnare la delega di pagamento in banca, alla posta o al concessionario della riscossione.
Questi i principali codici tributo da utilizzare:
4034 – Irpef
1794 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“nuovi minimi”)
4045 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie)
4048 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche (Ivafe)
2002 – Ires
3813 – Irap.
Anna Maria Badiali
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