La dichiarazione Iva in ritardo fa perdere il diritto alla detrazione

La dichiarazione Iva in ritardo
fa perdere il diritto alla detrazione
Non rispettare il termine di presentazione esclude la possibilità di recuperare il credito maturato con il trasferimento nel periodo d’imposta successivo
SINTESI. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 28 del Dpr 633/1972 (diritto al rimborso dell’eccedenza tra l’importo dell’ammontare detraibile e quello dell’Iva dovuta), articolo 37 (termine di decadenza per la presentazione della dichiarazione annuale Iva) e articolo 55 (che espone il contribuente all’accertamento induttivo, in caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale), la presentazione della dichiarazione Iva anche con un solo giorno di ritardo rispetto al termine di decadenza di trenta giorni, previsto dall’articolo 37, Dpr 633/1972 (applicabile "ratione temporis") comporta la perdita definitiva del diritto alla detrazione (Cassazione, sentenze 16477/2004 e 11737/2011).

L’estinzione del diritto in questione esclude, pertanto, la possibilità di recuperare il credito maturato in ordine al periodo di imposta, cui è correlata la dichiarazione omessa, attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo di imposta successivo, ma non determina la perdita anche del diverso diritto al rimborso, esercitabile, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione in materia, nel termine biennale di decadenza previsto dall’articolo 21, Dlgs 546/1992 (Cassazione, sentenze 16477/2004, 13090/2012 e 4531/2013). L’estinzione del diritto alle detrazioni si verifica, tuttavia, anche se le somme detraibili siano state computate dal contribuente nei mesi di competenza, qualora il medesimo abbia, poi, presentato la dichiarazione nella quale le aveva esposte con un ritardo superiore ai trenta giorni di cui al citato articolo 37. Poiché, infatti, il titolo necessario per il riconoscimento del diritto del contribuente alla detrazione è rappresentato dalla dichiarazione annuale delle operazioni imponibili, il suindicato ritardo, equivalendo a omissione della dichiarazione, determina la perdita definitiva del diritto in parola, senza possibilità di sanatoria (Cassazione, sentenze 11737/2011 e 16341/2013). L’inottemperanza del contribuente all’obbligo della dichiarazione annuale, lo espone all’accertamento induttivo (articolo 55, Dpr 633/1972, costituendo, infatti, proprio tale condotta omissiva del contribuente il presupposto fattuale del suddetto accertamento (Cassazione 16477/2004 e 24424/2008).

Cassazione civile, sentenza n. 25477 del 13 novembre 2013 (udienza 7 ottobre 2013) – Pres. Cirillo Ettore - Est. Valitutti Antonio
Iva - Diritto al rimborso – Presentazione dichiarazione annuale – Termine decadenza – Omissione – Perdita diritto detrazione – Accertamento induttivo - Trasferimento detrazione periodo imposta successivo – Impossibilità – Diritto al rimborso - Sussiste - Termine biennale.
 

Accesso all'Area Riservata