26/12/2013
Autore: FISCO OGGI
Come influisce l’aumento di aliquota
Entro la stessa data i contribuenti mensili possono regolarizzare, senza sanzioni, le eventuali fatture di ottobre e novembre emesse con errori, a seguito del passaggio dal 21 al 22%
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Il punto percentuale in più incide sull’acconto Iva secondo il sistema di calcolo scelto.
Ci sono tre metodi possibili: storico, previsionale e analitico.
Soltanto utilizzando gli ultimi due, che si basano sui dati del 2013, si tiene conto del cambio di aliquota. Con lo “storico”, invece, rilevano i versamenti dell’anno scorso.
Metodo storico
Applicando il metodo storico, l’acconto Iva è pari all’88% del versamento effettuato per il mese o trimestre dell’anno 2012, facendo riferimento:
per i “mensili”, al mese di dicembre
per i “trimestrali ordinari”, alla dichiarazione annuale Iva o al modello Unico
per i “trimestrali speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, eccetera), al quarto trimestre.
Il metodo storico per il calcolo dell’acconto Iva 2013 non risente, come già detto, dell’aliquota più alta di un punto, perché tiene conto dei versamenti del 2012.
Metodo previsionale
Con il metodo previsionale, l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre.
L’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:
per il mese di dicembre, i contribuenti mensili
con la dichiarazione annuale Iva o con Unico, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari
per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.
In questo caso, dovendo considerare i periodi 2013 (mese, trimestre o intero anno), il passaggio dal 21 al 22% dell’Iva a partire dal 1° ottobre influisce, ovviamente al rialzo, sull’importo dovuto.
Metodo analitico
Il calcolo con il metodo analitico si basa, infine, sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’Iva relativa alle seguenti operazioni:
operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di trimestrali)
operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
Anche in questo caso, l’acconto 2013 dell’imposta sul valore aggiunto deve tener conto del passaggio d’aliquota dal 21 al 22 per cento.
Obbligati ed esclusi
Sono obbligati al versamento dell’acconto i contribuenti Iva tenuti alle liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali, e gli enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini Iva (ad esempio, i Comuni che erogano acqua, gas, energia elettrica, eccetera).
Sono invece esclusi:
coloro che hanno iniziato l’attività nel 2013 o che l’hanno cessata nel 2013, entro il 30 novembre se contribuenti mensili, entro il 30 settembre se contribuenti trimestrali
i contribuenti mensili che a dicembre 2012 ovvero, se trimestrali, nella liquidazione del quarto trimestre 2012 o nella dichiarazione annuale (per i trimestrali “per opzione”) hanno evidenziato un credito Iva
coloro che prevedono di chiudere l’ultima liquidazione del 2013 ovvero, se trimestrali “per opzione”, la dichiarazione annuale per il 2013 con un credito Iva
agricoltori in regime di esonero
i contribuenti che hanno applicato il regime per le nuove attività produttive, i “nuovi minimi” e gli “ex minimi”
chi ha effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini Iva
i contribuenti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale
le associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime forfetario.
Il pagamento dell’anticipo d’imposta, dovuto solo se l’importo è superiore a 103,29 euro, deve avvenire tramite modello F24 telematico, utilizzando i codici tributo:
6013, per i contribuenti mensili
6035, per quelli trimestrali.
Regolarizzazione fatture di ottobre e novembre
Sempre entro venerdì 27 dicembre, le imprese e gli esercenti arti e professioni, con liquidazione mensile, potranno sistemare le fatture emesse a ottobre e novembre con la vecchia aliquota del 21%, anziché quella nuova del 22% (e dei corrispettivi annotati in modo non corretto), effettuando la variazione in aumento e versando la maggiore imposta, aumentata degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione di sanzioni (circolare n. 32/2013)