Zona franca urbana de L’Aquila

Zona franca urbana de L’Aquila

“Zona franca urbana de L’Aquila”.
c
I chiarimenti dell’Agenzia sulle modalità di fruizione delle agevolazioni tributarie e contributive rivolte alle imprese localizzate nel territorio del comune abruzzese
testo alternativo per immagine
Intensità e decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive, delucidazioni sulle modalità di fruizione delle esenzioni fiscali e, nell’ambito dell’esenzione ai fini delle imposte sui redditi, indicazioni sulla determinazione del reddito esente e sulla fruizione dell’agevolazione nel caso di società cd. "trasparenti".
Questi gli argomenti trattati dalla circolare n. 39/E del 24 dicembre, con cui l’Agenzia delle Entrate, in condivisione con il ministero dello Sviluppo Economico e con l’Istituto nazionale della previdenza sociale, chiarisce alcuni aspetti della disciplina agevolativa rivolta alle imprese localizzate nella Zona franca del comune dell’Aquila.

Come preliminarmente ricordato dalla circolare, si tratta delle agevolazioni, consistenti nell’esenzione dalle imposte sul reddito, dall’Irap e dall’Ici/Imu e nell’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, introdotte dall’articolo 1, comma 341, lettere da a) a d), della legge finanziaria 2007 a favore delle piccole e micro imprese localizzate nelle zone franche urbane e applicate, in virtù dell’articolo 10, comma 1-bis, del Dl 39/2009, alle piccole e micro imprese operanti nella “Zona franca urbana de L’Aquila”, come individuata e perimetrata dal Cipe (con delibera n. 39 del 2010) nell’ambito dei territori abruzzesi interessati dal sisma dell’aprile 2009.
In base all’articolo 70 del Dl 1/2012, le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (Ce) 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti d’importanza minore, ossia in “de minimis” (il risparmio di imposta di cui l’impresa può beneficiare non può superare il tetto massimo di 200mila euro complessivi nell’arco di tre esercizi finanziari, ovvero 100mila euro per il settore del trasporto su strada), secondo le condizioni, i limiti e le modalità demandate a un decreto di attuazione (di concerto Mise-Mef) che è stato emanato il 26 giugno 2012.
Per accedere alle agevolazioni, i soggetti interessati dovevano presentare nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2013 e il 10 aprile 2013 un’istanza al Mise che, con la circolare n. 41013 del 6 dicembre 2012, ha fornito chiarimenti e precisazioni in merito alla compilazione della stessa e alle modalità di accesso e fruizione dei benefici.
La circolare dell’Agenzia integra le prime indicazioni fornite dal Mise.

Intensità delle agevolazioni
In primo luogo, il documento di prassi precisa che l’intensità delle agevolazioni è da riferire agli importi massimi e ai limiti percentuali stabiliti per ogni tipologia di beneficio (cfr, tabella).


Agevolazioni Limiti Intensità e durata
Esenzione IRPEF/IRES
(comma 341, lett. a) Fino a 100.000 €
di reddito prodotto nella ZFU
+
5.000 € per ogni nuovo dipendente
assunto a tempo indeterminato nella ZFU
- 100% per i primi 5 periodi di imposta
- 60% dal 6° al 10°
- 40% per l’11° e il 12°
- 20% per il 13° e il 14°
Esenzione IRAP
(comma 341, lett. b)
Fino a 300.000 € del valore della produzione netta prodotto nella ZFU 100%
per i primi 5 periodi di imposta

Esenzione ICI/IMU
(comma 341, lett. c)
Immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica 100% dal 2008 al 2012
Esonero contributivo
(comma 341, lett. d)
Massimale annuo di retribuzione fissato dall’art. 1, comma 1, del d.m. 1/12/2009

- 100% per i primi 5 anni
- 60% dal 6° al 10°
- 40% per l’11° e il 12°
- 20% per il 13° e il 14°


Decorrenza delle agevolazioni
Nel rilevare che in base all’articolo 3, comma 3, del decreto attuativo i benefici decorrono dal periodo di imposta di accoglimento dell’istanza e che la circolare Mise ha specificato che la data di accoglimento dell’istanza coincide con quella di approvazione da parte del suddetto ministero dell’elenco delle imprese ammesse e dell’importo spettante a ciascuna, la circolare n. 39/E precisa che:
- le agevolazioni fiscali decorrono dal periodo di imposta in corso al 30 luglio 2013;
- l’esonero contributivo decorre dai versamenti dovuti per legge successivamente alla data del 30 luglio 2013 e non può riguardare obblighi contributivi per i quali la data di scadenza del versamento è anteriore al 30 luglio 2013.
Con particolare riferimento alle esenzioni fiscali, la circolare fa presente che già il documento di prassi del Mise ha puntualizzato che le agevolazioni concesse ai sensi del decreto di attuazione, avendo decorrenza da un periodo di imposta successivo al 2012, non avrebbero potuto riguardare l’esenzione Ici/Imu, atteso che detta agevolazione viene riconosciuta dalla normativa di riferimento fino all’anno 2012. Allo stesso modo, la circolare di oggi chiarisce che le esenzioni ai fini Irpef/Ires e Irap non possono riguardare i redditi e il valore della produzione netta prodotti nella Zfu in un periodo di imposta precedente a quello in corso al 30 luglio 2013.

Determinazione del reddito esente
Come anticipato in premessa, ai fini delle imposte sui redditi, l’agevolazione consiste in una esenzione del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività ordinaria esercitata dall’impresa nella zona franca, nel limite del massimale indicato nella tabella sopra riportata.
Il reddito esente deve essere, pertanto, “sterilizzato” dei componenti straordinari (cfr. plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze) e dei componenti negativi o positivi, riferiti ad esercizi precedenti a quello in corso al 30 luglio 2013, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir (ad esempio, la quota di una plusvalenza rateizzata non beneficia dell’esenzione, ma costituisce, in ogni caso, un componente positivo di reddito di impresa soggetto a tassazione ordinaria).
Per quanto riguarda la “sterilizzazione” dei componenti straordinari, la circolare esplicativa fa l’esempio di un’impresa con reddito effettivo di periodo pari a 100, derivante unicamente dallo svolgimento dell’attività all’interno della zona franca. Qualora alla formazione di tale reddito abbia concorso una plusvalenza di 20, il reddito esente sarà pari a 80 (differenza tra 100 e 20). Se, oltre alla suddetta plusvalenza di 20, alla formazione del reddito effettivo ha concorso anche una minusvalenza di 30, il reddito esente ammonterà a 110 (valore dato dalla somma algebrica di 100-20+30).
Vengono, inoltre, forniti chiarimenti in tema di perdite pregresse. La circolare, dopo aver ricordato che il decreto attuativo esclude l’applicabilità dell’articolo 83, comma 1, del Tuir, per cui le perdite eventualmente prodotte dai soggetti beneficiari in uno dei periodi agevolati rileveranno per l’intero importo senza subire la limitazione prevista dalla citata disposizione, statuisce che resta in ogni caso ferma l’applicazione della disciplina relativa al riporto delle perdite (articolo 8 per i soggetti Irpef, articolo 84 per i soggetti Ires).
Ferma restando l’applicabilità dell’ordinario regime, la circolare lascia all’impresa beneficiaria la facoltà di scegliere, in ogni periodo agevolabile, se avvalersi, o meno, dell’esenzione dalle imposte sui redditi. Nel caso in cui il beneficiario decida di fruire dell’agevolazione ai fini delle imposte sul reddito:


l’esenzione si applica sul reddito di impresa al lordo delle perdite
le perdite non utilizzate saranno riportabili nei periodi di imposta successivi in base alle relative disposizioni applicabili.


Anche ai cosiddetti “plurisede” (ovverosia soggetti beneficiari che svolgono la propria attività anche al di fuori della zona franca) è lasciata la facoltà di scegliere di non utilizzare l’eventuale risultato negativo derivante dallo svolgimento dell’attività di impresa al di fuori della zona franca in compensazione del reddito prodotto nella Zfu al fine di consentirgli di fruire dell’agevolazione. La perdita conseguita extra zona franca sarà ordinariamente riportabile nei periodi di imposta successivi.
Tali soggetti, al fine di determinare il reddito prodotto nella zona franca hanno l’obbligo di tenere una contabilità separata e, come previsto dall’articolo 6, comma 6, del decreto attuativo, imputano le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi promiscui, sulla base di un apposito pro-rata di deducibilità.

Modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali
La circolare fa presente che, in base al decreto di attuazione e al provvedimento del direttore dell’Agenzia del 14 agosto 2013, le agevolazioni vengono fruite in riduzione dei versamenti da effettuarsi ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997 mediante il modello F24 da inviare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo “6845” (istituito con la risoluzione n. 56/E del 14 agosto 2013) nella colonna “importi a credito compensati”.
Riguardo alle agevolazioni fiscali, la circolare precisa che le stesse sono fruite mediante riduzione dei versamenti dovuti in riduzione delle singole imposte relative al reddito e al valore delle produzione netta per cui si gode dell’esenzione, vale a dire Irpef/Ires e Irap.
Nel ricordare che le esenzioni fiscali possono avere a oggetto i redditi e il valore della produzione netta prodotti a decorrere dal periodo di imposta in corso al 30 luglio 2013, la circolare chiarisce che i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare possono fruire delle agevolazioni fiscali a decorrere dai versamenti relativi al periodo di imposta 2013.
In proposito, la circolare precisa che le imprese che intendono fruire delle agevolazioni fiscali devono presentare il modello F24 “telematico” effettuando il versamento delle imposte relative al reddito e al valore della produzione netta esenti, anche qualora dalle relative dichiarazioni emerga una differenza a credito o un importo a debito inferiore all’ammontare dell’agevolazione spettante.
La circolare precisa, altresì, che anche se le esenzioni si definiscono nell’an e nel quantum solo in sede di determinazione del reddito di periodo, la fruizione del codice tributo “6845” in riduzione dei versamenti dovuti a titolo di Irpef/Ires e Irap può avvenire già in sede di versamento dei relativi acconti di imposta.
A tale ultimo riguardo, la circolare precisa che se per la riduzione dei versamenti dovuti in acconto l’impresa beneficiaria utilizza un importo di ammontare superiore all’agevolazione effettivamente spettante in base alla determinazione del reddito di periodo, il maggior versamento non vale ai fini Irpef/Ires e/o Irap e, quindi, tale differenza non genera un’eccedenza di imposta che può essere chiesta a rimborso o riportata ad esercizi successivi.
La circolare, infine, evidenzia che l’utilizzo non corretto del codice tributo “6845” - in riduzione di versamenti relativi a imposte diverse dall’Irpef/Ires o dall’Irap oppure relativi a tali imposte ma dovuti in riferimento a periodi di imposta precedenti al 2013 (ad esempio, per il saldo Irpef/Ires e Irap 2012) - può essere regolarizzato mediante il riversamento, senza sanzioni, degli importi a credito erroneamente compensati oppure, in caso di errore formale, con la regolarizzazione del codice tributo.

Fruizione dell’esenzione dalle imposte sui redditi nelle società “trasparenti”
La circolare fa presente che le società di persone e le società di capitali “trasparenti” sono tenute a determinare, secondo le regole disposte dal decreto di attuazione e nel rispetto dei limiti massimi fissati dallo stesso, il reddito d’impresa prodotto nella Zfu che beneficia dell’esenzione dalle imposte sui redditi, per poi attribuirlo “per trasparenza” a ciascun socio secondo i criteri di ripartizione previsti dagli articoli 5, 115 e 116 del Tuir.
Di fatto, evidenzia la circolare, l’esenzione dalle imposte sui redditi spettante alle società di persone e alle società di capitali “trasparenti” si determina in capo ai singoli soci cui è trasferito, pro quota, il reddito di impresa prodotto nella Zfu dalla società beneficiaria.
Quindi, continua la circolare, l’esenzione ai fini delle imposte sui redditi concessa alla società si traduce, nel limite del reddito attribuito per trasparenza, in un risparmio di imposta fruibile dai singoli soci; risparmio di imposta che riferito all’intera compagine sociale potrà essere fruito complessivamente, come stabilito dal decreto di attuazione, nei limiti dell’ammontare che è stato concesso alla società beneficiaria.
Al fine di consentire ai soci di poter effettivamente fruire – mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento F24 “telematico” – dell’esenzione dalle imposte sui redditi relativamente al reddito di partecipazione esente imputato per trasparenza dalla società partecipata, la circolare indica che è necessario che quest’ultima comunichi al Mise, i dati identificativi di ciascun socio, compreso il relativo codice fiscale, secondo modalità e termini che saranno stabiliti con provvedimento ad hoc del citato ministero.
Katia Caruso
Sara Di Donato

Accesso all'Area Riservata