29/10/2014
Autore: ITALIAOGGI
Sanzioni salate per tutti gli intermediari abilitati alla trasmissione della dichiarazione dei redditi precompilata. Centri di assistenza fiscale (Caf) e professionisti saranno tenuti, infatti, al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente in caso di errore materiale nel rilascio del visto di conformità. Questo il regime di responsabilità per la dichiarazione errata introdotto dopo le modifiche recepite dal governo nel dlgs sulle semplificazioni fiscali a seguito dell’emanazione dei pareri da parte delle Commissioni finanze di Camera e Senato.
Unica via di uscita dalla stretta sulle responsabilità, il fatto che il visto infedele sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente. Anche in questo caso, però, l’Agenzia delle entrate, dovrà effettuare una verifica preventiva attraverso gli intermediari. Sul fronte dei compensi, invece, il decreto affida al Ministero dell’economia e delle finanze, la revisione dei compensi per i soggetti interessati. Il decreto di riordino dovrà vedere la luce entro il 30 novembre 2014. A disposizione dei soggetti coinvolti, poi, la possibilità di inviare entro il 10 novembre di ciascun anno una dichiarazione rettificativa. In questo caso, infatti, il versamento della maggiore imposta dovuta a causa del ritardo sarà a carico del contribuente. Non passa, quindi, la linea delle commissioni parlamentari che, nel corso dei lavori, pur senza sbilanciarsi, avevano chiesto la rimodulazione delle sanzioni a carico degli intermediari. La versione definitiva dlgs, infatti, prevede, confermando quanto contenuto nella versione originale del testo, due diverse tipologie di sanzioni. La prima, inerente la trasmissione alle Entrate delle certificazioni da parte dei sostituti di imposta, la seconda, inerente il rilascio del visto di conformità sul 730 precompilato prima dell’invio all’amministrazione finanziaria. Nel primo caso, infatti, il testo conferma che, ai sostituti di imposta, «per ogni certificazione, omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro», questo, nonostante dalle Commissione fosse arrivata la richiesta di ridurre il quantum del 50%. Non passa, poi, nemmeno la linea che prevedeva l’alleggerimento delle sanzioni a carico degli intermediari in caso di errori nel rilascio del visto di conformità. A meno che, infatti, il Caf o l’intermediario non dimostrino la volontà fraudolenta da parte del contribuente nel fornire loro i dati, questi soggetti saranno tenuti al pagamento di una somma pari all’importa dell’imposta non versata, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Unica consolazione, il fatto che entro il 30 novembre 2014, il Mef dovrà emanare un decreto ad hoc che rivedrà i compensi degli intermediari.
A trovare accoglimento, invece, la proposta delle Commissioni relativa all’eliminazione della disposizione relativa alle società tra professionisti. Sia il viceministro dell’economia e delle Finanze, Luigi Casero, sia il sottosegretario all’economia, Enrico Zanetti, avevano, infatti, fatto sapere nel corso ai lavori al testo che la disciplina sarebbe stata oggetto di una revisione complessiva ad opera di un decreto ad hoc.