Imu terreni agricoli: nuovi confini e,

di conseguenza, nuova scadenza

Rimodulato il perimetro dell’esonero dall’imposta municipale propria: non conta più l’altezza in metri del Comune, bensì la qualifica Istat assegnata al suo territorio
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Esenzione Imu terreni agricoli: troppo ripida la via. Il decreto legge 4/2015 del 24 gennaio, entrato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 dello stesso giorno, sposta il traguardo a un’altitudine sempre montana ma, il più delle volte, inferiore e fa scivolare i termini di versamento di quanto dovuto per lo scorso anno al prossimo 10 febbraio.

I nuovi criteri, per stabilire chi paga e chi no, rimandano comunque all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istat ma, a differenza di quanto stabilito in precedenza, con il Dm 28 novembre 2014, non si fa più riferimento all’ubicazione in termini di altitudine del centro del comune, bensì alla “codifica” data dall’Istat al suo territorio.

In sostanza, l’esclusione va ricercata sempre nella lista pubblicata sul sito dell’Istituto nazionale di statistica, aguzzando la vista sulla colonna R e non più sulla P.
Qui, se in corrispondenza di un determinato comune si trova la lettera T, lo stesso è considerato totalmente montano; con P, invece, viene individuato un territorio parzialmente montano, mentre l’acronimo NM indica i comuni non montani, tutto ciò a prescindere dall’altitudine in cui è situata la sede amministrativa.

Quindi, tutti i terreni agricoli (e quelli non coltivati) ubicati nei comuni T sono esenti dall’Imu.
Per quelli identificati dalla P, invece, l’esonero è condizionato dal proprietario o dal “gestore”, cioè, per godere dell’esclusione dall’Imu, i terreni “parzialmente montani” devono essere posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola; la regola vale anche in caso di concessione in comodato o in affitto a favore degli stessi soggetti.
Imu, infine, per tutti i terreni ubicati nei comuni NM.

Le nuove disposizioni si applicano anche per il 2014. Considerato, però, che l’innovazione della norma ha risucchiato nell’obbligo comuni in prima battuta esenti, a questi il decreto “abbona” la quota che avrebbero dovuto versare per il 2014. In pratica, per i terreni che erano esclusi dall’Imu in base ai criteri fissati dal Dm 28 novembre 2014 e che invece ne risultano assoggettati in virtù delle nuove regole dettate dal Dl 4/2015, il tributo 2014 non è dovuto.

Esenzione confermata e senza vincoli, infine, per “i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile”.

La ventata di novità portata dal Dl 4/2015 spazza via la scadenza del pagamento, che era fissata a oggi 26 gennaio, e la fa slittare al prossimo 10 febbraio. Entro tale data andrà calcolata l’Imu dovuta, applicando l’aliquota base del 7,6 per mille (a meno che il Comune di riferimento non ne abbia approvata un’altra), ed effettuato il versamento tramite specifico bollettino di conto corrente postale oppure tramite modello F24, indicando il codice tributo 3914.
Paola Pullella Lucano

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