L’IMPRENDITORE AGRICOLO

Attività e definizione

L’art. 2135 del cc definisce imprenditore agricolo colui che esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse. Per attività connesse si intendono quelle dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli.
L’attività produttiva, qualora sia fine a se stessa non è imprenditoriale, mentre lo diviene quando è svolta in funzione del soddisfacimento dei bisogni del mercato. La figura dell’imprenditore agricolo si distacca quindi da quella del proprietario del fondo, (è imprenditore infatti non solo il proprietario che esercita l’attività agricola, ma anche chi la esercita su un fondo altrui), pertanto solo sull’imprenditore graveranno gli obblighi previsti dalla legge in relazione all’attività imprenditoriale agricola svolta.
Nell’Impresa Agricola si individuano due gruppi di attività, quelle che per tradizione si considerano agricole, come la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l’allevamento di animali e sono collegate allo sfruttamento del terreno e quelle per concessione che di per se potrebbero considerarsi commerciali (trasformazione ed allienazione dei prodotti) ma che diventano agricole quando sono esercitate da chi sia qualificabile come imprenditore agricolo e rientrano nel normale esercizio dell’agricoltura. Per determinare quali attività possano risultare nel normale esercizio di agricoltura occorrerà pertanto valutare le dimensioni dell’impresa, la località nonché i mezzi di cui si avvale.
L’imprenditore Agricolo in base alla normativa vigente deve iscriversi in una sezione speciale del Registro delle Imprese. In questa sezione vengono trattate le attività di trasformazione legate alla denuncia delle uve, albo vini DOC, elenco vigne, albo imbottigliatori.

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