16/07/2014
Autore: INPS
REGOLARIZZAZIONI COLF E BADANTI
La circolare ministeriale n. 10 del 07/08/2009 e nella circolare Inps n. 101 del 10/08/2009, in applicazione dell’art. 1-ter del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni nella legge 102/2009 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009, hanno stabilito disposizioni finalizzate all’emersione del lavoro irregolare di personale adibito ad attività di assistenza e di sostegno alle famiglie: colf e badanti.
SOGGETTI INTERESSATI
Datori di lavoro:
italiani, cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea, extracomunitari in possesso di titolo di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art.9 D.Lgs 286/98), cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno in quanto familiari di cittadino comunitario. Sono assimilati ai datori di lavoro persona fisica, ai sensi delle norme vigenti, le comunità religiose, le convivenze militari, le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale).
Lavoratori:
italiani, cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea, cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di validità, che consente attività di lavoro subordinato, cittadini extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale.
Nel caso di emersione di lavoratore extracomunitario senza permesso di soggiorno, ciascun nucleo familiare potrà presentare dichiarazione al massimo per un lavoratore addetto al bisogno familiare e due lavoratori addetti all’assistenza di persona non autosufficiente ed alla stipulazione del contratto di soggiorno. Per quest’ultima tipologia di lavoratori, dovrà essere presentata certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con Servizio sanitario nazionale attestante la limitazione dell’autosufficienza del soggetto per cui si chiede assistenza.
CONDIZIONI PER L’ EMERSIONE
Possono presentare la dichiarazione di emersione i datori di lavoro che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi i lavoratori (italiani / comunitari / extracomunitari) e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione adibendoli a:
- assistenza per sè o altri componenti della famiglia, anche non conviventi, non autosufficienti (badanti).
- lavoro domestico di assistenza al bisogno familiare (colf).
Possono essere regolarizzati anche periodi antecedenti il 1 aprile 2009 alle modalità di corresponsione di quanto dovuto come contributi e interessi stabiliti in apposito Decreto del Ministero del Lavoro. A tal fine il datore di lavoro, dopo l’iscrizione del rapporto di lavoro all’Inps, sarà invitato a compilare un apposito modulo (LD15 ter).
MODALITÀ
Prima di presentare la dichiarazione di emersione il datore di lavoro deve provvedere al pagamento di un contributo forfetario, per ciascun lavoratore, di € 500,00 di cui una parte coprirà a fini previdenziali e assistenziali il periodo di lavoro aprile-giugno 2009 (2 trimestre 2009).
Il pagamento deve essere effettuato, presso sportelli bancari, uffici postali o con modalità on line, a far tempo dal 21 agosto, attraverso il modello modello "F24 - versamenti con elementi identificativi" disponibile sui siti Internet dell"Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it, dell’Inps - www.inps.it, del Ministero del Lavoro - www.lavoro.gov.it e su quello del Ministero dell’Interno - www.interno.it.
Dal 01 al 30 Settembre 2009 sarà possibile procedere alla regolarizzazione dei lavoratori domestici anche tramite Contact Center.
LAVORATORI ITALIANI,EXTRACOMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI CON PERMESSO DI SOGGIORNO
La dichiarazione di emersione può essere presentata dal 1 al 30 settembre all’ Inps se riferita a lavoratori italiani, comunitari e extracomunitari muniti di permesso di soggiorno che consente attività di lavoro subordinato e in corso di validità, utilizzando il mod. LD-EM2009.UE, disponibile sul sito Internet dell’Inps.
La dichiarazione ha efficacia di Comunicazione Obbligatoria e sarà trasmessa ai Servizi competenti del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, all’Inail, nonché ai Servizi regionali.
Il modulo può essere compilato e inviato on line (attraverso la procedura online collegandosi al sito www.inps.it \ Moduli \ Aziende e Contributi); oppure chiamando il Contact Center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico; ovvero agli sportelli dell’Inps, allegando la fotocopia del documento di identità del datore di lavoro; nonché presentato o spedito ad una sede Inps e in tale caso farà fede la data del timbro postale di spedizione.
Sul modulo è richiesta l’indicazione degli estremi di pagamento del contributo forfetario.
L’Inps provvederà all’iscrizione del rapporto di lavoro dopo la verifica dell’avvenuto pagamento della quota forfetaria e della rispondenza di quanto dichiarato alle norme vigenti in materia di lavoro domestico e ne darà comunicazione al datore di lavoro, inviando contestualmente i bollettini necessari per il pagamento dei contributi successivi al 2 trimestre 2009.
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO
La dichiarazione di emersione può essere presentata dal 1 al 30 settembre ALLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE se riferita a lavoratori extracomunitari. La dichiarazione deve essere presentata con modalità informatiche e contenere, pena l’inamissibilità:
dati identificativi del datore di lavoro (titolo di soggiorno se extracomunitario);
generalità, nazionalità ed estremi del passaporto del lavoratore extracomunitario
tipologia e modalità di impiego;
attestazione, se la dichiarazione è riferita ad un lavoratore addetto al bisogno familiare (colf) di un reddito imponibile - risultante da dichiarazione dei redditi 2008 - non inferiore a € 20.000,00 annui, per nucleo familiare con un solo percettore di redditi oppure non inferiore a € 25.000,00 annui per nucleo familiare con più percettori di reddito;
attestazione sul periodo di occupazione dal 1 aprile alla data di presentazione della dichiarazione;
dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella stabilita dal CCNL e, nel caso di lavoratore addetto al bisogno familiare, che l’orario di lavoro non è inferiore a quello indicato all’art.30 bis, comma 3, lettera c) DPR 394/99 (20 ore settimanali);
proposta di contratto di soggiorno;
estremi del pagamento del contributo forfetario.
Lo sportello unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno.
Tutte le informazioni relative alla dichiarazione, al modello relativo, alle norme collegate ecc. saranno disponibili sul sito del Ministero Interno.
Entro 24 ore dalla stipula del permesso di soggiorno il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all’Inps, utilizzando il mod. LD-EM2009extraUE, disponibile sul sito internet dell’Inps da ottobre.
EFFETTI GIURIDICI
Dal 1 luglio 2009, data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 78 e fino alla conclusione del procedimento volto all’emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale nonchè delle norme relative all’impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale.
Per i lavoratori italiani, comunitari e extracomunitari muniti di permesso di soggiorno per lavoro subordinato in corso di validità l’iscrizione del rapporto di lavoro all’Inps comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all’impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale
Per i lavoratori extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale la sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria all’Inps ed alla successiva iscrizione del rapporto di lavoro, nonché il rilascio del permesso di soggiorno comportano l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all’ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale e all’impiego di lavoratori, anche di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
NORME
circolare ministeriale n. 10 del 07/08/2009
circolare Inps n. 101 del 10/08/2009
Art. 1-ter del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni nella legge 102/2009 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009
messaggio n. 019147 del 31/08/2009