05/02/2015
Autore: FISCO OGGI -Antonio Lazzetta
se i Comuni non si sono espressi
Nei territori parzialmente montani, l’esenzione in caso di comodato o affitto spetta soltanto quando anche il proprietario è coltivatore diretto o imprenditore professionale
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Sono arrivati i chiarimenti ministeriali su alcuni dubbi in merito al pagamento dell’Imu sui terreni agricoli (in scadenza martedì 10 febbraio), sorti dopo il varo delle nuove regole dettate dal decreto legge 4/2015 in materia di esenzione per i comuni montani o parzialmente montani.
In particolare, con la risoluzione 2/2015, il dipartimento delle Finanze è intervenuto su:
- aliquota da applicare nei comuni che non hanno approvato parametri ad hoc
- esenzione per i fondi concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a Iap
- rimborso o compensazione delle somme versate in base ai precedenti criteri e, ora, non più dovute.
Per la questione dell’aliquota, è stato ribadito che, in base al comma 692 dell’articolo 1 della legge 190/2014 (Stabilità 2015), se i Comuni non hanno approvato specifiche aliquote per i terreni agricoli, la relativa Imu va determinata applicando quella di base, fissata nella misura dello 0,76%. Per rendere ancor più chiaro il concetto, nella risoluzione si fa l’esempio di un Comune che ha deliberato un’aliquota dello 0,6% per le abitazioni principali accatastate come A/1, A/8 e A/9, una dello 0,9% per le aree fabbricabili e un’aliquota residuale dell’1% per tutti gli altri immobili. In questo caso, non avendo il Comune approvato un’aliquota propria per i terreni agricoli, va applicata quella di base (0,76%).
La seconda questione affrontata riguarda l’esenzione per i terreni agricoli ricadenti nei comuni parzialmente montani, prevista se i fondi sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e, aggiunge la norma, anche nel caso di concessione dei terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e Iap.
A tale ultimo proposito, la risoluzione chiarisce che l’esenzione spetta esclusivamente se anche il soggetto che concede i terreni in affitto o in comodato è egli stesso un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola.
Nella risoluzione, inoltre, si ricorda che, per l’annualità 2014, i terreni che risultavano esenti sulla base del Dm 28 novembre 2014 e che, invece, sono divenuti imponibili in virtù dei criteri fissati dal Dl 4/2015, sono comunque esclusi dal tributo municipale. Niente Imu anche per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non erano già esenti sulla base dei criteri previsti dal decreto del 28 novembre 2014.
Infine, i contribuenti che hanno effettuato versamenti in relazione a terreni che, sulla base delle prime regole, risultavano imponibili e che, invece, in virtù di quelle introdotte dal Dl 4/2015, sono esenti dall’Imu, possono chiedere il rimborso di quanto versato ovvero, se previsto dal regolamento comunale, possono utilizzare tali somme in compensazione.
Antonio Iazzetta