11/02/2015
Autore: fisco oggi - Anna Maria Badiali
i codici per i sostituti d’imposta
Sono conseguenti al nuovo metodo di restituzione delle maggiori imposte versate e degli importi a credito risultanti dai prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi
bilancia di sassi
Sulla scia del “decreto semplificazioni” arrivano, con la risoluzione 13/E del 10 febbraio 2015, undici nuovi codici tributo destinati ai sostituti d’imposta. I primi tre servono per compensare, tramite il modello F24, le somme rimborsate a dipendenti e pensionati sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi da Caf e professionisti abilitati (in pratica, le somme a rimborso emergenti dai 730); i successivi cinque, invece, vanno utilizzati per recuperare, sempre con l’F24, le ritenute e le imposte sostitutive versate in eccedenza, infine, gli ultimi tre per compensare crediti riconosciuti dai sostituti stessi.
Per compensare i rimborsi corrisposti
L’articolo 15, comma 1, lettera a), del Dlgs 175/2014, stabilisce che i sostituti d’imposta, dall’1 gennaio 2015, nel mese successivo a quello in cui hanno operato il rimborso d’imposta al sostituito, recuperano il relativo importo, esclusivamente mediante compensazione, attraverso il modello F24.
Ecco, quindi, confezionati, tre codici su misura:
“1631” (somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale)
“3796” (somme a titolo di addizionale regionale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale)
“3797” (somme a titolo di addizionale comunale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale).
Nel dettaglio, detto che l’“anno di riferimento” è quello cui si riferiscono le somme rimborsate, i nuovi codici vanno inseriti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”:
il “1631”, nella sezione “Erario”
il “3796”, nella sezione “Regioni”, insieme al codice regione, desumibile dalla “Tabella T0 Codici delle Regioni e delle Province Autonome”
il “3797”, nella sezione “Imu e altri tributi locali”, specificando il codice catastale identificativo del comune di riferimento (vedi “Tabella dei Codici Catastali dei Comuni”).
Di conseguenza, chiarisce la risoluzione, non sono più utilizzabili a credito, ma riportabili soltanto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, i codici:
“4731” (Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta)
“3803” (addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale)
“3846” (addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta - mod. 730 - saldo).
Per recuperare le eccedenze versate
Invece, per compensare tramite F24 (come previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera b) del Dlgs 175/2014) le ritenute e le imposte sostitutive versate in eccedenza e le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, questi i nuovi codici tributo:
“1627” (eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati)
“1628” (eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi)
“1629” (eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi)
“1669” (eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta)
“1671” (eccedenza di versamenti di addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta).
Per quanto riguarda la compilazione dell’F24, l’“anno di riferimento” è quello cui si riferisce il versamento in eccesso, mentre i codici tributo devono essere esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”:
i primi tre (“1627”, “1628” e “1629”), nella sezione “Erario”
il “1669”, nella sezione “Regioni”, insieme al codice regione (vedi tabella)
il “1671”, nella sezione “Imu e altri tributi locali ”, insieme al codice catastale identificativo del comune (vedi tabella).
Anche in questo caso, le nuove codifiche prendono “parzialmente” il posto di altre; così, non sono più utilizzabili a credito e possono essere indicati soltanto nella colonna “importi a debito versati” i codici tributo: “1102”, “1103”, “1680", “1706”, “1707, “1710”, “1711” “1713”, “3802, “3848”, “8111, “8112”.
Per compensare i crediti riconosciuti
Questi, infine, i codici tributo per consentire di compensare, sempre mediante F24, il credito per famiglie numerose (articolo 12, comma 3, Tuir), quello per canoni di locazione (articolo 16, comma 1-sexies, Tuir) e il credito d’imposta per le ritenute Irpef sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo (articolo 4, comma 1, Dl 457/1997): nell’ordine, “1632”, “1633” e “1634”.
Vanno indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”; nel campo “anno di riferimento”, va quello d’imposta cui si riferisce il credito.
Calma piatta per altri codici
La risoluzione precisa poi che non perdono le loro funzioni i codici tributo:
4331, 4631, 4931, 4932, 1304, 1614, 1962 e 1963, istituiti con la risoluzione 92/1999
6781, 6782 e 6783, istituiti con la risoluzione 9/2005, per compensare l’eccedenza risultante dalla dichiarazione del sostituto d’imposta.
E per finire…
Le nuove modalità di recupero e i relativi nuovi codici tributo riguardano anche i sostituti d’imposta tenuti ad avvalersi del modello “F24 Enti pubblici” (vedi circolare 20/2001).
Confermato poi, per quanto riguarda la decorrenza, quanto precisato dalla circolare 31/2014 e cioè che le nuove modalità di compensazione vanno applicate dall’1 gennaio 2015, con esclusione delle compensazioni riferite a operazioni di compentenza dell’anno d’imposta 2014, per le quali rimangono valide le precedenti procedure.
Anna Maria Badiali