13/02/2015
Autore: FISCO OGGI - Margherita Pignatelli
effetti dell’aumento di aliquota
Per gli investimenti indiretti in titoli pubblici tramite Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) e contratti di assicurazione percentuale ferma al 12,50 per cento
porcellino salvadanaio con occhiali
La circolare n. 2/E del 13 febbraio 2015 fornisce chiarimenti a seguito dell’aumento dell’aliquota d’imposta dall’11,50 al 20%, a opera della legge di stabilità 2015, sul risultato di gestione delle forme pensionistiche complementari maturato nel periodo di imposta.
L’aumento riguarda i fondi pensione in regime di contribuzione o prestazione definita (comprese le forme pensionistiche individuali), i cosiddetti “vecchi fondi pensione”, nonché i fondi pensione di natura negoziale che hanno come destinatari i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
La modalità di calcolo della base imponibile tiene conto della circostanza che i fondi in argomento investono anche in titoli del debito pubblico, sia italiani sia di Paesi collaborativi, che devono essere tassati nella misura del 12,50 per cento. Al fine di evitare di penalizzare l’investimento in tali titoli, per il tramite di fondi pensione è previsto che i redditi dei titoli pubblici concorrono alla determinazione dell’imponibile nella misura del 62,50 per cento.
La circolare chiarisce che, nel caso di investimento “indiretto” in titoli del debito pubblico effettuato dai fondi pensione attraverso la partecipazione in organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), che investono in tali titoli, i redditi di capitale, derivanti dalla partecipazione a questo tipo di organismi, sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili ai titoli pubblici.
Analogamente, se l’investimento indiretto è effettuato per il tramite di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, i redditi di capitale derivanti dagli stessi contratti concorrono alla formazione della base imponibile al netto di una quota dei proventi riferibili ai titoli pubblici.
In deroga allo Statuto del contribuente, l’aliquota del 20% si applica, sostanzialmente, dal periodo d’imposta 2014, con una modalità di calcolo della base imponibile, che assicura l’imposizione nella previgente misura dell’11,50%, relativamente al risultato di gestione riferibile alle erogazioni effettuate nel corso del 2014.
In sostanza, al fine di tener conto delle posizioni per le quali il fondo pensione ha già riconosciuto agli iscritti i rendimenti al netto dell’imposta sostitutiva nella misura dell’11 o dell’11,50% e per evitare che la maggiore aliquota del 20% gravi sugli altri iscritti, è prevista un’ulteriore riduzione della base imponibile.
La diminuzione è pari al 48% della differenza tra le erogazioni effettuate nel 2014, per il pagamento dei “riscatti”, e il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013, maggiorate dei contributi versati, fino alla data in cui è effettuato il “riscatto”, in relazione alle posizioni in uscita nel corso del 2014.
La riduzione viene effettuata nella medesima misura sia in relazione alle posizioni fuoriuscite tassate con l’aliquota dell’11% sia a quelle fuoriuscite in seguito all’introduzione dell’aumento della aliquota all’11,50 per cento.
La circolare chiarisce, inoltre, che il termine “riscatti” non deve essere inteso in senso stretto e deve riguardare, non solo i riscatti veri e propri, ma anche tutte le erogazioni di prestazioni previdenziali, le anticipazioni e le somme trasferite ad altre forme pensionistiche, comprese quelle trasferite per effetto di operazioni di “switch”.
Margherita Pignatelli