Se la dichiarazione è omessa,

niente accesso alla compensazione

Il mancato rispetto della procedura formale della presentazione del modello di denuncia dei redditi è un elemento sufficiente, di per sé, a precludere l’utilizzo del credito vantato
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L’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi determina la perdita della facoltà del contribuente di poter utilizzare il credito maturato in questa annualità in compensazione con i debiti dell’anno successivo, perché tale mancanza impedisce all’Amministrazione finanziaria di verificare l’esistenza e l’entità del credito stesso.
In questi termini si è espressa la Cassazione nella sentenza n. 1287 del 26 gennaio 2015, con la quale ha rigettato il ricorso proposto da una contribuente.

La questione trae origine dal ricorso in Cassazione presentato da una società avverso la sentenza di appello che, in riforma di quella di primo grado, aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti – ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973 – con la quale l’ufficio finanziario recuperava l’indebita compensazione dalla stessa effettuata in quanto riferita a un credito maturato nell’anno di imposta 2001 (modello Unico 2002), per il quale la dichiarazione risultava omessa.

Secondo i giudici del gravame, infatti, l’omessa presentazione del modello Unico 2002, anno d’imposta 2001, aveva determinato la perdita della facoltà della contribuente di utilizzare in compensazione il credito maturato in detta annualità, in quanto l’Amministrazione finanziaria – proprio a causa di tale omissione – non era stata messa in grado di verificarne l’esistenza e la spettanza.
Pertanto, in assenza della dichiarazione, non era possibile verificare se i versamenti effettuati dalla ricorrente fossero dei meri acconti di un debito tributario effettivamente dovuto, ovvero importi versati erroneamente.

Nel ricorso di legittimità, la contribuente denuncia l’illegittimità della sentenza di appello per violazione e falsa applicazione del citato articolo 36-bis, in quanto non è corretto sostenere che il mancato rispetto dell’iter formale della presentazione della dichiarazione sia un elemento sufficiente, di per sé, a precludere il diritto al credito vantato, nonostante l’avvenuta dimostrazione, in sede processuale, della sussistenza del credito stesso (mediante deposito del quadro RX di Unico 2002 e del modello di versamento F24).

Per i giudici di piazza Cavour, il ricorso non è fondato perché la censura non è pertinente all’oggetto del giudizio.
Nella fattispecie in esame, infatti, la società ricorrente ha portato in compensazione un credito maturato nell’anno d’imposta 2001 (Unico 2002) nella dichiarazione relativa all’annualità successiva, anno d’imposta 2002 (Unico 2003), senza che la dichiarazione relativa all’annualità in cui il credito era maturato (Unico 2002) fosse stata regolarmente presentata.
Pertanto, secondo la Corte suprema, è corretto il mancato riconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del credito della contribuente (Irpeg, nella specie) e l’emissione della relativa cartella di pagamento per il recupero della somma indebitamente compensata, oltre a sanzioni e interessi.
Infatti, secondo la Cassazione, non si controverte sull’esistenza e azionabilità del credito ma, “…a fronte della non contestata omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della contribuente, ciò di cui si controverte non è l’esistenza del credito d’imposta, ma la possibilità di portarlo direttamente in compensazione nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo”, attesa la mancanza di continuità tra la dichiarazione relativa all’annualità in cui il credito era maturato e quella in cui il credito veniva portato in compensazione.

Osservazioni
La questione relativa alla compensazione di un credito di imposta maturato in una annualità in cui la relativa dichiarazione risulta omessa è da sempre stata oggetto di interventi, sia da parte della giurisprudenza di legittimità sia da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Si tratta, in particolare, di contemperare (e tutelare) i diversi interessi delle parti in causa, da un lato quello dell’Erario, che potrebbe subire un danno dalla compensazione di un credito maturato in un’annualità per la quale il contribuente non ha presentato la relativa dichiarazione (quindi non controllabile), dall’altro, quello del contribuente, che ha comunque diritto a ottenere il rimborso, se effettivamente spettante.

Al riguardo, la Cassazione – in linea con la sentenza in commento – aveva già affermato che l’omessa presentazione della dichiarazione annuale esclude, per il contribuente, la possibilità di recuperare il credito maturato nel relativo periodo d’imposta attraverso la compensazione nel periodo d’imposta successivo, potendo presentare, invece, richiesta di rimborso, ricorrendone i presupposti (cfr, ex multis, sentenze 19326/2011, 7172/2009, 433/2008, 16257/2007 e 16477/2004).
Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate, con circolare 21/2013, ha precisato che, se il contribuente ritiene che il credito non dichiarato sia fondatamente ed effettivamente spettante, può attestarne l’esistenza contabile, mediante la produzione all’ufficio competente di idonea documentazione, entro il termine previsto dagli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972.

In caso di sussistenza del credito, quindi, l’ufficio, anziché richiedere l’effettuazione del pagamento seguita da un’istanza di rimborso, potrà scomputare direttamente l’importo del credito medesimo dalle somme complessivamente dovute in base alla originaria comunicazione di irregolarità e, conseguentemente, rideterminare le somme che residuano da versare a seguito dello scomputo operato.
In questo caso, tuttavia, il documento di prassi precisa che, attesa la legittimità della comunicazione d’irregolarità a fronte del comportamento omissivo del contribuente, sono comunque dovuti gli interessi e la sanzione, parametrati sulla parte di credito effettivamente utilizzata.

Per completezza, si fa presente che, con ordinanza 16053/2014, è stata devoluta alle sezioni unite della Cassazione la questione relativa alla detraibilità dell’eccedenza Iva, debitamente registrata nelle liquidazioni periodiche, in ipotesi di omissione della dichiarazione annuale relativa al periodo di maturazione di tali eccedenze.
Marco Denaro

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