07/03/2015
Autore: FISCO OGGI
per l’Iva sono beni significativi
Ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto non fa differenza se la fornitura sia riconducibile a un contratto di cessione di posa in opera o di appalto
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Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione su immobili abitativi, l’agevolazione con Iva al 10% prevista per questo tipo di prestazioni, va calcolata al netto del valore dei “beni significativi” tra i quali rientrano gli infissi.
Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 25/E del 6 marzo 2015 a seguito di una consulenza giuridica.
L’agevolazione è quella stabilita dalla Finanziaria del 2000 - articolo 7, comma 1, lettera b) – che ha previsto l’aliquota Iva ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa. Tale regime agevolativo è stato poi reiterato per diverse volte e con la legge finanziaria 2010 è entrato a regime.
In particolare, il quesito è di un’associazione che chiede quale sia il corretto regime tributario da applicare nel caso di imprese artigiane produttrici e fornitrici di infissi su misura nell’ambito di contratti di appalto commissionati da utenti per la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.
Secondo l’interpellante, l’intero valore della prestazione può essere assoggettato all’aliquota del 10% considerando irrilevante il valore del bene significativo.
L’Agenzia non concorda e precisa che, in ogni caso, gli infissi sottostanno ai limiti agevolativi previsti dal decreto del ministero delle Finanze 29 dicembre 1999 in cui vengono dettagliatamente elencati i “beni significativi”, tra i quali, appunto rientrano i manufatti oggetto dell’interpello.
A questi prodotti l’aliquota del 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore degli stessi beni.
Il limite del valore va determinato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, individuato nel corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei “beni significativi”, mentre sia quello delle materie prime e semilavorate sia degli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori non va determinato autonomamente in quanto confluisce nel valore della manodopera.
Questo perché il fine dell’agevolazione introdotta nella Finanziaria 2000 è quello di favorire le prestazioni di servizi riguardanti la realizzazione di interventi di recupero, indipendentemente dal fatto che l’intervento sia attuato attraverso un contratto d’appalto o una cessione con posa in opera.
Ogni volta che nell’ambito dell’intervento vengono forniti beni di valore significativo, quindi, l’aliquota Iva del 10% verrà applicata con le limitazioni previste per questi beni indipendentemente dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzare l’intervento.
Per quanto riguarda poi il valore dei "beni significativi", questo si determina in base ai principi generali dell’Iva. Le Entrate confermano, inoltre, i contenuti della circolare n. 71/2000, e cioé che “….la base imponibile Iva è costituita dall’ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali. Come valore dei beni elencati nel decreto ministeriale 29 dicembre 1999 deve quindi essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti nell’esercizio della loro autonomia privata”; ne deriva, perciò, che tale valore deve tener conto di tutti gli oneri che concorrono alla loro produzione, sia delle materie prime che della manodopera impiegata.