08/05/2015
Autore: FISCO OGGI
quali conseguenze se si viola l’obbligo di tracciabilità
Enti sportivi: quali conseguenze
se si viola l’obbligo di tracciabilità
Non è più possibile disconoscere la deducibilità dei costi in capo ai soggetti eroganti né il regime di esenzione dall’Irpef per chi percepisce le somme corrisposte dall’associazione
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L’inosservanza da parte delle associazioni sportive dilettantistiche dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti, di importo pari o superiore a 1.000 euro (516,46 euro fino al 31 dicembre 2014), previsto dall’articolo 25, comma 5, della legge 133/1999, comporta la decadenza in capo all’ente sportivo delle agevolazioni previste dalla legge 398/1991 e l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 11 del Dlgs 471/1997, ossia la sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83 euro.
Considerata la nuova formulazione dell’articolo 25 della legge 133/1999 – a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 37 della legge 342/2000 – non risulta infatti più applicabile il regime sanzionatorio recato dall’articolo 4, comma 3, del Dm 473/1999; pertanto, in caso di violazione del suddetto obbligo di tracciabilità, non è più possibile procedere al disconoscimento della deducibilità dei costi in capo ai soggetti eroganti né del regime di esenzione dall’Irpef per i percipienti delle somme corrisposte dall’ente sportivo.
Questo l’indirizzo interpretativo espresso dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 45/E del 6 maggio 2015, con cui sono state fornite indicazioni per la definizione del contenzioso insorto in alcune regioni.
In sede di verifica, alcuni uffici quando riscontrano che l’ente sportivo non effettua i pagamenti e i versamenti con modalità tracciabili procedono a disconoscere:
in capo all’associazione sportiva, il regime di favore di cui alla legge 398/1991
in capo agli atleti o ai dirigenti sportivi percipienti, il beneficio dell’esenzione dall’Irpef, previsto dall’articolo 69 del Tuir, per i compensi, fino all’importo di 7.500 euro, corrisposti dall’ente sportivo
in capo al soggetto erogante, la deducibilità del relativo costo (somme corrisposte a titolo di sponsorizzazione).
I suddetti rilievi trovano fondamento nell’applicazione del regime sanzionatorio previsto dall’articolo 4, comma 3, del Dm 473/1999.
In sede di impugnazione degli atti impositivi, i contribuenti eccepiscono la vigenza del comma 3, a seguito della riformulazione dell’articolo 25 della legge 133/1999 operata dall’articolo 37 della legge 342/2000.
Evoluzione normativa
L’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 473/1999 – secondo cui “i pagamenti o i versamenti …effettuati con modalità diverse da quelle previste …concorrono in ogni caso … a formare il reddito del percipiente e sono indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto erogante, e qualora trattasi di associazioni che si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991, comportano la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge medesima” – è stato emanato in attuazione del previgente articolo 25, comma 7, legge 133/1999.
Tale ultima norma è stata successivamente abrogata dall’articolo 37, comma 2, lettera a), della legge 342/2000.
A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 37 della legge 342/2000, la disciplina che regola gli effetti della violazione, da parte degli enti sportivi dilettantistici, dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti è recata dal comma 5, articolo 25, legge 133/1999, secondo cui “I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche … e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a 1.000,00 euro tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli… L’inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 … e l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 …”.
Dal quadro normativo delineato consegue che il sistema sanzionatorio applicabile - dopo le modifiche recate dalla legge 342/2000 - in caso di inosservanza della tracciabilità dei pagamenti e versamenti è contenuto esclusivamente nel citato articolo 25, comma 5, e determina in capo all’associazione sportiva la decadenza dalle agevolazioni della legge 398/1991 e l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del Dlgs 471/1997.
Infine, la risoluzione ribadisce che, per le erogazioni liberali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, resta ferma la regola generale della tracciabilità dei pagamenti, a prescindere dall’importo versato, per consentire al soggetto erogante di fruire del previsto beneficio fiscale.
Maria Giordano