01/07/2015
Autore: FISCO OGGI
on line il pacchetto “dichiarazione”
Il credito potrà essere utilizzato in compensazione fino al termine del prossimo anno e, in caso di eccedenze, per chiedere il rimborso in denaro c’è tempo fino al 30 giugno 2017
Disponibile, sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il software aggiornato di compilazione e stampa della dichiarazione relativa ai consumi di gasolio effettuati nel periodo aprile/giugno 2015, che gli autotrasportatori devono presentare, entro il 31 luglio, per non perdere il credito d’imposta loro riconosciuto.
A darne notizie una nota delle Dogane.
L’appuntamento, ricordiamo, è diventato trimestrale a seguito delle modifiche introdotte dal Dl 1/2012. Le nuove regole, infatti, non prevedono più una dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento; la presentazione, ora, va effettuata entro la fine del mese che segue la scadenza di ciascun trimestre solare. Il rimborso, quindi, può essere richiesto trimestralmente. Tempi più lunghi, inoltre, per l’utilizzo in compensazione del bonus, fruibile, dopo la modifica normativa, fino al 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto. Le eventuali eccedenze non utilizzate in compensazione potranno essere chieste a rimborso entro i successivi sei mesi (articolo 4, comma 3, Dpr 277/2000).
Dichiarazione on line o con cd
La dichiarazione può essere presentata on line attraverso il servizio telematico Edi delle Dogane.
Per predisporre i file, basta collegarsi all’apposita pagina del sito dell’Agenzia e utilizzare il software o fare riferimento al “tracciato record”.
Chi preferisce non affidarsi alla rete, deve riprodurre il modulo di dichiarazione su un supporto informatico (cd-rom, dvd, pen drive) e consegnarlo, insieme al cartaceo, all’ufficio territorialmente competente.
Quanto e a chi
La nota dell’Agenzia delle Dogane precisa, inoltre, che il credito riconoscibile nel trimestre è pari a 214,18609 euro per mille litri di prodotto. L’importo è stato determinato in attuazione dell’articolo 61, comma 4, del Dl 1/2012, tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante.
Confermate le categorie con diritto al bonus:
gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate
gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto previste dal Dlgs 422/1997 e relative leggi regionali di attuazione
le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale (Dlgs 285/2005), le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale (Dlgs 422/1997), le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario (Regolamento Ce 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009)
gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Gli autotrasportatori indicati nel primo punto dell’elenco possono comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante fatture di acquisto; gli altri, esercenti attività di trasporto persone, possono giustificare i consumi dichiarati anche con la scheda carburante.
Il credito emerso può essere chiesto a rimborso o portato in compensazione. Quest’ultima opzione, ricorda la nota, non ha più i vincoli stabiliti dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007; quindi, gli importi sono compensabili anche se l’ammontare complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese, indicate nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, supera il limite di 250mila euro.
La compensazione porta i suoi “frutti” nel modello F24, il codice tributo è “6740”.
Per l’accredito su un conto corrente in un altro Stato dell’Unione monetaria europea, occorre indicare i codici Bic e Iban.
I paletti della Stabilità 2015
L’ultima legge di stabilità, la 190/2014 (articolo 1, comma 233), ha escluso dall’agevolazione i veicoli più inquinanti, quelli classificati nelle categorie “Euro 0 o inferiore”. A tal proposito, nella dichiarazione trimestrale di richiesta del credito, l’operatore deve attestare che il gasolio per cui chiede il bonus non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli appartenenti a tali categorie.
L’Agenzia precisa anche che sono classificabili come appartenenti alle categorie “Euro 0 o inferiore” i veicoli “la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell’Unione Europea”.
I tempi di riscossione del credito
Come anticipato, sono cambiati anche i tempi per utilizzare il credito in compensazione. L’agevolazione relativa al primo trimestre 2015, in base alle nuove regole, potrà essere utilizzata fino al 31 dicembre 2016. Dalla stessa data decorre il termine di sei mesi per la presentazione dell’istanza di rimborso delle eccedenze non utilizzate in compensazione (articolo 4, comma 3, Dpr 277/2000), che, pertanto, scadrà il 30 giugno 2017.
Anna Maria Badiali