20/01/2016
Autore: INPS
AL VIA LA NUOVA CAMPAGNA ENTRO IL 31 MARZO 2016
FAC - SIMILE MODULO
La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
A CHI SPETTA
operai agricoli a tempo determinato;
piccoli coloni;
compartecipanti familiari;
piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell’anno.
A CHI NON SPETTA
ai lavoratori che presentino la domanda oltre il termine previsto;
ai lavoratori iscritti in una delle Gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, ovvero per parte dell’anno, ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
ai lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento in corso d’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
ai lavoratori che si dimettono volontariamente, fanno eccezione:
le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri);
coloro che si dimettono per giusta causa.
QUANDO SPETTA
L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che abbiano:
iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell’anno di competenza della prestazione;
almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l’iscrizione negli elenchi per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento).
Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale, compresi nel biennio utile.
QUANTO SPETTA
L’indennità spetta:
per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue dalle quali si dovranno detrarre: le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo; le giornate di lavoro in proprio; le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc.; e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo etc;
nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni.
N.B. Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.
LA DOMANDA
Per ottenere l’indennità, oltre a possedere i requisiti di legge, il lavoratore agricolo deve presentare la domanda telematicamente mediante i Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Inps, oppure può rivolgersi gratuitamente ad uno degli enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, oppure tramite il Contact Center multicanale, al numero 803164 da telefono fisso oppure al numero 06164164 da telefono cellulare, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante.
La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo. L’obbligo di conservazione della domanda cartacea e dei documenti in originale è in capo al cittadino richiedente la prestazione.
In caso di decesso dell’assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno successivo).
LE MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’indennità viene pagata direttamente dall’Inps in un’unica soluzione.
L’interessato dovrà indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:
accredito su c/c bancario/postale, libretto postale o carta di pagamento prepagata dotata di IBAN (il richiedente deve essere intestatario dell’IBAN);
bonifico presso lo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP (il pagamento in contanti è consentito solo per importi fino a 1.000 euro), previo accertamento dell’ identità del percettore, tramite:
il documento di riconoscimento;
il codice fiscale;
la consegna dell’originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all’interessato via posta.
L’indennità non viene corrisposta se la domanda viene presentata oltre il termine di scadenza.
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
Il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l’accredito di contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (anno intero ai fini pensionistici) le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti.
Per coloro che, nell’anno di competenza della prestazione, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide ai fini del diritto alla pensione anticipata.
PRESTAZIONI ACCESSORIE
Contestualmente alla domanda di indennità di disoccupazione agricola può essere avanzata la richiesta dell’ANF (l’assegno al nucleo familiare) entro il limite della prescrizione retroattiva di 5 anni.
L’Inps eroga l’assegno per il nucleo familiare sull’indennità di disoccupazione spettante e, limitatamente agli operai agricoli a tempo determinato, sull’attività lavorativa prestata. I requisiti relativi al reddito ed alla composizione del nucleo familiare sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. La percezione dell’assegno è, però, legata alla durata dell’attività lavorativa.
Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell’anno solare meno di 101 giornate di lavoro agricolo, l’assegno al nucleo familiare compete:
per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività (13,78%);
per tutte le giornate di disoccupazione coperte da contribuzione figurativa, detraendo dal parametro 270 le giornate lavorate e quelle indennizzate ad altro titolo fino ad un massimo di 180 giorni.
Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell’anno solare un numero pari o maggiore alle 101 giornate di lavoro agricolo, l’assegno al nucleo familiare compete per l’intero anno (312 giorni) sull’attività lavorativa.
L’assegno al nucleo familiare compete anche per le giornate di inattività, causata da infortunio o malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, a condizione che il lavoratore agricolo:
presenti la domanda tramite mod. AF4/AGR/SPEC (SR15);
sia iscritto o abbia titolo all’iscrizione negli elenchi agricoli per un numero di giornate non inferiori a 51;
abbia lavorato in agricoltura per almeno 6 giorni nei trenta giorni precedenti il verificarsi dell’evento.
Sussistendo le precedenti condizioni, la durata dell’erogazione sarà:
Nel caso di infortunio e malattia professionale:
per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta riconosciuta dall’INAIL, fino ad un massimo di tre mesi.
Nel caso di malattia:
per tutto il periodo per il quale viene corrisposta l’indennità di malattia.
Nel caso di gravidanza e puerperio:
limitatamente al periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilito dalla legge.
DIMISSIONI
Nel caso di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (dalla data di gestazione - 300 giorni prima della data presunta del parto - fino al compimento del 1° anno di età del bambino) o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, in presenza degli altri requisiti, le dimissioni non precludono il diritto all’indennità di disoccupazione.
Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l’Inps ha accolto l’orientamento indicato nella sentenza 269/2002 della Corte Costituzionale, che prevede il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni "per giusta causa":
mancato pagamento della retribuzione;
aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
mobbing, crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive";
comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
Ad eccezione del caso in cui la dimissione sia determinata da mancato pagamento della retribuzione, nel presentare la domanda, il lavoratore deve allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da cui risulti la sua volontà di "difendersi in giudizio" nei confronti di un comportamento illecito del datore di lavoro, nonché altri documenti quali: diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex art. 700 c.p.c., sentenze od ogni altro documento idoneo. Lo stesso, inoltre, deve impegnarsi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.
Se l’esito della controversia non riconosce la giusta causa di dimissioni, l’Inps recupererà l’indennità di disoccupazione eventualmente corrisposta, così come già avviene nel caso in cui il lavoratore, a seguito di licenziamento giudicato illegittimo, viene reintegrato nel posto di lavoro.
È equiparata a licenziamento anche la cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale intervenuta mediante la procedura di conciliazione (prevista dall’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’art. 1 comma 40 della legge n. 92 del 2012) se la conciliazione ha avuto esito positivo.