20/01/2016
Autore:
IN VIGORE DAL 12 MARZO 2016
Ieri i decreti attuativi del Jobs Act hanno apportato riforme in materia di dimissioni, prevedendo una nuova procedura finalizzata principalmente a scongiurare il fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco”. In sostanza, si tratta della deplorevole prassi, purtroppo non così desueta, con cui alcune aziende fanno sottoscrivere al lavoratore, già all’atto dell’assunzione, una lettera di dimissioni non datata, in modo tale che il datore abbia la possibilità di usufruirne, datandola, qualora volesse licenziare il dipendente, facendo passare l’atto come un volontario atto di dimissione. In questa maniera al dipendente vengono preclusi tutti i diritti e le tutele che subentrano nei casi di licenziamento illegittimo. L’intento della nuova norma risponde alla necessità di precedere una modalità semplificata di dimissioni per garantire sia una data certa sia l’autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, considerando anche l’esigenza di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore.
L’ATTUALE DISCIPLINA DELLE DIMISSIONI
Le dimissioni sono efficaci condizionatamente alla cosiddetta procedura di convalida, o alla mancanza di convalida nei termini stabiliti dalla legge. Fino a quel momento le dimissioni si considerano valide ma inefficaci, il contratto di lavoro non può quindi intendersi cessato. Affinché le proprie dimissioni assumano efficacia, il lavoratore deve alternativamente:
– sottoscrivere un’apposita dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro;
– procedere alla convalida presso le sedi competenti: la DTL o il Centro per l’impiego territorialmente competenti o le sedi individuate dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Qualora la cessazione del rapporto rientri nell’ambito di procedure di riduzione del personale svolte in sede qualificata istituzionale o sindacale (ad esempio in sede di conciliazione davanti all’apposita commissione) la convalida non è richiesta. La convalida effettuata presso le DTL viene svolta senza specifiche formalità istruttorie, limitandosi i funzionari a raccogliere la genuina manifestazione della volontà del lavoratore a dimettersi. In mancanza di convalida o di sottoscrizione della dichiarazione, il datore di lavoro intenzionato a rendere efficaci le dimissioni, è tenuto a trasmettere al lavoratore (entro 30 giorni dalla data delle dimissioni) un invito scritto a comparire presso le sedi competenti per la convalida o ad apporre la sottoscrizione. Si possono dunque presentare le seguenti situazioni:
– il datore di lavoro non provvede, nel termine dei 30 giorni, a trasmettere al lavoratore l’invito: le dimissioni sono definitivamente prive di effetto;
– l’invito è recapitato entro il termine dei 30 giorni. In questo caso, entro 7 giorni di calendario dalla ricezione dell’invito, il lavoratore ha tre possibilità: non aderire all’invito del datore di lavoro e dunque il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto con effetto dalla data delle dimissioni; aderire all’invito del datore di lavoro e convalidare le dimissioni (presso le sedi competenti o firmando la dichiarazione), in tal caso le dimissioni acquistano efficacia definitiva e il rapporto si risolve con effetto dalla data delle dimissioni; o infine revocare le dimissioni cosicché il rapporto di lavoro si ripristina.
Dalla revoca derivano la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni connesse al recesso e l’obbligo in capo al lavoratore di restituire quanto eventualmente percepito in forza di esse.
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE DIMISSIONI
Attraverso la nuova disciplina i lavoratori intenzionati a rassegnare le dimissioni o a risolvere consensualmente il rapporto di lavoro dovranno farlo esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal ministero del Lavoro attraverso il sito istituzionale. Le stesse dovranno poi essere trasmesse al datore di lavoro e alla Dtl competente. L’invio dei moduli potrà anche avvenire per il tramite di patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione. Con il mancato utilizzo dei moduli ministeriali si determina l’inefficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale. Come in precedenza, anche in questa circostanza il lavoratore può revocare le dimissioni, questo entro 7 giorni dalla data di invio dei moduli comunicando la revoca con modalità analoghe a quelle delle dimissioni.
Le modalità di trasmissione nonché i dati identificativi del rapporto di lavoro, del lavoratore, del datore di lavoro e gli standard tecnici volti a definire la data certa di invio saranno individuati dal ministero del Lavoro con apposito decreto. Sino a quel momento trova ancora applicazione la disciplina contenuta nella legge Fornero. Le dimissioni o le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza e dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni del bambino dovranno essere ancora convalidate dal solo servizio ispettivo. Tali modalità di dimissioni non trovano applicazione per il lavoro domestico e nei casi in cui le stesse intervengono nelle sedi cosiddette protette.