23/01/2016
Autore: FISCO OGGI - ASSONIME
assoggettato a tariffa rifiuti ad hoc
Legittima la delibera comunale con cui viene prevista una sottocategoria che tiene conto della promiscuità tra il normale utilizzo abitativo e la destinazione ricettiva a terzi
Appartamento usato come B&B |assoggettato a tariffa rifiuti ad hoc
Ai fini della legittimità delle tariffe fissate dal Comune per la determinazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la decisione di legittimità in commento (Cassazione, 16972/2015) ribadisce un principio già espresso dalla propria giurisprudenza sull’irrilevanza della destinazione catastale e ne enuncia altri riguardo al calcolo della cennata tariffa da applicare ai fabbricati destinati all’attività di bed and breakfast da parte di privati.
Sull’irrilevanza della destinazione catastale viene in rilievo la normativa regionale su tale attività attuata con la legge regionale n. 5/2001, il cui articolo 1 statuisce che lo svolgimento di tale attività in un immobile non ne modifica la destinazione d’uso, con l’effetto di poter confermare la pronuncia di legittimità (citata da questa in commento) 10 agosto 2010, n. 18501, per la quale, se un Comune articola la Tarsu per fasce di utenza, distinguendo la tariffa domestica da quella non domestica, è soggetto passivo di Tarsu secondo la tariffa non domestica il proprietario di un immobile, pur classificato catastalmente come abitazione civile, che presti al locatario servizi eccedenti la locazione e propri dell’attività alberghiera.
Nella controversia oggetto della decisione del Supremo Collegio in nota si discute, poi, della legittimità della delibera commissariale di un Comune, in riferimento alle aliquote ivi previste per l’attività di B&B, svolta nell’immobile, legittimità ammessa dalla Commissione Tributaria provinciale e, invece, esclusa dal giudice di appello a favore dell’applicazione dell’aliquota fissata per gli immobili adibiti a civile abitazione.
In ordine al criterio di determinazione della tariffa per l’attività di bed and breakfast, la suddetta disciplina regionale, quindi, esclude alcuna discrezionalità per l’ente impositore come evincibile dall’articolo 49 del Dlgs n. 22/1997, il cui sesto comma prevede che il Comune possa istituire tariffe differenziate per fasce di utenza che distinguano l’uso domestico e quello non domestico, previo accertamento dell’uso effettivo dei relativi immobili.
La sentenza del Supremo collegio in rassegna conferma tale assunto ritenendo, altresì, come rientri nella nozione di comune esperienza - salva prova contraria da parte del contribuente - che l’attività di bed & breakfast dia luogo a un’attività di ricezione-ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande, con produzione di rifiuti certamente differenti e superiori a un’utenza residenziale.
Ne consegue la legittimità della delibera del Comune, pur nell’ambito della destinazione a civile abitazione, di applicazione di una tariffa differenziata per l’uso che si fa di un immobile, “verificando l’utilizzo in concreto da parte del proprietario di servizi come il cambio della biancheria, la pulizia dei locali, la fornitura del materiale di consumo a fini igienico-sanitari, la manutenzione ordinaria degli impianti e gli altri analoghi, quando tali servizi non siano riferibili solo al proprietario, ma anche ai clienti della struttura adibita a bed & breakfast”.
In ordine alla commisurazione delle superficie da tenere in conto per la determinazione della tariffa, la decisione della Corte regolatrice del diritto in commento ha dichiarato l’illegittimità di una tassa applicata alle porzioni immobiliari destinate all’attività di bed & breakfast determinata con le stesse modalità di quella dovuta dagli alberghi, dovendosi escludere le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle abitazioni a tal scopo utilizzate. Tale esclusione è giustificata dalla sentenza della Corte di legittimità in rassegna in forza della circostanza che per gli immobili destinati all’attività di bed & breakfast si rinviene un uso equiparato alle utenze domestiche, per le quali l’articolo 62 del Dlgs n. 507/1993 considera solo le aree coperte, con conseguente esclusione dal calcolo della Tarsu dei balconi, terrazze, posto macchina e altre aree scoperte.
Tale ultima affermazione pare, a nostro modesto avviso, contrastare col principio di diritto della legittima previsione di una sottocategoria (C4) con valori e coefficienti di quantità e qualità intermedi tra le sottocategorie di civile abitazione (C1) e alberghi (C4), che tenga conto della promiscuità tra l’uso normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi, ossia di una tariffa che si pone nella posizione mediana tra abitazioni e edifici commerciali, in quanto anche tali spazi vengono utilizzati dai fruitori di tale servizio di ospitalità e somministrazioni di cibi e bevande.
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME