01/02/2016
Autore: FISCO OGGI
è il momento della dichiarazione
Redditi dominicali e agrari variati:
è il momento della dichiarazione
Per l’omessa denuncia delle situazioni che hanno dato luogo a incrementi, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa, da un minimo di 250 a un massimo di 2mila euro
immagine di campi coltivati
Lunedì 1° febbraio è l’ultimo giorno utile per presentare la denuncia annuale delle variazioni dei redditi fondiari dei terreni, verificatesi nel 2015.
Gli interessati possono scegliere tra l’invio telematico (Docte 2.0) e la presentazione al competente ufficio provinciale-Territorio dell’Agenzia delle Entrate tramite apposito modello. Per i terreni dati in affitto per uso agricolo, può provvedervi anche l’affittuario.
I redditi in questione si distinguono in: dominicale (quello che deriva dalla proprietà del fondo) e agrario (quello che proviene dall’esercizio dell’attività agricola). La determinazione del reddito dominicale avviene secondo le tariffe d’estimo, elaborate a livello locale in funzione della qualità e della classe della coltura applicata al terreno.
Tali tariffe d’estimo possono variare qualora sopraggiungano esigenze particolari e, in ogni caso, ogni dieci anni.
Le variazioni del reddito dominicale possono essere in aumento o in diminuzione a seconda se la qualità di coltura registrata in catasto viene sostituita con altra di maggiore o minore rendimento. Inoltre, il reddito può calare anche se avviene una diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche senza cambiamento di coltura, cioè per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni (articolo 29 del Tuir).
Motivo ed effetti della comunicazione
La variazione, in aumento o in diminuzione, del reddito dominicale e agrario comporta la conseguente revisione del classamento dei terreni.
Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio (termine che, quest’anno, slitta di un giorno perché cade di domenica) dell’anno successivo a quello della variazione e hanno effetto da tale anno.
Le variazioni in diminuzione, se denunciate entro il 31 gennaio dell’anno successivo, hanno effetto dall’anno della modifica; se invece la denuncia è presentata successivamente, hanno effetto dall’anno in cui la stessa è stata presentata.
Per l’omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazione in aumento dei redditi dominicale e agrario dei terreni, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro.
Ricordiamo, infine, che sono esonerati dall’adempimento coloro che, per richiedere i contributi agricoli comunitari, hanno correttamente dichiarato all’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) l’uso del terreno (vedi "Variazioni colturali anno 2015, la lista dei comuni in Gazzetta").
Rosa Colucci