DECRETO FISCALE

TUTTE LE NOVITA’

Il decreto fiscale è legge:
la mappa di tutte le novità
Concluso l’iter di conversione del provvedimento collegato alla legge di bilancio per il 2017: numerose e significative le modifiche apportate nel corso del dibattito parlamentare
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Il Parlamento ha convertito in legge il decreto 193/2016, collegato alla manovra di bilancio per il 2017. Durante il passaggio parlamentare, il testo del provvedimento ha subito numerose modifiche. Di seguito una sintesi delle disposizioni aventi rilevanza fiscale, che integra e aggiorna quella pubblicata lo scorso 25 ottobre (vedi “Pubblicato il decreto fiscale: sintesi delle principali novità”).

Soppressione di Equitalia e istituzione di Agenzia delle entrate-Riscossione (articolo 1)
A decorrere dal 1° luglio 2017, Equitalia viene soppressa. A partire dalla stessa data, la funzione di riscossione nazionale è affidata all’Agenzia delle entrate, che la esercita tramite Agenzia delle entrate-Riscossione, nuovo ente pubblico economico strumentale, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del ministro dell’Economia e delle finanze e al monitoraggio dell’Agenzia stessa.
Il nuovo ente può svolgere anche le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate.
Nel rapporto con i contribuenti, il nuovo ente si conforma ai princìpi dello statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell’affidamento e della buona fede, nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente.

Disposizioni in materia di riscossione locale (articolo 2)
La norma proroga dal 31 dicembre 2016 al 30 giugno 2017 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali. Fino a tale data, quindi, gli enti locali possono avvalersi di Equitalia per la riscossione delle proprie entrate.
A decorrere dal 1° luglio 2017, gli enti locali possono deliberare l’affidamento al nuovo ente preposto alla riscossione nazionale (Agenzia delle entrate-Riscossione) le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, proprie e delle società da essi partecipate.

Modalità di versamento spontaneo delle entrate tributarie degli enti locali (articolo 2-bis)
La norma, aggiunta nel corso dell’iter di conversione, prevede che il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore. In alternativa, il versamento può essere effettuato mediante F24 o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
La norma fa salve le disposizioni attualmente vigenti in materia di versamento di Imu e Tasi (in entrambi i casi il versamento deve essere effettuato mediante il modello F24 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale).
Infine, si prevede che per le entrate non tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria degli enti impositori o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli stessi (in questo caso, quindi, non è possibile pagare con F24).

Potenziamento della riscossione (articolo 3)
A partire dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate, per l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, potrà utilizzare le banche dati e le informazioni cui già è autorizzata ad accedere. Gli stessi dati e le medesime informazioni potranno essere utilizzate da Agenzia delle entrate-Riscossione per l’esercizio dei propri compiti istituzionali.

Misure per il recupero dell’evasione (articolo 4)
Dal 1° gennaio 2017, è abolito lo “spesometro” e sono introdotti due nuovi adempimenti con periodicità trimestrale:

la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute
la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva


Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute
I soggetti passivi Iva trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni, alle seguenti scadenze: 31 maggio, 16 settembre, 30 novembre e ultimo giorno di febbraio. Solo per il 2017 (primo anno di applicazione) si prevede l’invio di una comunicazione semestrale iniziale da effettuare entro il 25 luglio 2017.
Sono esonerati i produttori agricoli, esentati dal versamento dell’Iva e dagli obblighi documentali connessi, situati nelle zone montane.
La comunicazione, che deve essere effettuata in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, deve comprendere almeno i seguenti dati: dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, data e numero della fattura, base imponibile, aliquota applicata, imposta, tipologia di operazione.

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva
Negli stessi termini e con le stesse modalità previste per la comunicazione analitica dei dati delle fatture, i soggetti passivi comunicano i dati delle liquidazioni periodiche Iva, anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito (rimangono fermi i termini ordinari di versamento dell’Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate).
Le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione in esame saranno definite da un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, a meno che, nel corso dell’anno, le condizioni di esonero vengano meno.

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. Se dai controlli eseguiti dovesse emergere un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione inviata dal contribuente, quest’ultimo è informato dall’Agenzia e può fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso.

A favore dei soggetti in attività nel 2017 viene riconosciuto un credito d’imposta per il sostenimento dei costi dovuti all’adeguamento tecnologico finalizzato all’effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche. Il credito d’imposta è pari a 100 euro ed è riconosciuto ai soggetti che, nell’anno precedente a quello in cui il costo è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50mila euro. La possibilità di usufruire di tale credito d’imposta è stata estesa anche a coloro che esercitano l’opzione per la fatturazione elettronica tra privati.
Inoltre, ai soggetti che esercitano l’attività di commercio al minuto (o attività simili) che, entro il 31 dicembre 2017 esercitano l’opzione per la memorizzazione elettronica e per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, oltre al predetto credito d’imposta, è attribuito un ulteriore credito d’imposta di 50 euro.

In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture, è prevista una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza.
In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni, si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà, se la regolarizzazione avviene nei 15 giorni successivi.

Dal 1° gennaio 2017 sono soppressi i seguenti adempimenti:

comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing
limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, le comunicazioni di cui all’articolo 50, comma 6, Dl 331/1993
comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi black list


Cambia il termine di presentazione della dichiarazione Iva: dal 2018 (Iva dovuta per il 2017), andrà trasmessa tra il 1° febbraio e il 30 aprile.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sono obbligatorie a decorrere dal 1° aprile 2017 sia per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici sia per quelli che effettuano prestazioni di servizi tramite i medesimi distributori.

Si prevede che i termini di decadenza per gli accertamenti in tema di imposta sui redditi e Iva siano ridotti di due anni in caso di esercizio dell’opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi.

In materia di deposito Iva, viene prevista la detassazione di tutte le operazioni di introduzione dei beni nei depositi. Si interviene sulle modalità di assolvimento dell’Iva all’atto dell’estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario (compresi quelli di provenienza extracomunitaria), prevedendo che l’imposta dovuta all’atto dell’estrazione dal deposito sia assolta mediante versamento diretto, senza possibilità di compensazione. Il soggetto responsabile dell’imposta dovuta all’atto dell’estrazione del deposito Iva di un bene di provenienza extracomunitaria è individuato nel gestore del deposito.
Le modifiche alla disciplina dei depositi Iva decorrono a partire dal 1° aprile 2017.

Si estende agli anni 2018 e 2019 l’incentivo previsto per la partecipazione dei comuni all’attività di accertamento tributario pari al 100% del riscosso.

Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping (articolo 4-bis)
A partire dal 1° gennaio 2018, per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell’Iva, superiore a 155 euro destinati all’uso personale o familiare, da trasportare nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione europea (in sgravio Iva), l’emissione delle relative fatture deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.

Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento (articolo 5)
Si estende la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d’imposta) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, entro il termine per l’accertamento fiscale. In tal caso, il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Una disciplina analoga è prevista per la dichiarazione integrativa Iva. In tal caso, il credito d’imposta può essere chiesto a rimborso ovvero può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata l’integrativa.

Viene modificata la disciplina relativa allo scomputo delle ritenute a titolo d’acconto per i lavoratori autonomi e per gli agenti e i rappresentanti di commercio. In particolare, per le ritenute operate nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi, ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione, i contribuenti possono scegliere di scomputarle dall’imposta relativa al periodo di competenza dei redditi ovvero da quella dovuta nel periodo in cui le ritenute sono state operate.

Definizione agevolata (articolo 6)
Si prevede la definizione agevolata (rottamazione delle cartelle) dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016.
Il contribuente, aderendo alla procedura, può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione.
Non sono dovute, invece, le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.
Sarà necessario presentare un’apposita dichiarazione, entro il 31 marzo 2017, con la quale si manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata. Il modello di dichiarazione è pubblicato sul sito di Equitalia.
Il pagamento agevolato è dilazionato in rate, su cui decorrono gli interessi dal 1° agosto 2017.
Fermo restando che il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nel 2017 e il restante 30% nel 2018, il pagamento è effettuato, per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e di due nel 2018.
Entro il 31 maggio 2017, l’agente della riscossione comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Inoltre, entro il 28 febbraio 2017, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell’anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, non risulta ancora notificata la cartella di pagamento ovvero non inviata l’informazione di presa in carico ovvero notificato l’avviso di addebito di crediti contributivi.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute (integralmente o delle singole rate), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico; essi non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato.
Tuttavia, a specifiche condizioni, è possibile rateizzare i carichi per cui vi sia stato il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata. Infatti, se detti carichi non sono stati inclusi in precedenti piani di dilazione (piani in essere all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge), essi possono essere rateizzati anche se vi è stato un adempimento inesatto, a condizione che, alla data di presentazione della richiesta per l’accesso alla definizione agevolata, siano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento.
La presentazione della dichiarazione per la definizione agevolata sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa.
Sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di rottamazione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere (con riferimento alle rate in scadenza dopo il 31 dicembre 2016).
L’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, purché non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente (indicato dal debitore nella dichiarazione) ovvero con bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione delle somme da pagare, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con domiciliazione bancaria o, in alternativa, presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
La definizione agevolata è estesa anche ai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, a condizione che risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.
Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a:

dazi doganali, contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero, all’Iva riscossa all’importazione
somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato
crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti
multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Per le violazioni al Codice della strada, la definizione è ammessa solo con riguardo agli interessi.

Rappresentanza e assistenza dei contribuenti (articolo 6-bis)
Si consente anche ai tributaristi o consulenti tributari, certificati e qualificati ai sensi della legge sulle professioni non organizzate, di svolgere la rappresentanza e fornire assistenza ai contribuenti innanzi agli uffici dell’Amministrazione finanziaria.

Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali (articolo 6-ter)
Si prevede la possibilità di introdurre la definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali, demandando ai relativi enti la disciplina di attuazione.

Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria (articolo 7)
Si prevede la riapertura dei termini per aderire alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure): dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto legge) al 31 luglio 2017 (voluntary disclosure-bis). Essa trova applicazione, sia per l’emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali. Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016.
A seguito delle modifiche approvate dal Parlamento, è consentita la presentazione dell’istanza, limitatamente alle violazioni dichiarative per le attività detenute all’estero, anche se in precedenza è stata presentata domanda, entro il 30 novembre 2015, per le attività detenute in Italia. Analogamente, si prevede la possibilità di presentare istanza per la collaborazione volontaria nazionale anche se in precedenza ci si è avvalsi della voluntary 2014 limitatamente ai profili internazionali.
Analogamente a quanto stabilito per la “prima versione” della voluntary, viene previsto lo slittamento dei termini di decadenza per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’Iva, nonché di contestazione delle sanzioni.
Per le attività e gli investimenti esteri oggetto della nuova voluntary è possibile usufruire di un esonero dagli obblighi dichiarativi, limitatamente al 2016 e per la frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria, purché tali informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento all’istanza di voluntary e purché si versi in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni.
Viene stabilita la non punibilità delle condotte di autoriciclaggio se commesse in relazione a specifici delitti tributari (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ovvero mediante altri artifici, di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di omesso versamento di ritenute certificate e di omesso versamento Iva), fino alla data del versamento della prima o unica rata delle somme dovute per accedere alla collaborazione volontaria.
Rispetto alla voluntary del 2014, si prevede una diversa procedura: il contribuente provvede spontaneamente a versare in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) o in un massimo di tre rate (di cui la prima entro il 30 settembre 2017), gli importi dovuti a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni.
Il versamento delle somme dovute determina gli stessi effetti previsti dalla precedente voluntary disclosure, sia sotto il profilo penale sia con riferimento al versante sanzionatorio amministrativo (non punibilità per alcuni reati e riduzione delle sanzioni). Gli effetti favorevoli per il contribuente decorrono dal versamento in unica soluzione o della terza rata. L’Agenzia delle entrate comunica al contribuente l’avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria.
Viene espressamente previsto che le disposizioni di attuazione delle voluntary-bis siano adottate entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

Introduzione degli indici sintetici di affidabilità (articolo 7-bis)
Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, viene prevista l’abolizione degli studi di settore e la loro sostituzione con gli indici sintetici di affidabilità fiscale, individuati con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze. Agli indici sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e contribuenti.

Disposizioni in materia di semplificazione fiscale (articolo 7-quater)
L’articolo contiene una serie di norme di semplificazione fiscale. Di seguito, le più significative.

Nell’ambito della disciplina dell’attività di rettifica e accertamento presuntivo degli uffici finanziari, viene eliminata la presunzione legale di evasione relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari, anche con riguardo ai versamenti. Inoltre, in ordine ai ricavi dei titolari di reddito di impresa, viene indicato un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione (prelievi o versamenti di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e a 5mila euro mensili).

Le prestazioni di viaggio e trasporto acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il lavoratore autonomo.

Introdotta a decorrere dal 1° luglio 2017 la notifica mediante posta elettronica certificata degli avvisi di accertamento e degli altri atti destinati alle imprese individuali, alle società o ai professionisti.

Aggiornata e integrata la disciplina della notifica mediante posta certificata della cartella di pagamento.

A decorrere dal 2017 con riferimento alle certificazioni relative al 2016, posticipato dal 28 febbraio al 31 marzo il termine per la consegna della certificazione unica.

Prevista la sospensione dei termini, dal 1° agosto al 4 settembre, per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate (o da altri enti impositori), esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva.

Introdotta, anche, la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (sospensione feriale degli avvisi bonari).

Si posticipa dal 16 giugno al 30 giugno la data entro la quale effettuare il versamento a saldo dell’Irpef e dell’Irap da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all’articolo 5 Turi. Per i soggetti Ires, il versamento dell’imposta sul reddito e dell’Irap viene fatto slittare all’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, modificando quindi il vigente termine finale del giorno 16 del sesto mese successivo. Tali modifiche decorrono dal 1° gennaio 2017. Per esigenze di coordinamento, vengono modificate le disposizioni relative ai termini di versamento Iva, allineandoli a quelli delle altre imposte.

Eliminata la comunicazione degli acquisti senza addebito di Iva effettuati nella Repubblica di San Marino da parte degli operatori economici italiani, soggetti passivi. La disposizione di applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Niente più obbligo di indicazione nella dichiarazione degli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta.

Modifiche anche alla disciplina della cedolare secca sugli affitti. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione non comporta più la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i relativi redditi nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi. Viene modificata anche la disciplina della sanzione prevista per la mancata presentazione delle comunicazioni in ordine ai contratti per cui è stata esercitata l’opzione: oltre al caso di mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione, si prevede che siano comminate sanzioni anche per la mancata comunicazione della proroga, anche tacita, dei medesimi contratti. Infine, è elevata da 67 a 100 euro la misura di tale sanzione, ridotta a 50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

Negli articoli del Tuir la locuzione “mancato rinnovo” viene sostituita con la parola “revoca”. In tal modo, le opzioni esercitabili per i diversi regimi si intendono tacitamente prorogate oltre il loro limite naturale, a meno che non intervenga l’espressa revoca da parte del soggetto interessato.
Le disposizioni sul rinnovo tacito delle opzioni del Tuir (e le relative norme di coordinamento) si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Prevista la remissione in bonis anche per le opzioni da comunicare con dichiarazione dei redditi: se l’adempimento non è eseguito tempestivamente, è comunque possibile accedere all’opzione, purché non sia iniziata un’attività di accertamento da parte dell’Amministrazione e in presenza di specifiche condizioni di legge (presenza dei requisiti di legge; comunicazione effettuata entro il termine della prima dichiarazione utile; pagamento della sanzione nella misura minima).

Soppresso l’obbligo dell’F24 telematico per i pagamenti superiori a 1.000 euro.

Elevato da 15mila a 30mila euro l’ammontare dei rimborsi Iva subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario.

Modificata la procedura per la chiusura delle partite Iva inattive. Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate individuerà i criteri e le modalità di applicazione delle nuove norme. Eliminate, inoltre, le sanzioni previste per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività a fini Iva.

In tema di accettazione e modifica della dichiarazione precompilata, è posticipata dal 7 al 23 luglio la data di scadenza dell’invio telematico all’Agenzia delle entrate effettuato direttamente dal contribuente.
Caf-dipendenti e professionisti abilitati potranno completare entro il 23 luglio le seguenti attività: comunicazione all’Agenzia delle entrate, in via telematica, del risultato finale delle dichiarazioni; consegna al contribuente di copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione; trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni predisposte. Tale facoltà è consentita a condizione che entro il 7 luglio abbiano effettuato la trasmissione di almeno l’80% delle dichiarazioni.
In caso di infedeltà del visto sulle dichiarazioni elaborate dai Caf e dai professionisti, questi ultimi possono produrre una dichiarazione rettificativa o una comunicazione rettificata, anche dopo il termine del 10 novembre, sempre che l’infedeltà del visto non sia già stata contestata.

Determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti (articolo 7-quinquies)
L’articolo introduce una norma di interpretazione autentica in materia di agevolazioni Irpef applicabili ai lavoratori trasfertisti. Si stabilisce che tali lavoratori possono accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge (abbattimento al 50% del reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi), laddove siano soddisfatte contestualmente tre condizioni:

mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro
svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente
corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.


Laddove tali condizioni non siano tutte contestualmente dimostrate, il beneficio non è applicabile, ma viene in ogni caso riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta, le quali concorrono parzialmente alla formazione dell’imponibile Irpef nei limiti e alle condizioni previste dalle legge.
Gennaro Napolitano

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