03/12/2016
Autore: FISCO OGGI - GENNARO NAPOLITANO
TASSAZIONE AI FINI IRPEF
Proventi da premi e vincite:
la tassazione ai fini Irpef - 1
Gli introiti derivanti dalla partecipazione a lotterie, concorsi e giochi, conseguiti da persone fisiche, costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta
Proventi da premi e vincite:|la tassazione ai fini Irpef - 1
Con il presente contributo si intende fornire una sintetica descrizione del regime di tassazione, ai fini Irpef, dei redditi derivanti da premi e vincite conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni. Non verranno, di conseguenza, affrontate le tematiche afferenti la tassazione indiretta e gli obblighi tributari in capo ai soggetti organizzatori.
Regime di tassazione
In base a quanto previsto espressamente dal Tuir (articolo 67, comma 1, lettera d), i premi e le vincite appartengono alla categoria dei redditi diversi.
In particolare, sono redditi diversi (se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente):
le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico
i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte
i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali.
I premi e le vincite sopra indicati costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel corso del periodo d’imposta, senza alcuna deduzione (articolo 69, comma 1, Tuir).
In altri termini, essi sono assoggettati a imposta:
secondo il criterio di cassa (quindi, indipendentemente dalla data di svolgimento della manifestazione a seguito della quale è stata conseguita la vincita o il premio)
per l’intero importo, non essendo ammessa alcuna deduzione.
In linea generale, tali redditi sono assoggettati a ritenuta alla fonte. La relativa disciplina è dettata dall’articolo 30 del Dpr 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), che prevede aliquote diverse a seconda del tipo di manifestazione, da cui ha origine la vincita o il premio.
La norma stabilisce che i soggetti che erogano tali proventi, e che, come avviene nella maggior parte dei casi, operano in qualità di sostituti d’imposta, applicano una ritenuta a titolo d’imposta, con facoltà di rivalsa.
Dalla lettura dell’articolo 30 si evince che la ritenuta non si applica:
quando altre disposizioni già prevedono l’applicazione di una specifica ritenute alla fonte
quando il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d’imposta dal sostituto al medesimo soggetto non supera l’importo di 25,82 euro (al contrario, se il valore è superiore al limite indicato, la ritenuta si applica sull’intero importo; inoltre, tali disposizioni non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente)
nei casi residuali in cui i premi e le vincite sono corrisposti da soggetti che non agiscono in qualità di sostituti d’imposta.
Le aliquote previste dall’articolo 30 sono illustrate nella tabella seguente
VINCITA O PREMIO ALIQUOTA
Premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficienza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficienza
10%
Premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe
20%
Vincite e premi conseguiti in ogni altro caso 25%
In tutti i casi in cui il premio e la vincita sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta, il reddito non è ulteriormente tassato e il percettore non deve indicarli nella propria dichiarazione dei redditi.
Lo stesso articolo 30 (commi 4, 5 e 6), inoltre, prevede una serie di ipotesi in cui la ritenuta è compresa nelle imposte specifiche previste dalla legge in relazione a determinate manifestazioni.
In particolare:
la ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo stesso in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco
la ritenuta sulle vincite dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Coni e dall’Unione nazionale incremento razze equine è compresa nell’imposta unica prevista dalle leggi vigenti
l’imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore e al libro è compresa nell’importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge.
Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è dovuto un diritto pari al 6%, trattenuto dal concessionario all’atto del pagamento della vincita, con obbligo di riversamento all’erario, sulla parte della vincita eccedente 500 euro, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza (articolo 6, decreto Mef del 12 ottobre 2011) :
Vinci per la vita - Win for life
Vinci per la vita - Win for life gold
SiVinceTutto SuperEnalotto
lotterie nazionali a estrazione istantanea
Enalotto, Superstar.
Nei casi, invero residuali, in cui premi e vincite siano corrisposti da soggetti che, non agendo in qualità di sostituti d’imposta, non sono tenuti a effettuare la ritenuta a titolo d’imposta, il percettore deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RL del modello Unico Pf) l’intero ammontare percepito nel corso del periodo d’imposta, senza alcuna deduzione.
Proventi da premi e vincite:
la tassazione ai fini Irpef – 2
La legge 122/2016 ha introdotto uno specifico regime di esenzione per le somme corrisposte da case da gioco autorizzate in Italia, in altri Stati Ue e in Stati aderenti allo See
la dea bendata
In materia di tassazione delle vincite corrisposte da case da gioco, si deve segnalare un’importante recente novità recata dalla legge europea 2015-2016 (legge 122/2016), il cui articolo 6 ha modificato sia l’articolo 69 del Tuir sia l’articolo 30 del Dpr 600/1973.
In base alla normativa previgente, le vincite realizzate nelle case da gioco autorizzate in Italia non erano assoggettate a imposta, mentre lo erano quelle realizzate in case da gioco autorizzate in altri stati Ue. Ciò si ricavava dalla lettura del comma 7 del citato articolo 30, in base al quale “la ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate (in Italia) è compresa nell’imposta sugli spettacoli”, dovuta dai soggetti esercenti case da gioco. Per il “giocatore”, quindi, tali vincite erano escluse da imposizione. La normativa interna, tuttavia, riferiva il regime di esenzione esclusivamente alle vincite corrisposte da case da gioco italiane.
Nel settembre del 2013, la Commissione europea aveva segnalato al governo italiano la possibile violazione del principio di libera circolazione dei servizi (articolo 56 Tfue) con l’avvio della procedura precontenziosa EU Pilot 5571/13/TAXU.
Successivamente, la Corte di giustizia Ue (sezione III), con la sentenza 22 ottobre 2014 (casi C-344/13 e C-367/13), ha dichiarato l’incompatibilità della normativa italiana con il diritto europeo. Gli eurogiudici, infatti, hanno stabilito che “gli articoli 52 e 56 Tfue devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, la quale assoggetti all’imposta sul reddito le vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri ed esoneri invece dall’imposta suddetta redditi simili allorché provengono da case da gioco situate nel territorio nazionale di tale Stato”. La disparità di trattamento fiscale, peraltro, non è stata ritenuta giustificabile per motivi di ordine, sicurezza o sanità pubblica, come previsto dall’articolo 52 del Tfue.
Il governo italiano aveva inizialmente ipotizzato di adeguare il diritto interno alle prescrizioni provenienti dall’Europa, inserendo una norma di adeguamento nello schema di decreto legislativo volto a dare attuazione all’articolo 14 della legge delega 23/2014 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita). Il citato articolo 14, infatti, conteneva una delega per riordinare l’intera disciplina in materia di giochi pubblici mediante l’adozione di un “Codice delle disposizioni sui giochi”. Tuttavia, il termine per l’attuazione della delega è infruttuosamente scaduto il 27 giugno 2015.
A sanare la situazione di contrasto con il diritto europeo è, quindi, intervenuto l’articolo 6 della legge 122/2016 (legge europea 2015-2016). Quest’ultimo, infatti, ha innanzitutto aggiunto il comma 1-bis all’articolo 69 del Tuir, in base al quale “le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta”. Il medesimo articolo 6, inoltre, ha abrogato il comma 7 dell’articolo 30 del Dpr 600/1973.
Per effetto di tali modifiche, quindi, attualmente tanto le vincite conseguite in case da gioco autorizzate in Italia quanto quelle conseguite in case da gioco autorizzate in altri Stati Ue (o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo), non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel corso del periodo di imposta.
È opportuno sottolineare che il regime di esenzione trova applicazione solo per le vincite corrisposte da case da gioco; per le altre tipologie di vincite, infatti, si applica il regime di tassazione previsto dal combinato disposto degli articoli 69 del Tuir e 30 del Dpr 600/1973.
Vincite conseguite con giochi online
Le vincite realizzate partecipando a giochi online rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 67, comma 1, lettera d), e 69, comma 1, Tuir. Pertanto, tali vincite sono assoggettate a tassazione per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta, senza tener conto delle spese sostenute per la loro produzione, con applicazione, se erogate da parte di un soggetto che agisce in qualità di sostituto d’imposta, di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con facoltà di rivalsa (articolo 30, Dpr 633/1972). Qualora, invece, le stesse siano corrisposte da parte di un soggetto che non è sostituto d’imposta, il percettore deve dichiararle nella propria dichiarazione dei redditi, in particolare nel quadro RL del modello Unico (risoluzione 141/E del 30 dicembre 2010).
Giochi di sorte in circoli privati
I giochi di sorte svolti all’interno di circoli privati e riservati ai soli soci, in quanto effettuati nell’ambito privato, non sono assoggettabili a ritenuta alla fonte di cui al richiamato articolo 30 del Dpr 600/1973 (circolare ministeriale 47 del 10 febbraio 1998 e risoluzione 42/E del 30 marzo 2000).
Ritenuta alla fonte su premi in natura: determinazione base imponibile
La base imponibile per l’applicazione della ritenuta alla fonte di cui all’articolo 30 del Dpr 600/1973, nelle ipotesi di manifestazioni a premio con corresponsione di premi in natura, è costituita dal valore normale del bene o del servizio, determinato ai sensi dell’articolo 9 del Tuir, con riferimento al beneficiario del premio, al netto dell’Iva (risoluzione 54/E del 26 marzo 2004).
Concorsi e operazioni a premio: ritenuta su premi di valore non superiore a 25,82 euro
Per espressa previsione di legge “le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d’imposta dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 25,82 euro; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta”.
La lettera della richiamata norma non pone alcun dubbio circa l’ambito di esclusione della ritenuta alla fonte, che deve ritenersi riferito ai soli premi derivanti dalle operazioni a premio. Pertanto, devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte i premi assegnati ai vincitori di concorsi a premi anche se inferiori all’importo di 25,82 euro (risoluzione 119/E del 31 marzo 2008).
Premi corrisposti per operazioni a premio da soggetto diverso dal datore di lavoro
I premi corrisposti ai lavoratori dipendenti in occasione di operazioni a premio organizzate da soggetti diversi dal datore di lavoro e assegnati in funzione dello svolgimento dell’attività di lavoro, oggettivamente riconducibili fra i redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51 del Tuir, devono essere assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto di cui all’articolo 23 del Dpr 600/1973 anziché alla ritenuta a titolo d’imposta, con facoltà di rivalsa, prevista dall’articolo 30 del medesimo Dpr (risoluzione 101/E del 27 luglio 2005).
2 – fine
La prima puntata è stata pubblicata martedì 29 novembre
Gennaro Napolitano