Corrispettivi giornalieri on line:

al via il “documento commerciale”


Definite le caratteristiche tecniche e l’efficacia della certificazione che deve essere emessa da chi opta per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati
Corrispettivi giornalieri on line:|al via il “documento commerciale”
Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri è stato pubblicato il decreto 7 dicembre 2016, con il quale il Mef ha individuato la tipologia di documento (e le relative caratteristiche tecniche) ritenuta idonea a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Destinatari del decreto sono i soggetti esercenti il commercio al minuto e le attività assimilate che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate.
Tale facoltà è stata prevista dal Dlgs 127/2015 (articolo 2, comma 1), in attuazione di una specifica norma della legge delega fiscale (legge 23/2014), nell’ottica di una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti. L’opzione è esercitabile a partire dal prossimo 1° gennaio dai commercianti al minuto che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi verso clienti privati.
Le specifiche tecniche degli strumenti necessari ai fini della memorizzazione e dell’invio telematico dei dati, le modalità per l’esercizio dell’opzione, le informazioni da trasmettere, il formato e i termini di trasmissione sono stati definiti dal provvedimento 28 ottobre 2016 dell’Agenzia delle Entrate (vedi “Corrispettivi giornalieri. I pass per trasmissione e memorizzazione”).

Emissione del documento commerciale (articolo 1)
I commercianti al minuto, che abbiano esercitato la predetta opzione, documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi con un documento commerciale, salvo che non sia emessa la fattura o la fattura semplificata.
Il documento commerciale è emesso, secondo le modalità stabilite dal provvedimento 28 ottobre 2016, su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo. Tuttavia, previo accordo con il destinatario, può essere emesso in forma elettronica, garantendone l’autenticità e l’integrità.

Caratteristiche del documento (articolo 2)
Il documento commerciale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

data e ora di emissione
numero progressivo
ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente
numero di partita Iva dell’emittente
ubicazione dell’esercizio
descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi (per i prodotti medicinali, in luogo della descrizione, può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio)
ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.


Efficacia ai fini commerciali (articolo 3)
Ai fini commerciali, il documento certifica l’acquisto effettuato dall’acquirente nella misura da esso risultante e costituisce titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta oppure dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzie eventualmente previste dalla legge o da specifiche clausole contrattuali.

Validità del documento ai fini fiscali: caratteristiche ed efficacia (articoli 4, 5 e 6)
Il documento commerciale, per poter essere considerato valido ai fini fiscali, deve contenere, oltre ai dati indicati in precedenza (articolo 2) anche il codice fiscale o il numero di partita Iva dell’acquirente.
L’emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se è espressamente richiesta dall’acquirente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione cui si riferisce.
Il documento valido ai fini fiscali è considerato idoneo:

ai fini delle imposte sui redditi, per la deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi
per la deduzione e la detrazione degli oneri rilevanti ai fini Irpef
per l’applicazione della disciplina della “fattura differita” (articolo 21, comma 4, lettera a, Dpr 633/1972).


Infine, il documento commerciale valido ai fini fiscali si considera compreso nella definizione di “documento fiscale” per l’applicazione della normativa in materia di trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria per la dichiarazione dei redditi precompilata (in ogni caso, resta fermo quanto stabilito in materia di opposizione alla trasmissione delle spese sanitarie).

Decorrenza (articolo 7)
Le disposizioni del decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2017.
Gennaro Napolitano

Accesso all'Area Riservata