15/09/2017
Autore: FISCO OGGI
online la guida con tutte le novità
Il vademecum predisposto dall’Agenzia delle entrate è stato aggiornato per adeguarne il contenuto alle recenti modifiche che hanno interessato la disciplina dell’ecobonus
immagine estratta dalla copertina della guida
È disponibile da oggi, nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate, la versione aggiornata della guida "Le agevolazioni per il risparmio energetico".
La revisione si è resa necessaria per dar conto delle ultime novità previste in materia di ecobonus dal "decreto conti pubblici" (Dl 50/2017), con particolare riferimento alla disciplina delle ipotesi in cui il contribuente può optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti sulla parti comuni di edifici condominiali (articolo 14, Dl 63/2013, come modificato dall’articolo 4-bis, Dl 50/2017).
Le modalità attraverso cui effettuare la cessione sono state recentemente aggiornate dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento adottato lo scorso 28 agosto (vedi "Cessione del credito ecobonus: ecco le nuove modalità operative").
Cessione del credito
La versione aggiornata della guida, quindi, illustra dettagliatamente la nuova disciplina della cessione del credito per gli interventi sugli edifici condominiali, distinguendo tra le "vecchie" regole, previste per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, e quelle nuove, applicabili alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
Si ricorda che la legge di stabilità 2016 aveva previsto l’introduzione, per i soggetti ricadenti nella no tax area che avessero sostenuto spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici, la possibilità di optare, in luogo della relativa detrazione Irpef, per la cessione del corrispondente credito. Inizialmente, però, la cessione era prevista solo a favore dei fornitori che avessero effettuato i lavori (le modalità attuative erano state definite con il provvedimento 22 marzo 2016 - vedi "Riqualificazione energetica 2016: cessione bonus fiscale al fornitore").
Il "decreto conti pubblici" (Dl 50/2017) ha modificato tale disciplina, prevedendo:
l’ampliamento delle tipologie di interventi di riqualificazione energetica per i quali è possibile optare per la cessione del credito
la possibilità di cedere la detrazione anche ad altri soggetti privati diversi dai fornitori (compresi istituti di credito e intermediari finanziari), i quali possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto dai condomini
l’ampliamento dell’arco temporale di sostenimento delle spese che danno luogo alla detrazione cedibile sotto forma di credito d’imposta (spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021).
Alla luce delle recenti novità, quindi, la nuova disciplina della cessione prevede regole diverse a seconda che il contribuente interessato ricada o meno nella no tax area, cioè sia o non sia un soggetto incapiente. Le differenze riguardano essenzialmente la tipologia di interventi per i quali è possibile optare per la cessione del credito e i soggetti a favore dei quali si può cedere il credito.
Tali differenze sono dettagliatamente illustrate dalla guida.
Contribuenti no tax area
I contribuenti che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta "no tax area" (incapienti), possono optare per la cessione del credito, corrispondente alla detrazione Irpef spettante, con riguardo alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, relative sia agli interventi che danno diritto alla detrazione "base" del 65% sia agli interventi che danno diritto alle detrazioni potenziate del 70% e del 75%. In tal caso, il credito può essere ceduto:
ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), compresi istituti di credito e intermediari finanziari.
Contribuenti che non ricadono nella no tax area I contribuenti che si non trovano nella no tax area, invece, possono cedere, sotto forma di credito, solo la detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, eseguiti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, che danno diritto alle detrazioni maggiorate del 70% e del 75%.
In tal caso, il credito può essere ceduto:
ai fornitori che hanno effettuato gli interventi
ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), esclusi istituti di credito e intermediari finanziari.
Regole comuni
La guida ricorda che:
gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali che danno diritto alle detrazioni potenziate del 70% e del 75% sono rispettivamente quelli che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media di cui al decreto Mise del 26 giugno 2015
le due detrazioni potenziate sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
in tutte le diverse ipotesi di cessione, il cessionario, a sua volta, ha la facoltà di successiva cessione del credito
in ogni caso, è esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche.
Le altre novità del 2017
Oltre a quelle relative alla disciplina della cessione del credito, la guida dà conto anche di tutte le altre novità entrate in vigore nel 2017.
In particolare, si ricorda che:
è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017, la misura maggiorata (65%) della detrazione (dall’Irpef e dall’Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (la proroga riguarda anche la detrazione delle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili). Dal 1° gennaio 2018, l’agevolazione sarà sostituita con la detrazione fiscale (del 36%) prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie
per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, invece, la detrazione del 65% è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021
con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici condominiali, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, sono state previste le detrazioni più elevate (70% e 75%) quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica
dal 2017 al 2021, gli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà, adibiti a edilizia residenziale pubblica, possono usufruire solo delle maggiori detrazioni del 70 e 75%
la sussistenza delle condizioni previste per poter beneficiare delle aliquote di detrazione potenziate (70% e 75%) deve essere asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al Dm 26 giugno 2015. All’Enea è affidato il compito di effettuare controlli, anche a campione, su tali attestazioni. La non veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista.
La guida aggiornata, quindi, fornisce utili indicazioni operative sulle recenti novità, confermandosi un valido e utile strumento a disposizione del contribuente che voglia avere informazioni chiare e immediate sugli adempimenti da eseguire per beneficiare dell’ecobonus.