Disciplina del Terzo settore:

analisi del nuovo Codice_ Quarta Parte


Previsti il vincolo di destinazione per il patrimonio degli enti, l’assenza di scopo di lucro e il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione
Disciplina del Terzo settore:|analisi del nuovo Codice_4
L’analisi del contenuto del Codice del Terzo settore prosegue con l’esame delle disposizioni generali in materia di raccolte fondi, gestione del patrimonio, assenza di scopo di lucro, divieto di distribuzione di utili, devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, patrimoni destinati a uno specifico affare, denominazione sociale, scritture contabili, redazione del bilancio, libri sociali obbligatori e bilancio sociale.
Seguono brevi cenni in ordine alle norme dedicate al lavoro e al volontariato svolti all’interno di un ente del Terzo settore, alle associazioni e fondazioni, nonché alle particolari tipologie di enti specificamente previste e disciplinate dal Codice.

Raccolta fondi
(Articolo 7)
Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali (incluse le cooperative sociali), possono realizzare attività di raccolta fondi, sollecitando i comportamenti donativi delle persone e degli enti.
Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività e iniziative poste in essere per finanziare le attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
L’attività di raccolta fondi può essere realizzata in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l’erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida da adottare con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia prevista dall’articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro
(Articolo 8)
Il patrimonio degli enti del Terzo settore soggiace a un rigoroso vincolo di destinazione, a cui si accompagna, coerentemente, l’assenza di scopo di lucro.
La disposizione in esame, infatti, stabilisce che il patrimonio di tali enti, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Per evitare l’aggiramento del vincolo di destinazione, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
In ogni caso, si considerano distribuzione indiretta di utili le seguenti operazioni:

la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni
la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze per lo svolgimento delle attività di interesse generale aventi come oggetto prestazioni sanitarie, formazione universitaria e post-universitaria e ricerca scientifica di particolare interesse sociale
l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 5
la corresponsione, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento (tale limite può essere aggiornato con decreto ministeriale).

Con riferimento all’elencazione appena riportata, la relazione illustrativa contiene due importanti precisazioni:

non è esclusa la configurazione di altre fattispecie “atipiche” di distribuzione indiretta non consentita
la disposizione relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato non impedisce, ma anzi conferma, la possibilità della cessione o della prestazione gratuite o verso corrispettivi inferiori al loro valore normale di beni o servizi, qualora esse costituiscano proprio l’oggetto dell’attività di interesse generale svolta dall’ente.

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
(Articolo 9)
In caso di estinzione o scioglimento dell’ente, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.
Il parere deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta dell’ente interessato (da inoltrare con raccomandata a/r), decorsi i quali si intende reso positivamente.
Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Secondo la relazione illustrativa, la norma in esame “costituisce un corollario logico dell’articolo 8, poiché impedisce che il patrimonio residuo dell’ente possa costituire oggetto di appropriazione individuale in sede di liquidazione, e che, quindi, ciò che era impedito durante l’esistenza dell’ente, possa liberamente realizzarsi al momento della sua estinzione o del suo scioglimento”.

Patrimoni destinati a uno specifico affare
(Articolo 10)
È consentito agli enti del Terzo settore, dotati di personalità giuridica e iscritti nel Registro delle imprese, di costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, secondo la disciplina prevista dagli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Iscrizione
(Articolo 11)
Gli enti devono iscriversi nel registro unico nazionale del Terzo settore e indicare gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Inoltre, gli enti che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti anche all’obbligo dell’iscrizione nel Registro delle imprese.
Infine, per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Denominazione sociale
(Articolo 12)
Gli enti in esame (fatta eccezione per gli enti religiosi civilmente riconosciuti) devono inserire nella propria denominazione sociale l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo "ETS" e farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Peraltro, l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo “ETS”, ovvero parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non possono essere usati da soggetti diversi dagli enti in esame.

Scritture contabili e bilancio
(Articolo 13)
Gli enti non profit devono redigere il bilancio di esercizio (redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale), formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Il bilancio degli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220mila euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
Gli enti che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili previste dall’articolo 2214 del codice civile (in particolare, libro giornale e libro degli inventari) e devono redigere e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis (bilancio in forma abbreviata) o 2435-ter (bilancio delle micro imprese) del codice civile.
L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse (cfr articolo 6) da quelle di interesse generale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
Infine, viene stabilito che gli enti del Terzo settore non iscritti nel Registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il Registro unico nazionale.

Bilancio sociale
(Articolo 14)
Gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro devono depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale (da redigere secondo linee guida che saranno adottate con decreto ministeriale, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte).
La relazione illustrativa precisa che gli enti che non superano il limite indicato “ancorché non obbligati, possono ovviamente redigere un bilancio sociale, soprattutto qualora intendano in tal modo documentare e testimoniare l’impatto sociale delle proprie attività di interesse generale”.
Sempre per ragioni di trasparenza, gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100mila euro annui devono, in ogni caso, pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui fanno parte, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Libri sociali obbligatori
(Articolo 15)
Oltre le scritture contabili e i bilanci (di cui agli articoli 13 e 14) e il registro dei volontari nello svolgimento delle attività di interesse generale (di cui all’articolo 17, comma 1), gli enti del Terzo settore devono tenere:

il libro degli associati o aderenti
il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
La relazione illustrativa precisa che “ciascun ente deve tenere solo i libri sociali che sono compatibili con la sua forma giuridica. Il libro degli associati, ad esempio, non deve essere tenuto da una fondazione”.
Fatta eccezione per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.

Lavoro e volontariato
(Articoli 16, 17, 18 e 19)
Specifiche disposizioni sono dettate in materia di lavoro prestato negli enti del Terzo settore (articolo 16), in applicazione del principio generale previsto dalla legge delega secondo cui i lavoratori degli enti in questione hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi.
Inoltre, sul presupposto che tali enti possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i successivi articoli 17, 18 e 19 dettano le nozioni di volontario e di attività di volontariato, nonché la relativa disciplina.
Secondo la relazione illustrativa, “la scelta compiuta dal legislatore delegato è quella di operare un chiaro e omogeneo inquadramento giuridico del volontario, anche in ragione del fatto che quest’ultimo può esplicare la propria attività nelle molteplici tipologie di enti del Terzo settore e non soltanto nelle organizzazioni di volontariato”.

Associazioni e fondazioni del Terzo settore
(Articoli da 20 a 31)
Il Titolo IV del Codice contiene disposizioni relative alle associazioni e alle fondazioni del Terzo settore, ovvero, per meglio dire, è dedicato a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta o di fondazione.
Comun denominatore di queste norme è il principio del rafforzamento dell’autonomia statutaria degli enti.
Le disposizioni in esame attuano la delega legislativa nella parte in cui autorizza il Governo alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute (articolo 1, comma 2, lettera a, legge 106/2016).
In argomento, la relazione illustrativa chiarisce che “tenuto conto del limitato numero di norme dedicate nel Codice civile ad associazioni e fondazioni, si sono dettate norme relative al governo e all’amministrazione di questi enti, necessarie per il loro adeguato funzionamento in coerenza con le loro finalità tipiche. Alcune misure di governance, come l’obbligo di nominare un organo di controllo interno e un revisore legale dei conti, pur rappresentando un appesantimento rispetto alla disciplina di associazioni e fondazioni del codice civile e alla normativa previgente, sono state ritenute necessarie anche al fine di assicurare un adeguato livello di controllo in enti beneficiari di un trattamento fiscale agevolativo nonché di altre misure di sostegno da parte delle amministrazioni pubbliche. Nel disciplinare la materia, si è peraltro applicato un principio di gradualità, nel senso che gli obblighi inerenti la governance dell’ente sono stati commisurati alle sue dimensioni, espresse sulla base di parametri predeterminati”.

Il Titolo IV si articola in tre Capi, aventi a oggetto, rispettivamente:

le disposizioni generali volte a definire l’ambito di applicazione (articolo 20)
la costituzione delle associazioni e delle fondazioni del Terzo settore (articoli 21 e 22)
l’ordinamento e l’amministrazione (articoli da 23 a 31).

Particolari categorie di enti del Terzo settore
(Articoli da 32 a 44)
Il Titolo V del Codice detta disposizioni relative a particolari categorie di enti del Terzo settore, per i quali, quindi, è prevista una disciplina particolare.
Il Titolo è suddiviso in sei Capi, ognuno dei quali è dedicato a un tipo diverso di ente:

organizzazioni di volontariato (articoli da 32 a 34)
associazioni di promozione sociale (articoli 35 e 36)
enti filantropici (articoli 37, 38 e 39)
imprese sociali (articolo 40, contenente il rinvio al Dlgs 112/2017)
reti associative (articolo 41)
società di mutuo soccorso (articoli 42, 43 e 44).

Secondo la relazione illustrativa “l’individuazione delle categorie non soltanto corrisponde all’assetto previgente, dove per ogni famiglia vigeva un autonomo provvedimento normativo, ma soddisfa anche esigenze di sistemazione e razionalizzazione del sistema degli enti del Terzo settore, con particolare riferimento alla materia fiscale”.

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