Trasmissione spesometro leggero:

la scadenza slitta al 6 aprile 2018

On line la versione definitiva del provvedimento di approvazione delle nuove specifiche tecniche per l’invio, che vengono adeguate alle semplificazioni contenute nel “collegato fiscale”
Trasmissione spesometro leggero:|la scadenza slitta al 6 aprile 2018
Dopo la fase di consultazione seguita alla pubblicazione della bozza, è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, la versione definitiva del provvedimento, datato 5 febbraio 2018, che modifica le specifiche tecniche (e i relativi allegati) per la predisposizione e la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. L’aggiornamento si è reso necessario alla luce delle recenti novità normative che hanno interessato l’adempimento (“spesometro light”).

Comunicazione dei dati fatture
L’obbligo della comunicazione dei dati di tutte le fatture emesse, ricevute e registrate (e delle relative note di variazione) per i soggetti passivi Iva è stato introdotto dal Dl 78/2010 (articolo 21).
Il Dl 148/2017 (articolo 1-ter) ha semplificato l’adempimento comunicativo prevedendo:

la possibilità di trasmettere i dati sia con cadenza trimestrale sia con cadenza semestrale, limitando gli stessi alla partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni ovvero al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota applicata e all’imposta nonché alla tipologia dell’operazione ai fini Iva nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura
per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente, la possibilità di trasmettere, in luogo dei dati analitici delle singole fatture, alcuni dati del documento riepilogativo (partita Iva del cedente o del prestatore per le fatture attive, partita Iva del cessionario o committente per le fatture passive, data e numero del documento riepilogativo nonché ammontare imponibile complessivo e ammontare dell’imposta complessiva distinti secondo l’aliquota applicata).

Le modifiche alle specifiche tecniche
Dopo la pubblicazione della bozza lo scorso 19 gennaio, oggi è stata pubblicata la versione definitiva del provvedimento che approva le modifiche alle specifiche tecniche da utilizzare per la definizione delle informazioni e la trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture (spesometro) alla luce delle descritte semplificazioni procedurali.

Fatture inferiori a 300 registrate cumulativamente: dati del documento riepilogativo da comunicare
In particolare, si stabilisce che, per ogni documento riepilogativo delle fatture emesse, devono essere comunicati:

numero e data del documento
partita Iva del cedente/prestatore
base imponibile
aliquota Iva applicata e imposta ovvero, se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, tipologia dell’operazione.

Per le fatture ricevute, devono essere comunicati i seguenti dati del documento riepilogativo:

numero e data di registrazione del documento
partita Iva del cessionario/committente
base imponibile
aliquota Iva applicata e imposta ovvero, se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, tipologia dell’operazione.

Regole di compilazione
Le regole da seguire per la compilazione della comunicazione con cui trasmettere i dati sono riportate nell’allegato al provvedimento “Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture”.

Utilizzabilità delle nuove specifiche tecniche
Il provvedimento chiarisce che le nuove regole tecniche sono utilizzabili anche per:

la comunicazione opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni (ex articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015 e provvedimento 28 ottobre 2016)
l’integrazione delle comunicazioni relative al primo semestre 2017 (ex articolo 1-ter, comma 1, Dl 148/2017).

Allineamento termini
Il provvedimento, inoltre, allinea i termini di effettuazione della comunicazione opzionale con quelli della comunicazione obbligatoria.

Slittamento termini
Inoltre, il provvedimento, in osservanza di quanto stabilito dallo Statuto del contribuente in materia di efficacia temporale delle disposizioni tributarie in presenza di novità normative (articolo 3, comma 2, legge 212/2000), prevede che sia concesso più tempo ai contribuenti interessati per poter effettuare gli adempimenti in esame.
Più precisamente, viene disposto che scadono il sessantesimo giorno successivo alla data di adozione del provvedimento (cioè 60 giorni dopo il 5 febbraio 2018, pertanto il 6 aprile 2018) i termini per effettuare:

la comunicazione obbligatoria relativa al secondo semestre 2017
la comunicazione opzionale relativa al secondo semestre 2017
le integrazioni delle comunicazioni (obbligatoria e opzionale) relative al primo semestre 2017, trasmesse per avvalersi della possibilità di non vedersi applicate le sanzioni in caso di errato invio dei dati.

Infine, per facilitare contribuenti e intermediari nella predisposizione e trasmissione della comunicazione, vengono messi a disposizione, sul sito dell’Agenzia, due pacchetti software, uno per il controllo e uno per la compilazione

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