Iva spettacoli:

quale aliquota per l’attività degli intermediari

Trattamento di favore per la realizzazione del palco, l’assistenza luci, video e audio. Tassazione ordinaria per le prestazioni di carattere generale, come l’allestimento di camerini
Iva spettacoli: quale aliquota|per l’attività degli intermediari
Con la circolare 20/E del 21 dicembre 2018, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti riguardo all’applicazione dell’aliquota Iva ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli e alle prestazioni rese da intermediari del settore, a seguito della modifica normativa introdotta dall’articolo 1, comma 340, legge 205/2018 al n. 119) della tabella A, parte III, Dpr 633/1972.
La modifica, oltre a ribadire l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10% ai contratti dello spettacolo previsti al n. 123 della suddetta tabella A, parte III, estende, in pratica, lo sconto d’imposta anche ai contratti in cui le operazione del n. 119 sono effettuati tramite un intermediario e apre una finestra anche per i rapporti tra quest’ultimo e l’organizzatore o tra l’artista stesso e l’organizzatore.
La nuova normativa si mette al passo con la prassi del settore, che vede coinvolte, soprattutto in caso di eventi maggiormente complessi, come possono esserlo i concerti vocali e strumentali, più figure che concorrono, a vario titolo, alla realizzazione dell’evento spettacolistico, fino alla vendita del biglietto allo spettatore, “consumatore” finale, dal punto di vista fiscale.

Tra i chiarimenti forniti, l’Agenzia delle entrate si sofferma, in particolare, sui contratti intermediari/organizzatori, precisando che l’agevolazione può essere applicata all’intero “pacchetto” di prestazioni venduto dal produttore-intermediario all’organizzatore (comprendente, ad esempio, l’assistenza musicale, la fornitura di impianti, la realizzazione del palco e delle scenografie, l’assistenza luci, eccetera), insieme alla prestazione dell’artista, purché funzionali e strumentali alla realizzazione della performance e all’esibizione dell’artista.

Rimangono fuori, invece, ad esempio, con riferimento, per semplificare, al settore dei concerti vocali e strumentali, prestazioni che non forniscono nessun connotato “artistico” allo spettacolo, come:

forniture o realizzazioni di strutture quali camerini o bagni chimici
disponibilità di personale con mansioni non caratterizzanti lo spettacolo, come il direttore di produzione o gli addetti alle pulizie
servizi di carattere promozionale
servizi vari come il trasporto di persone, catering, o lo svolgimento di pratiche amministrative.

A riprova del rapporto della corretta applicazione dell’agevolazione, il documento di prassi precisa che i contratti tra le parti devono essere in forma scritta e conservati fino allo scadere del termine di decadenza del potere di accertamento e riscossione da parte dell’amministrazione finanziaria.

La circolare sintetizza in due punti le ipotesi ad aliquota ridotta con intervento dell’intermediario:

nel rapporto contrattuale tra artisti e intermediario, per le prestazioni degli artisti
nell’ambito del “pacchetto” venduto dall’intermediario all’organizzatore, per le prestazioni degli artisti e in riferimento alle operazioni indicate da quest’ultimi come strettamente connesse e funzionali alla realizzazione dello spettacolo e alla connotazione artistica dello stesso.

Iva ordinaria, invece, o quella prevista dalla specifica disciplina, per le forniture di beni e servizi acquistate dall’intermediario e incluse nel “pacchetto” offerto all’organizzatore su indicazioni dell’artista.

I criteri fissati dalla circolare, specifica l’Agenzia, sono validi per i “contratti di scrittura” e le “relative prestazioni, rese da intermediari”, relativi a tutte le tipologie di spettacoli individuate dal n. 123), della tabella A, parte III, Dpr 633/1972, tenendo conto, naturalmente, delle esigenze peculiari, organizzative e di scritturazione degli artisti delle varie forme di spettacolo e delle conseguenti prestazioni effettuate dagli intermediari.

Infine, il documento di prassi precisa che la nuova versione della norma trova applicazione dal 1° gennaio 2018.

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