Imprese sociali:

chiarimenti Mise per gli adempimenti pubblicitari

Quelle già esistenti quando è entrato in vigore il Dlgs 112/2017 devono rivolgersi a un notaio per approvare le modifiche statutarie necessarie per adeguarsi alla nuova disciplina
Imprese sociali: chiarimenti Mise|per gli adempimenti pubblicitari
Il ministero dello Sviluppo economico (Mise), sollecitato da numerose richieste di chiarimenti, ha fornito, con la circolare n. 3711/C, alcune indicazioni interpretative sugli adempimenti pubblicitari posti a carico delle imprese sociali e delle cooperative sociali.

Si ricorda che la disciplina dell’impresa sociale è stata profondamente rivista dal Dlgs 112/2017, a sua volta modificato e integrato dal successivo Dlgs 95/2018 (vedi “Disciplina dell’impresa sociale: analisi delle nuove disposizioni” e “Disciplina dell’impresa sociale: pubblicato il decreto correttivo”).

Queste, in estrema sintesi, le conclusioni a cui è giunto il Mise:

imprese sociali neocostituite e atti da depositare il registro delle imprese – le imprese sociali neocostituite, all’atto della richiesta di iscrizione nella “sezione speciale” del registro delle imprese, non sono tenute a depositare il bilancio di esercizio e quello sociale; tali atti, infatti, non possono materialmente essere nella disponibilità di un’impresa di nuova costituzione (il relativo deposito, peraltro, dovrà essere eseguito nell’ordinario termine di trenta giorni dall’adozione) – cfr Allegato 1 alla circolare
cooperative sociale e deposito del bilancio - le cooperative sociali (e i loro consorzi), che in base a quanto previsto dal Dlgs 112/2017 (articolo 1, comma 4) acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali, non sono assoggettate all’obbligo di deposito del bilancio sociale fino all’emanazione delle Linee guida previste dall’articolo 9, comma 2, dello stesso decreto legislativo (medio tempore resta ferma, peraltro, la possibilità di provvedere facoltativamente al deposito del bilancio sociale redatto secondo le previgenti Linee guida); tuttavia, l’obbligo vige per le cooperative sociali che risultino già assoggettate a tale adempimento in base a disposizioni regionali; tali indicazioni, invece, non si applicano alle cooperative sociali e ai loro consorzi iscritti nella sezione “imprese sociali” del registro delle imprese sulla base di un’opzione volontaria esercitata sulla base delle disciplina previgente dettata dall’abrogato Dlgs 155/2006
modalità di adeguamento degli statuti – le imprese sociali esistenti alla data di entrata in vigore del Dlgs 112/2017 devono necessariamente rivolgersi a un notaio per l’approvazione delle modifiche statutarie necessarie all’adeguamento alla nuova disciplina
cooperative sociali e adeguamento degli statuti – cooperative sociali e loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di “imprese sociali”; pertanto, in capo tali enti non sussiste alcun obbligo di adeguamento statutario.


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